Penale

La modica quantità esiste anche per gli sms di ingiurie – Cassazione Penale, Sezione I, Sentenza n. 18449 del 17/05/2005

Se sono soltanto due o tre,
inviati nella stessa giornata, non si integra il reato di molestie telefoniche.
Un conto è il bene giuridico della tranquillità, un altro l’onore personale

La Cassazione introduce una specie di "filtro" per evitare
l’escalation di cause che nascono dagli abusi perpetrati con l’uso distorto dei
telefonini. Insomma, la Suprema corte ritiene necessario, di questi tempi,
avere un po’ di distacco dalle "parolacce" che appaiono sul display –
senza pero’ turbare la vita quotidiana – e riservare l’azione penale solo alle
"querele" sporte per ingiuria. In altre parole – ecco il consiglio
dei magistrati di legittimità – due "messaggini" di insulti al
giorno si possono, anzi si devono, sopportare. La modica quantità di
"sms" non graditi che, ognuno di noi, deve rassegnarsi a ricevere
senza sporgere denuncia "per molestie telefoniche" contro chi li ha
scritti è fissata dalla sentenza 18449/05 della I sezione penale – depositata
il 17 maggio – che ha annullato senza rinvio
la condanna a 500 euro di ammenda inflitta a Candelora S., una donna di 36 anni
che aveva inviato dal suo cellulare "in sequenza" – ossia uno dietro
l’altro – due "sms" piuttosto sgradevoli a Daniela L., una conoscente
con la quale aveva litigato pesantemente. Lo sfogo le era costato caro: venne
processata dal Tribunale di Terracina (Latina) con l’accusa di molestie
telefoniche, sanzionate dall’articolo 660 del Codice penale.
Contro il verdetto di merito, emesso il cinque marzo 2004, l’imputata si è
rivolta alla Cassazione chiedendo di essere assolta "non valendo ad
integrare il reato in questione, posto a tutela della tranquillità privata e
non dell’onore personale, l’invio in rapida sequenza di due messaggi".
Secondo Candelora, in sostanza, due soli "sms", specie se
ravvicinati, mancano "dell’elemento della petulanza" che caratterizza
le molestie. E questo punto di vista è stato condiviso dagli
"ermellini" che hanno giudicato "fondato" il suo ricorso.
In proposito la Cassazione spiega che "la condotta illecita che il giudice
di merito ha considerato sorretta da valida prova risulta, invero, essersi
esaurita nell’invio, in rapida sequenza, di due messaggi (sms) di contenuto
ingiurioso che, anche per le modalità della forma di comunicazione prescelta
(forma scritta e non vocale) e per l’ora diurna in cui l’imputata agi’, non
appaiono idonei a ledere il bene giuridico della privata tranquillità ma
soltanto quello dell’onore personale". Per maggior chiarezza, la Suprema
corte aggiunge anche che il requisito della petulanza è "per sua natura
integrato dalla protratta reiterazione e serialità della condotta
illecita", e non è "certo ravvisabile nell’invio di due soli
messaggi, da valutarsi alla stregua di una comunicazione sostanzialmente
unitaria" quando sono divisi da un "brevissimo intervallo". Con
questo verdetto la Suprema corte ha inaugurato una sostanziale depenalizzazione
per gli "sms" ingiuriosi di tipo sporadico con i quali – sembra
suggerire Piazza Cavour – occorre saper convivere poichè non turbano l’area
della privacy e della riservatezza. Tuttavia se sono molto offensivi si puo’
pur sempre tentare di sporgere una querela "per ingiuria". Un parere
più severo – invece – sulla capacità molesta degli "sms" era stato
espresso dal sostituto procuratore generale Vittorio Meloni che, in
rappresentanza della Procura del Palazzaccio, aveva chiesto la conferma della
multa per Candelora.


Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

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