Norme & Prassi

Via libera alle norme di semplificazione amministrativa (Ddl Senato 3186)

Via libera del Senato, il 18 maggio
alle norme di semplificazione amministrativa per il 2005. Il provvedimento
prevede innanzitutto l’estensione dell’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione nelle procedure amministrative. Il testo stabilisce poi che
il linguaggio normativo venga adeguato, aggiornato e semplificato, determina
sinergie nell’attività di riassetto normativo tra lo Stato e le Regioni,
assegna al Governo il compito di raccogliere le norme regolamentari vigenti
nella materia per adeguarle ai provvedimenti sopravvenuti, e recepisce le
indicazioni nel senso della semplificazione contenute nel provvedimento
governativo sulla competitività. Tra le altre novità la delega al Governo per
la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese, il riassetto
normativo in materia di pari opportunità, di ordinamento del notariato e degli
archivi notarili. Infine viene previsto il Rapporto annuale sulla qualità dei
servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sono state inserite
disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese delle pubbliche
amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità. Il
testo va ora a Montecitorio.


 


Ddl Senato 3186 – Semplificazione e riassetto normativo
per l’anno 2005

CAPO I


RIASSETTO DELLA NORMATIVAPRIMARIA


Art. 1.


(Modifiche
all’articolo 20 della legge15 marzo 1997, n. 59)


1. All’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:


a)

al comma 3, dopo la lettera a), sono
inserite le seguenti:


"a-bis) coordinamento formale e
sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;


b)

dopo il comma 3, è inserito il seguente:


"3-
bis. Il Governo, nelle materie di
competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di
ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di
riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello
primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi";


c)

al comma 4, la lettera f) è
sostituita dalle seguenti:


"f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa
e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;


f-bis) generale possibilità di
utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle
quali l’interesse pubblico non puo’ essere perseguito senza l’esercizio di
poteri autoritativi;


f-ter) conformazione ai princi’pi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella
istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti
istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell’autonomia,
della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela
dell’affidamento;


f-quater) riconduzione delle intese,
degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonchè delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere
della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei
quali, ai sensi degli articoli da 14
a 14-quater della legge n. 241
del 1990, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;


f-quinquies) avvalimento di uffici e
strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni,
sulla base di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni";


d)

dopo il comma 8, è inserito il seguente:


"8-bis. Il Governo verifica la
coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con
la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea
nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione
italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità
della regolazione interna e a livello europeo".

Art. 1-bis.


(Ulteriori modifiche alla legge 15
marzo 1997, n. 59)


1. Dopo l’articolo 20-bis. della legge 15
marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente: "Art. 20-
ter.


(Raccordo delle politiche di qualità della regolazione
con la normativa regionale)

1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, anche sulla base
delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e
locali, accordi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità
normativa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l’altro, di:


a)

favorire il coordinamento dell’esercizio delle rispettive
competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di
semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;


b)

definire princi’pi, criteri, metodi e strumenti omogenei
per il perseguimento della qualità della regolazione statale regionale, in
armonia con i princi’pi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi
annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai
processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica
dell’impatto della regolazione e di consultazione;


c)

concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di
analisi e verifica dell’impatto della regolazione e di consultazione con le
organizzazioni imprenditoriali per l’emanazione dei provvedimenti normativi
statali e regionali;


d)

valutare, con l’ausilio istruttorio anche dei gruppi di
lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli
procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività
private, e valorizzare le attività dirette all’armonizzazione delle normative
regionali".

Art. 2.

(Riassetto
normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del
servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici
in tempo di pace)


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle
vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità
organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i princi’pi, i
criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti
princi’pi e criteri direttivi:


Identico


a)

riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni
legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione
dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;


b)
definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in
relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici
applicabili;


c)
regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l’accorpamento
degli uffici competenti;


d)
riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli
interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.

Art. 3.

(Riassetto
normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici
all’estero del Ministero degli affari esteri)


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della present

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