Civile

Multe: se il prefetto respinge il ricorso deve motivare – Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 519 del 13/01/2005

Va annullata
l’ordinanza-ingiunzione sul modulo prestampato che non spiega le ragioni del
rigetto nel caso concreto

Se il prefetto respinge il ricorso contro la contravvenzione deve sempre
motivare. Altrimenti l’ordinanza viene annullata.
Queste le conclusioni della sentenza 519/05 della I sezione civile della
Cassazione, depositata lo scorso 13 gennaio.
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il sindacato del
giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento irrogativo di
essa, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e
di diritto dell’infrazione. Tuttavia, cio’ non esclude affatto che, in tale
procedimento, possano farsi valere anche i vizi del procedimento irrogativo
della sanzione, tra i quali, ove sia stato proposto il ricorso previsto
dall’articolo 203 del Codice della Strada, rientra anche quello della carenza
assoluta di motivazione che sia la dimostrazione del mancato esame del caso
controverso sottoposto all’autorità pubblica, essendo – entro questi limiti –
l’obbligo di motivazione previsto dalla legge come condizione di legittimità
dell’atto irrogativi della sanzione amministrativa. Pertanto, il giudice
dell’opposizione, che non trovi riscontro dell’adempimento dell’obbligo di esame
dei presupposti del rapporto sanzionatorio, da parte dell’autorità
amministrativa preposta a tale controllo, deve annullare detto provvedimento.
(Diritto & Giustizia)

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