Lavoro nero: il datore può dimostrare che il rapporto irregolare è cominciato dopo il primo gennaio – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 144 del 12/04/2005

Illegittimo l’articolo 1 della legge 73/2002. La sanzione
per l’azienda non puo’ riferirsi al periodo compreso tra l’inizio dell’anno e
la data della contestazione

Emersione del lavoro nero: via la norma che non permette al datore di lavoro di
provare che il rapporto irregolare ha avuto inizio successivamente al primo
gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione. Cosi’ la Corte
costituzionale con la sentenza 144/05 (depositata ieri, 12 aprile, redatta da
Ugo De Siervo e qui leggibile nei documenti correlati) ha dichiarato
illegittimo l’articolo 3.3 del decreto legge 12/2005, convertito dall’articolo
1 della legge 73/2002.
A sollevare la questione erano stati gli uffici tributari di Perugia e Bologna
nella parte in cui stabilisce che la sanzione a carico dell’azienda, per
ciascun lavoratore irregolare, fosse definita facendo riferimento al periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di contestazione della violazione.
La Consulta nel dichiarare incostituzionale la predetta norma ha fornito
importanti chiarimenti. L’articolo 3.3 del Dl 12/2002 prevede, infatti, un
meccanismo sanzionatorio tale da non consentire al datore di lavoro di fornire
la prova che il rapporto di impiego abbia avuto inizio in una data diversa da
quella del primo gennaio dell’anno in cui è stato accertata la violazione. Per
cui preclude all’interessato ogni possibilità di provare circostanze che
attengano alla propria effettiva condotta. Grazie alla pronuncia dei giudici
costituzionali, diventeranno, di fatto, meno pesanti le sanzioni per le aziende
che hanno utilizzato "in nero" i lavoratori. E potranno anche provare
che il lavoro irregolare era cominciato in un data successiva all’inizio
dell’anno di accertamento. Del resto, le multe, fino ad oggi, previste erano
dal 200 al 400 per cento dell’importo per ciascun lavoratore irregolare del
costo di lavoro, calcolato in base ai contratti nazionali di lavoro. (cri.cap.
Diritto & Giustizia)

 

Sentenza 144/2005

Giudizio

 

Presidente

CONTRI

  Relatore

DE SIERVO

Camera
di Consiglio del

09/02/2005

  Decisione del

04/04/2005

Deposito del

12/04/2005

  Pubblicazione
in G. U.

 

 

Ordinanze
di rimessione

506/2004   650/2004   676/2004  
694/2004  

Massime:

 

 

 

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Fernanda        CONTRI      Presidente

– Guido           NEPPI
MODONA      Giudice

– Piero Alberto   CAPOTOSTI        

– Annibale        MARINI           

– Franco          BILE             

– Giovanni
Maria  FLICK            

– Francesco       AMIRANTE         

– Ugo             DE SIERVO        

– Romano          VACCARELLA       

– Paolo           MADDALENA        

– Alfio           FINOCCHIARO      

– Alfonso         QUARANTA         

– Franco          GALLO            

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi
di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività
detenute all’estero e di lavoro irregolare
), convertito in legge 23
aprile 2002, n. 73 (Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, recante
disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di
attività detenute all’estero e di lavoro irregolare
), promossi con
ordinanze del 25 marzo 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di
Perugia, del 14 aprile 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di
Bologna, del 25 marzo e del 18 maggio 2004 dalla Commissione tributaria
provinciale di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. 506, 650, 676 e 694
del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 32, 33 e 35, prima
serie speciale, dell’anno 2004.</spa

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