Norme & Prassi

Università, nascono le nuove lauree Moratti. Dm Istruzione.270/04 Gu. 266 12.11.2004)

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Percorso ad Y = (1+2+2) in
sostituzione del 3+2. Questa che ad una prima lettura potrebbe sembrare solo
un’astrusa formula matematica, è invece il nuovo modo di concepire l’Università
in Italia, sancito dal Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca n.270 del 22 ottobre 2004 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.266 dl 12.11.2004), tutto incentrato sulla modifica
dell’ordinamento didattico degli atenei. Il 27 novembre (data di entrata in
vigore delle nuove norme) nasceranno, infatti, ufficialmente le nuove lauree
targate Moratti, che dovrebbero risultare riqualificate e più vicine al
mondo del lavoro. Ma vediamo di capire come e perchè la lettera
dell’alfabeto greco sintetizzi tanto bene l’aspetto del nuovo percorso. Il
decreto stabilisce che, dopo un primo anno (pari a 60 crediti) durante il
quale gli studenti frequenteranno attività didattiche comuni, ciascuno
possa scegliere tra due tipi distinti di iter: il percorso
professionalizzante, che conduce alla laurea triennale (1+2) pari a 180
crediti, e quello metodologico per coloro i quali, una volta ottenuta la
laurea triennale, intendano conseguire anche la laurea magistrale (1+2+2),
che è la nuova denominazione della laurea specialistica. In questo modo, il
primo cammino è interamente finalizzato all’ingresso nell’attività
lavorativa, scelto con maggiore consapevolezza in base alle attitudini
dimostrate nell’anno accademico in comune e per questo maggiormente
caratterizzato dalla massiccia presenza di attività di tirocinio e di
stages; mentre il secondo di 120 crediti è dedicato ad acquisire
un’approfondita preparazione metodologica di base, destinata agli studenti
che vogliano proseguire la loro formazione per altri due anni (120 crediti)
e conseguire la Laurea Magistrale. In quest’ottica, subiranno una radicale
revisione i corsi di laurea che preparano a svolgere le professioni legali
di magistrato, di avvocato e di notaio, visto che viene costituito un
modello a ciclo unico (1+ 4), che garantisca una formazione a tutto tondo e
maggiormente organica, fermo restando il consueto iter triennale concernente
la classe di laurea di scienze giuridiche. Inoltre, con l’entrata in vigore
del decreto, gli atenei avranno più autonomia e flessibilità nella
determinazione dei crediti vincolati, che scenderanno per i percorsi
triennali al 50%, contro l’attuale 66%, e per il biennio magistrale al 40%,
solamente per le discipline di base. Gli atenei, secondo i nuovi criteri
della multidisciplinarietà, potranno permettere agli studenti ad esempio di
conseguire una laurea triennale scientifica, per poi proseguire in un
biennio ‘magistralè nel campo umanistico, tenendo certo in debito conto
della preparazione di ciascuno e degli eventuali debiti formativi da
colmare. Infine, il decreto contiene speciali norme transitorie che
stabiliscono l’applicazione della nuova normativa successivamente alla
ridefinizione delle classi di laurea, dando comunque agli atenei che lo
volessero la possibilità di applicare il modello ad Y in via sperimentale
già da quest’anno accademico (2004-2005), e che precisano nello specifico
le qualifiche accademiche che il nuovo ordinamento conferirà. Chi avrà
ottenuto la laurea, la laurea magistrale o specialistica ed il dottorato di
ricerca, sarà rispettivamente dottore, dottore magistrale e dottore di
ricerca; mentre a tutti i laureati in data anteriore al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 (abrogato dal presente decreto) è attribuito il
titolo di dottore magistrale.

 


MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 22 ottobre 2004, n.270
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA

Visto il

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [1]
;

Vista

la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’articolo 17, comma 3
[2]
;

Visto l’articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [3]
e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto il

decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 [4]
, e i decreti
ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001;
2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
23 gennaio 2001;

Visto il

decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 [5]
;

Visto il

decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro [6]
;

Vista la

legge 3 luglio 1998, n. 210 [7]
;

Vista la

legge 2 agosto 1999, n. 264 [8]
;

Visti il
parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre
2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)
reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del
Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio
2003;

Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti
normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;

Visti i
pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n.
2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) cosi’ come attestata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n.
13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;

Adotta

il seguente regolamento:


Articolo 1


Definizioni

1. Ai sensi
del presente regolamento si intende:

a) per
Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;

b) per
decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e
secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni;

c) per
regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all’articolo
11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 [9]
;

d) per
regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all’articolo
11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n 341;

e) per corsi
di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione,
come individuati nell’articolo 3;

f) per titoli
di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione
rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati
nell’articolo 3;

g) per classe
di appartenenza di corsi di studio, l’insieme dei corsi di studio, comunque
denominati, raggruppati ai sensi dell’articolo 4;

h) per
settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al
decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;

i) per ambito
disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e
professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

l) per
credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in
possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze
ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici
dei corsi di studio;

m) per
obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano
il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso
di studio è finalizzato;

n) per
ordinamento didattico di un corso di studio, l’insieme delle norme che
regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell’articolo 11;

o) per
attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università
al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli
studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai
seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività
didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai
progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di
autoapprendimento;

p) per
curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed
extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio
al fine del conseguimento del relativo titolo.


Articolo 2


Finalità

1. Ai sensi
dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni
concernenti i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e
determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

2. Ai fini
della realizzazione dell’autonomia didattica di cui all’articolo 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste
dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei
propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente
regolamento e di successivi decreti ministeriali.


Articolo 3.


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