Civile

Il matrimonio celebrato all’estero tra individui dello stesso sesso non può essere trascritto – TRIBUNALE DI LATINA, Sezione Civile, Decreto 10/05/2005

Il Tribunale di Latina con
decreto 10/06/2005 ha respinto la richiesta di trascrizione del matrimonio, contratto
all’estero, avanzata da una coppia omosessuale. L’ufficiale dello stato civile
aveva negato la trascrizione dell’atto di matrimonio per contrasto con l’ordine
pubblico.

A giudizio dei tribunale di
Latina, la soluzione al problema va ricercata con riferimento al dettato
costituzionale in materia. L’art. 29 della Costituzione, che, testualmente, cosi’
recita: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società di
naturale fondata sul matrimonio"; da cio’ discende, con riferimento
all’art. 2 della Cost., il riconoscimento dell’esigenza fondamentale dell’uomo
di realizzarsi nella comunità familiare, quale formazione sociale,
fondamentale e preesistente, in cui si realizza la personalità dei singoli. Orbene,
rileva il Tribunale, quali che possano essere le critiche alla formula adottata
dal costituente (ma il compito dell’interprete non è di critica, ma di
comprensione della norma) che con l’attributo naturale sembra voler configurare
la possibilità di istituti di diritto naturale e non diritto positivo, quello
che rileva, ai fini che qui interessano, è che il costituente, nel riconoscere
"i diritti della famiglia come società naturale", ha inteso far
riferimento al tradizionale rapporto di coniugio tra soggetti appartenenti a
sesso diverso, secondo una concezione, che prima ancora che nella legge, trova
il suo fondamento nel sentimento, nella cultura, nella storia della nostra
comunità nazionale e tale principio, confermato anche dalle disposizioni in
materia della legge ordinaria (artt. 89, 143 bis, 156 bis, 231,235, 262 c.c..),
deve ritenersi abbia assunto valenza costituzionale.

Alla luce di quanto precede deve
allora concludersi che elemento essenziale per poter qualificare nel nostro
ordinamento la fattispecie "matrimonio" è la diversità del sesso
dei nubendi ed in tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione che nel
distinguere "in subiecta materia" la categoria dell’inesistenza da
quella della nullità, ha precisato che ricorre l’ipotesi dell’inesistenza
quando manchi quella realtà fenomenica che costituisce la base naturalistica
della fattispecie, individuandone i requisiti minimi essenziali nella
manifestazione di volontà matrimoniale resa da due persone di sesso diverso
davanti ad un ufficiale celebrante (Cass. n. 7877/2000; 1304/1990; 1808/1976).
D’altronde non è senza ragione che, nel nostro codice civile, tra gli
impedimenti al matrimonio (quali età, capacità, libertà di stato, parentela,
delitto -artt. 84, 86, 87, 88 c.c.-), non è prevista la diversità di sesso
dei coniugi e cio’ ovviamente non perchè tale condizione sia irrilevante, bensi’
perchè essa, a differenza dei semplici impedimenti, incide sulla stessa
identificazione della fattispecie civile che, nel nostro ordinamento, possa
qualificarsi "matrimonio".

Il Tribunale conclude
sottolineando come allo stato dell’evoluzione della società italiana, il
matrimonio tra persone dello stesso sesso contrasta con la storia, la
tradizione, la cultura della comunità italiana, secondo una valutazione
recepita dal legislatore e trasfusa nelle norme di legge, sia di rango
costituzionale sia ordinarie, già ripetutamente richiamate, di cui il giudice
deve essere solo fedele interprete, indipendentemente dalle sue convinzioni
personali, e che nessuna interpretazione evolutiva, pure ove fosse in sintonia
con il comune sentire, potrebbe, oltre certi limiti, superare.

(Marco Martini, 19 Luglio
2005)

 

Tribunale
di Latina Decreto 31 maggio – 10 giugno 2005 Oggetto.

(Presidente relatore Dott.
Francesco Coniglio – Giudice Dott.ssa Emilia Fargnoli – Giudice: Dott.ssa
Cecilia Bernardo)

I
signori Tizio, nato a Latina il 05.0.1.65 e Caio, nato a Maracay (Venezuela) il 29.05.72, entrambi di sesso
maschile, in data 0.1.06.2002, contraevano matrimonio civile a L’Aja (Olanda)
(doc. .1), essendo ivi consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

In
data 12.03.04 i predetti inoltravano al Comune di Latina – Ufficio dello stato
Civile -, luogo di loro residenza, domanda di trascrizione del suddetto atto di
matrimonio, ma il Comune, in considerazione della particolarità del caso,
inoltrava articolato quesito al Ministero dell’Interno per conoscere se
ricorressero o meno i presupposti per la trascrivibilità del matrimonio in
questione.

Con
atto n. 79764 dell’11.08.04 l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina
certificava, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 03.1.1.2000 n. 396, il rifiuto
della trascrizione del matrimonio in conformità del parere espresso dal
Ministero dell’Interno con nota del 28.02.04, per non essere previsto nel
nostro ordinamento il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso, in quanto
contrario all’ordine pubblico, ai sensi dell’art.18 del citato D.P.R.

Avverso
detto rifiuto i signori Tizio e Caio proponevano ricorso, depositato il
19.04.05, innanzi al competente Tribunale di Latina, ai sensi del D.P.R. n.
396/2000, chiedendo ordinarsi al Comune di Latina e per esso al Dirigente dello
Stato civile, la trascrizione del loro matrimonio.

A
sostegno della loro richiesta i ricorrenti deducevano che nell’ordinamento
italiano opera il principio del riconoscimento automatico del provvedimento
straniero (artt. 65, 66 Legge 118/95 e art. 63 punto 2 lett.c D.P.R. 396/2000)
essendo a tal fine unica condizione necessaria e sufficiente che l’atto sia
stato posto in essere secondo le forme previste dalla legge straniera, e tanto
risultava, nella specie, dalla copia autentica dell’atto di matrimonio
celebrato all’estero (doc. l).

La
trascrizione dell’atto di matrimonio, proseguivano i ricorrenti, ha natura
meramente certificativa e dichiarativa (Cass. 12864/99) per cui non era
consentito, in tale fase, alcuna indagine sulla sua validità o conformità
all’ordine pubblico, mentre ogni eventuale impugnazione al riguardo poteva
essere proposta dai soggetti legittimati solo successivamente all’avvenuta
trascrizione (Cass. 1739/99; 5537/01).

Assumevano,
infine, i ricorrenti che, in ogni caso, il matrimonio di cui chiedevano la
trascrizione non era in contrasto con l’ordine pubblico internazionale, unico
limite all’operatività della legge straniera, costituito dal complesso dei
principi e dei valori che informano la società in un determinato periodo
storico, e, pertanto, per definizione, le norme di uno stato membro della CE,
non potevano essere contrarie ad alcun principio fondamentale di diritto
internazionale, potendo il limite in esame valere solo per le norme di paesi
extra U.E.

Si
costituiva il Comune di Latina contestando la fondatezza della pretesa dei
ricorrenti in quanto, nell’ordinamento italiano, l’unico matrimonio
riconosciuto è quello tra persone di sesso diverso, come sancito dall’art. 29
Cost., e, pertanto il matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario
all’ordine pubblico interno e legittimo, quindi, è stato il rifiuto alla sua
trascrivibilità ex art. 18 del D.P.R. n. 396/2000.

La
difesa del Comune deduceva, infine, quale ulteriore assorbente motivo per il
rigetto della richiesta dei ricorrenti, che nel nostro ordinamento, l’unione
tra persone dello stesso sesso, non è nullo, ma semplicemente inesistente, per
difetto dei requisiti minimi stabili dalle norme del codice civile. (Cass. n.
7877/2000), e, pertanto, cio’ costituiva insuperabile impedimento alla
trascrivibilità del loro matrimonio.

Si
costituiva altresi’ il Sindaco del Comune di Latina, in qualità di Ufficiale
del Governo, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello
Stato, eccependo che il ricorso era stato irritualmente notificato
all’Ufficiale dello Stato Civile, laddove la competenza esterna e la sua
legittimazione processuale in materia di stato civile spetta al Sindaco in
qualità di ufficiale del Governo a norma del T. U. sugli Enti Locali.

Nel
merito l’Avvocatura deduceva la legittimità del rifiuto di trascrizione del
matrimonio tra persone dello stesso sesso, in quanto incompatibile con i
principi dell’ordine pubblico interno (art. 18 D.P.R. 396/2000), riconoscendo
il nostro ordinamento (art. 29 Cost.) solo il matrimonio incentrato sulla
diversità del sesso dei coniugi.

Interveniva
in giudizio il Procuratore della Repubblica di Latina che, premessa la
distinzione tra ordine pubblico
interno
ed ordine pubblico internazionale, e ritenuto solo quest’
ultimo quale limite al funzionamento della norma di diritto internazionale
privato, concludeva per il rigetto dell’istanza dei ricorrenti in quanto nella
specie risultavano violati i principi dell’ordine pubblico internazionale, tra
i quali andavano annoverati quelli fondamentali della Carta Costituzionale
(artt. 29 e segg. Cost.), in virtù dei quali unico matrimonio ammissibile è
quello tra soggetti di sesso diverso.

Dopo
scambio di memorie autorizzate ed ampia discussione orale, la causa era
trattenuta in decisione all’udienza del 19.05.05.

In
diritto

La
questione processuale sollevata dall’Avvocatura dello Stato di irregolarità
della notifica per essere stata effettuata al Dirigente dell’Ufficio dello
Stato Civile anzichè al Sindaco quale Ufficiale di Governo, unico soggetto
fornito di legittimazione processuale in materia di stato civile, è superata
dalla costituzione in giudizio del Sindaco nella suddetta qualità, risultando
cosi’ sanata la relativa nullità per avere l’atto raggiunto il suo scopo (art.
156 – co. 3 – c.p.c.).

Deve
anche ritenersi superata la nullità per la irrituale "vocatio in
ius" dell’Ufficiale dello Stato Civile invece del Sindaco n.q., perchè
ogni incertezza al riguardo per violazione dell’art. 163 n. 2 c.p.c., è
risultata sanata, ex art. 164 -3 co- c.p.c., con la costituzione dell’effettivo
soggetto è destinatario dell’atto.

Venendo
al merito, per una corretta soluzione delle questioni che ci occupano, giova
chiarire che il legislatore del 1942 non ha fornito una esplicita definizione
del matrimonio e, pertanto, la nozione va ricostruita dall’interprete
desumendola dal complesso normativo che disciplina l’istituto in esame.

In
verità, a parte la famosa definizione del matrimonio risalente alle fonti
romane ("nuptiae la sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis
vitae, divini et umani iuris communicatio"), nel di disegno di legge volto
alla riforma del diritto di famiglia (poi legge 19.05.1975 n. 151), era stato
proposto l’introduzione di un articolo 83 bis, intitolato "Costituzione
del matrimonio" ed era cosi’ formulato: "Il matrimonio si costituisce
con la volontà, legittimamente espressa davanti ad un competente ufficiale
dello stato civile di uomo e di una donna, che abbiano i requisiti fissati
dalla legge, di prendersi reciprocamente in marito e moglie" (proposta
approvata dalla IV Comm. Perm. (Giustizia) della Camera dei Deputati il
18.10.1972, in atti parlamentari sen. – doc. 550 -).

Tuttavia,
come innanzi detto, nè il legislatore

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