LEGGE 27 luglio 2004, n.188 Permanenza in carica consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d’ufficio davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali
LEGGE 27 luglio 2004, n.188
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5087): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della giustizia (Castelli) il 25 giugno 2004. Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente, il 29 giugno 2004 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I e V e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 6, 7, 8 luglio 2004. Esaminato in aula il 12 luglio 2004 ed approvato il 14 luglio 2004. Senato della Repubblica (atto n. 3044): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 luglio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, della commissione parlamentare per le questioni regionali e della commissione speciale in materia d'infanzia e di minori. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 e 21 luglio 2004. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 20 e 21 luglio 2004. Esaminato in aula ed approvato il 21 luglio 2004. Avvertenza: Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 158 All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati».