Amministrativa

Niente vincoli estetici alla concessione edilizia – TAR VENETO, Sezione II, Sentenza n. 64 del 14/01/2004


Non si possono introdurre
vincoli di natura estetica nella concessione edilizia se non sono previsti da
una norma specifica. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha
accolto un ricorso contro il Comune di Mogliano Veneto che aveva imposto
l’osservanza di alcune prescrizioni di carattere estetico nella concessione
edilizia rilasciata per i lavori di ristrutturazione di un immobile. Secondo i
giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto l’Amministrazione, nel
rilasciare la concessione edilizia, deve verificare che l’opera da realizzare
non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici e con il regolamento
edilizio, ma non puo’ imporre l’osservanza di prescrizioni di natura estetica
che non siano previste nel regolamento stesso o che non siano riconducibili ad
una norma urbanistica.

 



Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, sentenza n. 64/2005

 

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, seconda Sezione,

con l’intervento dei
signori magistrati:

Luigi Trivellato Presidente

Fulvio Rocco Consigliere

Alessandra Farina
Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 732/97,
proposto da A., rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Bianchini, con elezione
di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia, Piazzale Roma 461, come
da mandato a margine del ricorso;

CONTRO

il Comune di Mogliano
Veneto, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

PER

l’annullamento in parte qua
del provvedimento del Sindaco di Mogliano Veneto del 5.12.1996 n. 437/95/25745,
nonchè, ove occorra, per l’annullamento in parte qua del provvedimento del
Sindaco n. 62 del 28.3.1996.

Visto il ricorso,
notificato l’11.2.1997 e depositato presso la Segreteria il 5.3.1997, con i
relativi allegati;

Viste le memorie prodotte
dalla parte;

Visti gli atti tutti di
causa;

Udito nella pubblica
udienza del 18 novembre 2004 – relatore il Consigliere Alessandra Farina –
l’avv. Emanuele Gullo, in sostituzione dell’avv. Alfredo Bianchini, per la
ricorrente;

Ritenuto in fatto e in
diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, proprietaria
di un edificio sito nel Comune di Mogliano Veneto, via Cavalleggeri 1, espone di
aver inoltrato istanza al Comune per l’approvazione di un progetto di
ristrutturazione dell’immobile di proprietà, progetto regolarmente assentito
con concessione edilizia n. 62 del 28 marzo 1996 seppure con alcune prescrizioni
relative alla forometria ed ai solai, con le quali veniva imposto: "che vengano
mantenute le strutture lignee costituenti i solai, nelle attuali quote e
dimensioni; che i fori al primo piano mantengano le attuali dimensioni e
posizionamenti; che i fori al piano terra, sul prospetto sud, vengano cosi’
realizzati: una portafinestra centrale con due finestre laterali allineate con
quelle del primo piano; che tutti i fori siano architravati con trave
orizzontale."

Ritenendo illegittime dette
prescrizioni la ricorrente ha presentato istanza di riesame, pervenuta al Comune
in data 8 novembre 1996.

L’amministrazione
riesaminata la pratica, con provvedimento del 5 dicembre 1996 confermava le
prescrizioni imposte con la concessione n. 62/96.

Avverso detto
provvedimento, nonchè avverso la concessione originariamente rilasciata, la
ricorrente ha addotto le seguenti doglianze:

1) Violazione dei principi
generali in materia urbanistica; violazione dell’art. 4 della legge n. 10/77
in relazione agli

artt. 76 e 77 della L.r. n.61/85 [1]
, nell’assunto che le prescrizioni – in
particolare quelle relative alla disposizione dei fori del piano terra e del
primo piano – non possono considerarsi legittime, in quanto, anzichè essere
fondate su un contrasto con disposizioni urbanistiche locali, si ricollegano ad
un giudizio di carattere estetico espresso dai membri della Commissione edilizia
e dal Sindaco circa il posizionamento e le caratteristiche delle aperture e
prescindono dall’indicazione di norme effettivamente violate o di effettivi
criteri estetici .

2) Violazione di legge: con
riguardo all’art. 3 del D.lgs. n. 29/93; degli artt. 4,5,6,7 e 8 della legge n.
241/90 in relazione all’art. 36 della legge n. 142/90. Eccesso di potere.

Pur ammettendo che in
materia edilizia sia rimessa al Sindaco l’adozione del provvedimento finale, il
relativo procedimento deve svolgersi secondo le regole, in particolare
assegnandosi al dirigente di settore la competenza a seguire il procedimento
come responsabile dello stesso.

Nel caso di specie non vi
è traccia della sequenza procedimentale che ha dato luogo al provvedimento
impugnato.

L’amministrazione intimata
non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 18 novembre
2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato con
specifico riguardo al primo, assorbente, motivo di censura.

La ricorrente lamenta,
infatti, che le prescrizioni inserite nel provvedimento che ha assentito
l’esecuzione dell’intervento di ristrutturazione siano illegittime in quanto
espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione in ordine a
taluni profili estetici dell’opera, laddove,

ai sensi dell’art. 4, primo comma della legge n. 10/77 [2]
la concessione
puo’ essere negata solo per il contrasto della stessa con disposizioni di legge,
di strumenti urbanistici o di regolamenti edilizi.

Essendo quindi l’attività
dell’amministrazione vincolata dalle norme che disciplinano l’attività
edificatoria all’interno del Comune, questo deve limitarsi ad accertare la
perfetta corrispondenza di tutti gli elementi progettuali con le anzidette
prescrizioni, senza alcuna possibilità di imporre prescrizioni o limitazioni
diverse, mentre il diniego di concessione edilizia per motivi estetici o
l’imposizione di prescrizioni di natura estetica, non possono discendere
dall’astratta valutazione circa il valore estetico dell’opera, ma debbono pur
sempre essere ricondotti all’applicazione di norme e/o di criteri contenuti
negli strumenti urbanistici o introdotti nel regolamento edilizio, ai sensi
dell’art. 33 n. 8 della legge n. 1150/1942 (cfr. in tal senso T.A.R. Lombardia,
Brescia, 28.11.1995, n. 1244; T.A.R. Veneto, Sez. II^, 1.2.1995 n. 132; nonchè
C.d.S., Sez. V^, 3.11.1970, n. 879 e T.A.R. Bolzano, 19.11.1991, n. 170).

Per quanto sopra esposto,
le prescrizioni imposte in occasione del rilascio della concessione n. 62/96 per
l’esecuzione dell’intervento di ristrutturazione sull’immobile della ricorrente,
successivamente confermate in sede di riesame, sono illegittime in quanto le
imposizioni circa la distribuzione ed il posizionamento dei fori e il
mantenimento delle strutture lignee appaiono frutto di un giudizio meramente
estetico, non supportato da alcun riferimento a norme urbanistiche o a
disposizioni regolamentari edilizie.

Il ricorso va quindi
accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato
limitatamente alle prescrizioni oggetto di gravame.

Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e
per l’effetto dispone l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato,
nei sensi indicati in motivazione.

Condanna l’amministrazione
intimata a pagare alla ricorrente € 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di
rifusione delle spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Cosi’ deciso in Venezia, in
Camera di Consiglio, il 18 novembre 2004.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario


Depositata in Segreteria il
14 gennaio 2005

 

 

NOTE:

 


[1] L’art.76 L.r. n.
61/1985 ("Norme per l’assetto e l’uso del territorio") detta la disciplina delle
concessioni ed autorizzazioni e stabilisce tra l’altro che le concessioni o
autorizzazioni sono rilasciate in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle
prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale
vigenti.


L’art 77 della stessa legge
individua i soggetti ai quali le concessioni o autorizzazioni possono essere
rilasciate.


[2] L’art. 4, primo comma,
L. n. 10/1977("Norme per la edificabilità dei suoli") stabilisce che la
concessione è data dal sindaco al proprietario dell’area o a chi abbia titolo
per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui
all’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed
integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei
regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma
dell’art. 41- quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonchè
delle ulteriori norme regionali.

 

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