DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n.237 Interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile. (GU n. 213 del 10-9-2004)
DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n.237
Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004 («Regolamento quadro»), entrato in
vigore il 20 aprile 2004, recante principi generali per la creazione
di un cielo unico europeo;
Visto l'articolo 4 del predetto regolamento, con il quale si
dispone, tra l'altro, che ogni Stato membro designi o istituisca uno
o più autorità nazionali di vigilanza che siano indipendenti dai
fornitori dei servizi di navigazione aerea;
Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di aviazione
civile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire
un'amministrazione del trasporto aereo e della navigazione aerea più
efficiente ed efficace, nonchè coerente con le determinazioni
assunte in materia dalla Comunità europea, provvedendo altresi' alla
separazione dell'attività di vigilanza da quella di fornitura dei
servizi di navigazione aerea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, della difesa e dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di
traffico aereo
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in
applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le
funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio
di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea,
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE)
n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in
materia di difesa e sicurezza nazionale, nonchè quelle di indirizzo,
vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo
(ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione,
addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale.
ENAV s.p.a. assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di
radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e
nazionali vigenti, nonchè il loro mantenimento in efficienza, anche
mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di
radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica
militare, devono essere effettuate da soggetti certificati
dall'E.N.A.C.
3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa,
rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da
sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con
l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 2.
Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale
1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e previo raccordo
con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli
aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli
altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura
l'ordinario movimento degli aeromobili sui piazzali.
2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e
coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli
aeromobili ed assicura l'ordinario movimento degli altri mezzi e del
personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di
movimentazione degli aeromobili.
3. L'E.N.A.C., su proposta del gesto aeroportuale e sentiti gli
enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il
regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività
di cui ai commi 1 e 2.
4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie
all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a
riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di
movimento dell'aeroporto, nonchè in ordine alla presenza di ostacoli
o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea.
Art. 3.
Soppressioni
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665,
sono sopresse:
a) alla lettera c) le parole: «, ed al rilascio delle relative
abilitazioni per il personale da esso direttamento impiegato»;
b) alla lettera e) le parole: «, nonchè alla certificazione
degli impianti».
Art. 4.
Disposizioni attuative e finanziarie
1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri per il
bilancio dello Stato.
2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema
tariffario di ENAV S.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui
all'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi
corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e
certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con
provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinate le modalità e i tempi per il concreto esercizio, da
parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di
vigilanza.
3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti
previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. puo' avvalersi del personale di ENAV
s.p.a., con oneri a carico della società medesima alla quale il
personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad
accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione
del Ministro delle infastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccoltà ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro del-l'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli



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