Norme & Prassi

Ddl Camera 521 – Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.

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Arriva il giro di
vite per i pirati della strada e la possibilità di ottenere risarcimenti più
rapidi per le vittime, che potranno contare anche su un anticipo pari ad una
percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del
risarcimento che sarà liquidato con sentenza . Lo stabilisce un ddl approvato
dall’Aula della Camera il 9 marzo in prima lettura. In particolare le nuove
norme prevedono che in caso di omicidio colposo la pena minima passi da uno a
due anni di reclusione, mentre quella massima resta fissata in cinque anni. Per
le lesioni gravi si puo’ andare da tre mesi ad un anno di reclusione. La multa
puo’ essere compresa tra 500 e 2.000 euro. Più severità anche per quanto
riguarda la sospensione della patente, che in caso di lesione potrà arrivare a
due anni, mentre in caso di omicidio a 4. Inoltre questa sanzione amministrativa
potrà essere applicata anche quando si faccia ricorso al patteggiamento, ma in
questo caso, si applicata nella misura dei 4 anni, potrà essere ridotta di un
terzo. Il giudice potrà anche disporre la sanzione amministrativa accessoria
del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non
retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza
sociale e di volontariato. La legge prevede poi più tutele anche per le vittime
con la possibilità di applicare alle cause per risarcimento danni il più
veloce rito del lavoro. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

 


Ddl Camera 521 – Disposizioni
in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.


Articolo 1.


(Modifiche all’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285).

1. Il comma 2
dell’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito
dai seguenti:

"2. Quando dal
fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da
quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel
caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.

2-bis.
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a
quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".


Articolo 2.


(Elevazione delle pene edittali per i reati di lesioni colpose
gravi, gravissime e mortali).

1. Il secondo
comma dell’articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Se il fatto è
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a cinque anni".

2. Il terzo comma
dell’articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Se i fatti di
cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o
della multa da 500 a 2.000 euro e la pena per le lesioni gravissime è della
reclusione da uno a tre anni".


Articolo 3.


(Accelerazione dei processi civili in materia di risarcimento per
danni derivanti da incidenti stradali gravi).

1. Alle cause
relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti
stradali ovvero ad infortuni sul lavoro, si applicano le norme processuali di
cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.


Articolo 4.


(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la
fissazione della data del giudizio).

1. Dopo il comma
2-bis dell’articolo 406 del codice di procedura
penale è aggiunto il seguente:

"2-ter.
Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590,
terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puo’ essere
concessa per non più di una volta".

2. All’articolo
416 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis.
Qualora si proceda per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del
codice penale la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve
essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini
preliminari".

3. Dopo il comma
3 dell’articolo 429 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis.
Qualora si proceda per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del
codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo’ essere superiore a sessanta
giorni".

4. Dopo il comma
1 dell’articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"1-bis.
Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma,
del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro
trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

1-ter.
Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma,
del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera
d), è fissata non oltre novanta giorni dalla
emissione del decreto".


Articolo 5.


(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali).

Articolo 5.
1. All’articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora gli
aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il
giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora
da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico
del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede
all’assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di
una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento
della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza".

 


Articolo 6.


(Obblighi del condannato).

1. Dopo
l’articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 224-bis
– (Obblighi del condannato). – 1.
Nel pronunciare sentenza di condanna alla
pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme
del presente codice, il giudice puo’ disporre altresi’ la sanzione
amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella
prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da
svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non puo’ essere
inferiore a un mese nè superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi
dell’articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica
utilità non puo’ essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica
utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il
condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro
settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze
di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il
condannato lo richiede, il giudice puo’ ammetterlo a svolgere il lavoro di
pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

5. La durata giornaliera della prestazione non puo’ comunque oltrepassare le
otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274".

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