Lavoro nero: il datore può dimostrare che il rapporto irregolare è cominciato dopo il primo gennaio – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 144 del 12/04/2005
Illegittimo l’articolo 1 della legge 73/2002. La sanzione
per l’azienda non puo’ riferirsi al periodo compreso tra l’inizio dell’anno e
la data della contestazione
Emersione del lavoro nero: via la norma che non permette al datore di lavoro di
provare che il rapporto irregolare ha avuto inizio successivamente al primo
gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione. Cosi’ la Corte
costituzionale con la sentenza 144/05 (depositata ieri, 12 aprile, redatta da
Ugo De Siervo e qui leggibile nei documenti correlati) ha dichiarato
illegittimo l’articolo 3.3 del decreto legge 12/2005, convertito dall’articolo
1 della legge 73/2002.
A sollevare la questione erano stati gli uffici tributari di Perugia e Bologna
nella parte in cui stabilisce che la sanzione a carico dell’azienda, per
ciascun lavoratore irregolare, fosse definita facendo riferimento al periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di contestazione della violazione.
La Consulta nel dichiarare incostituzionale la predetta norma ha fornito
importanti chiarimenti. L’articolo 3.3 del Dl 12/2002 prevede, infatti, un
meccanismo sanzionatorio tale da non consentire al datore di lavoro di fornire
la prova che il rapporto di impiego abbia avuto inizio in una data diversa da
quella del primo gennaio dell’anno in cui è stato accertata la violazione. Per
cui preclude all’interessato ogni possibilità di provare circostanze che
attengano alla propria effettiva condotta. Grazie alla pronuncia dei giudici
costituzionali, diventeranno, di fatto, meno pesanti le sanzioni per le aziende
che hanno utilizzato "in nero" i lavoratori. E potranno anche provare
che il lavoro irregolare era cominciato in un data successiva all’inizio
dell’anno di accertamento. Del resto, le multe, fino ad oggi, previste erano
dal 200 al 400 per cento dell’importo per ciascun lavoratore irregolare del
costo di lavoro, calcolato in base ai contratti nazionali di lavoro. (cri.cap.
Diritto & Giustizia)
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Sentenza 144/2005 |
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Giudizio |
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Presidente |
CONTRI |
Relatore |
DE SIERVO |
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Camera |
09/02/2005 |
Decisione del |
04/04/2005 |
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Deposito del |
12/04/2005 |
Pubblicazione |
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Ordinanze |
506/2004 650/2004 676/2004 |
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Massime: |
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ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: – Fernanda CONTRI Presidente – Guido NEPPI – Piero Alberto CAPOTOSTI “ – Annibale MARINI “ – Franco BILE “ – Giovanni – Francesco AMIRANTE “ – Ugo DE SIERVO “ – Romano VACCARELLA – Paolo MADDALENA – Alfio FINOCCHIARO “ – Alfonso QUARANTA “ – Franco GALLO ha SENTENZA nei giudizi |

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