Amministrativa

Telefonia ed Elettrosmog. Il Comune non può imporre nuovi limiti alla installazione di ripetitori né introdurre nuovi limiti di esposizione ai campi elettromagnetici -; TAR PUGLIA, LECCE, Sentenza n. 3585 del 02/07/2005

E’ illegittimo il provvedimento con il quale il Comune adotta
provvedimenti che vietano indiscriminatamente l’installazione di ripetitori per
telefonia mobile ovvero intoducano nuovi limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici. Lo stabilisce il Tar Puglia, sezione di Lecce, nella sentenza
3585/2005. Per i giudici amministrativi la regolamentazione di siffatta materia
ben rientra nell’ambito delle competenze del Comune ma, in ogn i caso, tale
potere regolamentare non puo’ porsi in contrasto, per esempio disponendo
ulteriori limiti e vincoli, con la legislazione di rango superiore. In
sostanza, la previsione normativa dei limiti relativi alla installazione ed
alla emissione di campi elettromagnetici spettano alla legislazione Statale o
Regionale.

(Litis.it, 27 Luglio 2005)

REPUBBLICA
ITALIANA

In
nome del popolo italiano

Registro Decis.: 3585/05

            Registro
Gen.: 
474/2005  

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI, Presidente 

TOMMASO CAPITANIO, Referendario,
relatore

CLAUDIO CONTESSA, Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A) sul ricorso n. 474/2005, proposto da
H3G SPA, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa
dagli Avv. Angelo Vantaggiato e Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso
lo studio del primo, in Lecce, Via Zanardelli, 7,

contro

Comune di Lecce, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Luisa De Salvo, con domicilio
eletto in Lecce, presso la Casa Comunale, Settore Avvocatura,   
 

per
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

  • della nota dell’11.1.2005 prot. gen. 17817, prot. SUAP
    n. 2998, successivamente pervenuta, con
    la quale il Dirigente
    UTC Settore Urbanistica di Lecce, in relazione alla denuncia di inizio
    attività presentata in data 10.12.2004 da H3G per la realizzazione di una
    Stazione Radio Base  per la telefonia cellulare da ubicare alla Via
    Giammatteo presso la centrale Telecom, ha diffidato la società
    dall’eseguire le opere;
  • di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale,
    ivi compresa la deliberazione di C.C. n. 56 del 19.7.2004 (recante
    l’approvazione del “Regolamento recante norme per il corretto
    insediamento territoriale degli impianti di telecomunicazione e
    radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze fra 0 Hz e 300 Ghz e
    per minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
    “);

 

B) sui motivi aggiunti al predetto
ricorso, notificati da H3G S.p.A., rappresentata e difesa come sopra,
rispettivamente in data 15/4/2005 e 18/5/2005, per l’annullamento, previa
sospensione:

  • della nota prot. 137817 del 25/3/2005, con
    la quale il Comune di
    Lecce, pur comunicando la revoca della diffida impugnata con il ricorso
    introduttivo, ribadisce che è in corso l’istruttoria sulla richiesta di
    installazione di una stazione radio base alla Via Giammatteo, ai fini
    della verifica della compatibilità con il Regolamento comunale approvato
    con deliberazione del C.C. n. 56 del 19/7/2004;
  • della nota prot. SUAP/1174/05 in data 12/4/2005, con
    cui il Comune di Lecce ha diffidato la società ricorrente dall’esecuzione
    delle opere necessarie per l’installazione della predetta SRB, per
    asserito contrasto con l’art. 10 punto c) del citato Regolamento comunale.

 

Visto il ricorso, i relativi allegati e
tutti gli atti di causa;

Vista la domanda di sospensione della
esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla
società ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune di Lecce;

Vista l’ordinanza 27/4/2005, n. 396,
con cui è stata disposta istruttoria;

Uditi nella Camera di Consiglio del 1°
giugno 2005 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli avv.
Sartorio, Vantaggiato e Ciulla (in sostituzione dell’avv. De Salvo).  

Considerato che nel ricorso
introduttivo sono dedotti i seguenti motivi:

  • Violazione di legge; Violazione della legge 22.2.2001
    n. 36; Violazione del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259; Violazione e falsa
    applicazione del DPCM n. 381 del 10.9.98; Violazione dell’art. 2 della
    Legge n. 241/90; Incompetenza assoluta; Violazione dei principi di
    semplificazione e non aggravamento del procedimento;
  • Violazione di legge; Violazione e falsa applicazione L.
    3.11.1952 n. 1902, modificata con l’art. 4 della L. 21.12.95 n. 1357;
    Violazione art. 31 L.
    17.8.42 n. 1150; Violazione art. 4 L. 28.1.77 n. 10; Violazione e falsa
    applicazione artt. 35 e 36
    L. 1150/1942 e succ. integrazioni e modifiche;
    Violazione e falsa applicazione art.
    7 L.
    865/1971; Violazione e mancata applicazione artt. 15 e 16 L.R. 31.5.1980 n. 56;
    Eccesso di potere; Violazione del giusto procedimento; Sviamento di
    potere;
  • Violazione di legge; Violazione della L. 22.2.2001 n.
    36; Violazione del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259; Violazione e falsa
    applicazione del DPCM 8.7.2003; Violazione del DM n. 381 del 10.9.98;
    Violazione art. 2 della Legge n. 241/90; Incompetenza assoluta; Violazione
    dei principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento;
    Eccesso di potere; Difetto di motivazione; Mancanza dei presupposti;
    Sviamento;
  • Violazione di legge; Violazione art. 87 del D. Lgs.
    259/2003; Violazione e falsa applicazione del DPR 6.6.2001 n. 380;
    Violazione del Codice delle Comunicazioni; Violazione art. 3 della Legge
    n. 241/90; Istruttoria insufficiente; Mancata valutazione dei presupposti
    di fatto e di diritto; Sviamento; Eccesso di potere per difetto di
    motivazione; Violazione del giusto procedimento;
  • Violazione di legge (art. 1, co. 6, lett. A), n. 15,
    della L. 31.7.97 n. 249 ” DM n. 381 del 10.9.98 ” L. n. 24.2.2001 n. 36);
    Eccesso di potere per sviamento; Incompetenza del Comune di Lecce;
    Violazione artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; Illegittimità ed
    inefficacia anche ai sensi del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259; Eccesso di potere;
    Difetto assoluto di istruttoria; Erronea valutazione dei presupposti di
    fatto e di diritto; Sviamento;
  • Violazione di legge; Violazione L. n. 249/97;
    Violazione L. 36/01; Violazione del DPCM 8.7.2003; Illegittimità
    sopravvenuta; Incompetenza; Eccesso di potere per sviamento; Illogicità
    manifesta; Difetto di istruttoria;
  • Violazione di legge; Violazione art. 3, comma 4, della
    L. n. 241/90; Violazione dei principi di trasparenza e pubblicità del
    procedimento amministrativo; Eccesso di potere; Sviamento di potere,

mentre nei ricorsi per motivi aggiunti
sono stati dedotti i seguenti motivi:

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