Norme & Prassi

DDL di conversione del DL 21/02/2005, n. 17, recante: “Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.”


Il 9 marzo l’Aula di Montecitorio approva all’unanimità il
decreto legge

Berlusconi-Castelli

in materia di impugnazione di sentenze in contumacia e dei
decreti di impugnazione. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei ministri il
18 febbraio scorso, modifica gli articoli 157, 161 e 175 del codice di procedura
penale.  Il testo ora passa al Senato per l’approvazione definitiva.

 


Disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17,
recante: “Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze
contumaciali e dei decreti di condanna.”.

(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del
18 febbraio 2005)


    Art. 1

 

 


E M A N A


il

seguente disegno di legge
:


Art. 1

E’
convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante:
“Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali
e dei decreti di condanna.”.

 


 


DECRETO-LEGGE 21 febbraio 2005 n. 17

(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005)


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE CONTUMACIALI E
DEI DECRETI DI CONDANNA




Il Presidente della Repubblica


Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla
impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte
delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo
effettivo dell’esistenza di un procedimento a loro carico, cosi’ come
espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004,
pronunciata sul ricorso n. 56581/00, della Corte europea dei diritti dell’uomo;

Considerata,
altresi’, la necessità e l’urgenza di armonizzare l’ordinamento giuridico
interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell’Unione europea, che
consente alle autorità giudiziarie di Stati membri di rifiutare l’esecuzione
del mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in
contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la
possibilità di un nuovo processo;

Considerata la
necessità di adeguare il nuovo regime dell’impugnazione tardiva dei
provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e,
conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione
all’imputato non detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona
sottoposta alle indagini o dell’imputato che abbiano nominato un difensore di
fiducia;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
febbraio 2005;

Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana il seguente
decreto-legge:


 


Art. 1.

Modifiche all’articolo 175 del codice di procedura penale

1.                 

All’articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a.                               
al comma
1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione
nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel
quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»;

b.                               
il comma
2 è sostituito dal seguente: «2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale
o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine
per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto
effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a
comparire e sempre che l’impugnazione o l’opposizione non siano state già
proposte dal difensore.»;

c.                                

dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La richiesta indicata al comma
2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in
cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di
estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta
decorre dalla consegna del condannato.»;

d.                               

al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è
presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è
cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi
previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza
dell’atto.» è soppresso.


Art. 2.


Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale

1.                 

All’articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in
fine, il seguente: «8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di
nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai
difensori.».

2.                 

All’articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in
fine, il seguente: «4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi
dell’articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o
all’imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite
mediante consegna ai difensori.».


Art. 3.

Entrata in vigore

1.                 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

RELAZIONE



Da tempo, i rapporti
giurisdizionali con le autorità straniere rivelano crescenti difficoltà nel
giustificare la disciplina e l’estensione che assume, nel nostro ordinamento, la
figura della contumacia, che risulta spesso incomprensibile per gli altri Stati.


Sul piano delle relazioni
bilaterali, cio’ è all’origine delle difficoltà che le autorità italiane
incontrano con altri Paesi nel procedimento di estradizione attiva, quando la
consegna del ricercato viene richiesta sulla base di una sentenza pronunciata in
contumacia.

Sul piano della
conformità del nostro procedimento in contumacia con la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, la Corte europea di Strasburgo, in due recenti successive
pronunce, ha ritenuto che alcune disposizioni del codice di procedura penale
italiano in materia di contumacia violano l’art. 6 della CEDU.

Nel caso
Somogyi contro Italia
(sent. del 18/05/2004), la Corte ha condannato lo
Stato italiano rilevando che “si verifica una negazione di giustizia nel caso in
cui un individuo condannato in absentia non possa ottenere che una
giurisdizione deliberi di nuovo, dopo che egli sia venuto a conoscenza del
fondamento dell’accusa, in fatto e in diritto”.

Nel recentissimo
caso Sejdovic contro Italia (sentenza del 10.11.2004), la Corte, nel
condannare nuovamente l’Italia, ha osservato che l’articolo 175 del codice di
procedura penale italiano viola l’articolo 6 della CEDU in quanto non conferisce
all’imputato,

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