Separazione. Il giudice può disporre d’ufficio le indagini sulla consistenza patrimoniale dei coniugi – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 10344 del 17/05/2005
L’art. 5, comma 9, della l.
898/1970, nel testo novellato dall’art. 10 della l. 74/1987 – il quale, in tema
di riconoscimento e determinazione dell’assegno divorzile, stabilisce che, "in
caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei
coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della
polizia tributaria", deve ritenersi applicabile in via analogica – stante l’identità
di ratio, riconducibile alla funzione eminentemente assistenziale dell’assegno
in questione – anche in materia di separazione di coniugi, con riguardo
all’assegno di mantenimento.
E’ pur vero che l’esercizio
di detto potere, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere
della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non puo’
essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice
contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche.
Ma esiste un limite a tale discrezionalità, da rinvenire nella circostanza che
il giudice, potendosi avvalere di detto potere, non puo’ rigettare le istanze
delle parti relative al riconoscimento e alla determinazione dell’assegno sotto
il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano,
facendo capo in tal caso allo stesso l’obbligo di disporre accertamenti di
ufficio (vedi, in tal senso, Cassazione 8417/2000).
CASSAZIONE CIVILE, Sezione
I, Sentenza n. 10344 del 17/05/2005
Con ricorso depositato il
25 febbraio 1995, A.M.M. chiese al tribunale di Roma di pronunciare la sua
separazione dal marito, F.M., con il quale aveva contratto matrimonio civile il
12 dicembre 1990, con addebito allo stesso, assegnazione a lei stessa della casa
coniugale e attribuzione in suo favore di un assegno di mantenimento
dell’importo di 9.000.000 mensili a carico del coniuge.
Il resistente aderi’ alla domanda di separazione, peraltro con esclusione
dell’addebito, e chiedendo altresi’ la condanna della ricorrente al rimborso
della metà dell’importo del debito, pari a 193.059.000 lire, che nei suoi
confronti vantava l’Erario, motivando tale richiesta alla stregua della
considerazione dell’avere la M. concorso al mantenimento di un tenore di vita
superiore alle disponibilità finanziarie della coppia. Assunti, in sede
presidenziale, i provvedimenti di competenza, con cui veniva stabilita
l’assegnazione della casa coniugale al M. e la corresponsione da parte dello
stesso in favore della M. di un assegno di mantenimento di lire 2.800.000
mensili, con sentenza 1° febbraio-28 maggio 1999, il Tribunale dichiaro’ la
separazione personale delle parti, rigettando la domanda di addebito al M., e
confermando le statuizioni presidenziali in materia patrimoniale, relative
all’assegnazione della casa coniugale al marito ed alla imposizione allo stesso
dell’obbligo di versare un assegno di mantenimento, che il Tribunale indicava in
lire 2.500.000 mensili.
Propose appello il M., chiedendo la esclusione dell’obbligo della corresponsione
dell’assegno mensile di mantenimento, posto a suo carico dalla sentenza
impugnata, e insistendo nella domanda di declaratoria dell’obbligo della moglie
di concorrere all’adempimento del debito di 193.059.000 lire che nei confronti
dello stesso vantava l’Erario, con conseguente condanna della moglie al
rimborso, anche rateale, della metà di tale somma e degli interessi. La M. si
costitui’ proponendo ricorso incidentale, riformulando la domanda di addebito
della separazione al marito, deducendo un nuovo capitolo di prova, e chiedendo
l’aumento dell’importo dell’assegno a lire 9.000.000, oltre alla condanna del
coniuge alla corresponsione di interessi e rivalutazione a far tempo dal 1°
febbraio 1999, data della emanazione della decisione impugnata, sulla somma
mensile a lei assegnata dal Tribunale, indicata dalla appellante incidentale in
lire 2.800.000.
La Corte d’appello, con sentenza depositata il 4 luglio 2001, rigetto’ la
domanda di addebito proposta dalla M., ritenendo carenti gli elementi offerti
dall’appellante incidentale ai fini della dimostrazione del suo assunto,
concernente il rifiuto da parte del marito di rapporti sessuali e le sue
tendenze particolari, e confermo’ la statuizione di primo grado nella parte
relativa alla misura dell’assegno di mantenimento, osservando che alla intensa
attività professionale del M., ed al livello anche qualitativamente elevato
della stessa, non potevano non riconnettersi compensi superiori a quelli da lui
dichiarati, a fronte della mancanza di autonome fonti di reddito della moglie,
pur idonea al lavoro, ma ancora prossima all’evento destabilizzante della
separazione dal coniuge, e conclusivamente ritenendo congrua, in mancanza di
elementi di quantificazione certa dei redditi del M., la misura dell’assegno
decisa dal giudice di primo grado. La Corte escluse ogni altra pronuncia in
ordine a statuizioni patrimoniali favorevoli alla M., alla stregua del rilievo
che la sentenza di primo grado costituiva già di per sè titolo per
l’esecuzione da parte della stessa di tali statuizioni. La Corte rigetto’
altresi’ la domanda del M. intesa al conseguimento della metà dell’importo del
suo debito verso l’Erario, alla stregua della considerazione della inesistenza
di un titolo giuridico al quale ricondurre la richiesta.
Avverso tale sentenza A.M.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
controricorso, illustrato anche da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si
lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e insufficiente motivazione circa un
punto decisivo della controversia.
Il Tribunale, dopo aver confermato i provvedimenti assunti in sede
presidenziale, in cui si era stabilito a favore della M. un assegno di
mantenimento dell’importo di lire 2.800.000 mensili, lo aveva poi erroneamente
indicato in lire 2.500.000. La M., sottolineato, nel primo motivo di appello
incidentale, l’errore materiale in cui era incorso il Tribunale, aveva poi
chiesto alla Corte d’appello, aveva poi formulato le proprie conclusioni
chiedendo la condanna del M. alla corresponsione degli interessi e della
rivalutazione maturati sulla somma di lire 2.800.000 a far tempo dalla
emanazione della sentenza impugnata, implicitamente richiedendo la rettifica
dell’errore commesso dal Tribunale nella trascrizione della somma fissata quale
importo dell’assegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente: la
Corte non aveva provveduto alla rettifica, in tal modo violando l’art. 112
c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande, comprese le
richieste non espressamente richiamate nella formulazione letterale delle
conclusioni finali, se dette richieste costituiscono parte integrante o un
diretto accessorio di quelle specificamente indicate.
Il motivo è infondato. A prescindere dal rilievo che, per effetto della
sentenza della Corte costituzionale 335/2004 – con la quale è stata dichiarata
la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.,
dell’art. 287 c.p.c. limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato
proposto appello", e, quindi, nella parte in cui la citata disposizione del
codice di rito escludeva la sentenza di primo grado già investita dell’appello
dallo speciale procedimento di correzione di errore materiale disciplinato dallo
stesso art. 287, di competenza dello stesso giudice che ha emesso il
provvedimento affetto da errore materiale -, è al primo giudice che la M.
avrebbe dovuto richiedere la correzione dell’errore lamentato, va comunque
rilevato che, nella specie, risulta che la Corte ha ritenuto congruo l’assegno
di mantenimento in favore della M. disposto dal Tribunale, prendendo
all’evidenza in considerazione la somma indicata nella sentenza (pari a lire
2.500.000), e non già quella attribuita alla ricorrente in via provvisoria in
sede di pronuncia di provvedimenti presidenziali. In tale ordine di idee, la
Corte ha chiaramente escluso che la circostanza che il giudice di primo grado,
dopo aver dichiarato di confermare detti provvedimenti, avesse ritoccato il
quantum dell’assegno di mantenimento, sia di per sè idonea a configurare un
errore materiale di trascrizione del giudice di prime cure.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
156, commi 1 e 2, c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte d’appello non
avrebbe dovuto rigettare la richiesta avanzata dalla ricorrente di elevare
l’importo dell’assegno di mantenimento a carico del marito sul solo presupposto
della mancata dimostrazione, da parte della M., dell’effettivo reddito prodotto
dal coniuge, senza far uso del potere – attribuito al giudice del merito, con
riferimento alla determinazione dell’assegno divorzile, dall’art. 5, comma 9,
della l. 898/1970, applicabile anche alla separazione personale – di disporre
indagini sul reddito, sul patrimonio e sull’effettivo tenore di vita del M.
La censura è fondata. L’art. 5, comma 9, della l. 898/1970, nel testo novellato
dall’art. 10 della l. 74/1987 – il quale, in tema di riconoscimento e
determinazione dell’assegno divorzile, stabilisce che, "in caso di
contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi
e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia
tributaria", deve ritenersi applicabile in via analogica – stante l’identità di
ratio, riconducibile alla funzione eminentemente assistenziale dell’assegno in
questione – anche in materia di separazione di coniugi, con riguardo all’assegno
di mantenimento. E’ pur vero che l’esercizio di detto potere, che costituisce
una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, e non puo’ essere considerato anche come
un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine
alle loro rispettive condizioni economiche. Ma esiste un limite a tale
discrezionalità, da rinvenire nella circostanza che il giudice, potendosi
avvalere di detto potere, non puo’ rigettare le istanze delle parti relative al
riconoscimento e alla determinazione dell’assegno sotto il profilo della mancata
dimostrazione degli assunti sui quali si fondano, facendo capo in tal caso allo
stesso l’obbligo di disporre accertamenti di ufficio (vedi, in tal senso,
Cassazione 8417/2000).
Nella specie, la Corte di merito, una volta dato atto della documentazione
prodotta dalla ricorrente, comprovante la intensa attività artistica del
coniuge quale coreografo, nonchè come gestore di un centro di lezioni di danza,
conosciuto l’elevato livello professionale dell’attività svolta dal M., e
riconosciuto che da tale documentazione emergeva un livello professionale
elevato dell’attività dello stesso, associato a notevole popolarità, con
conseguente, presumibile conseguimento di compensi superiori a quelli,
"eccessivamente modesti", dichiarati dal M., avrebbe dovuto far uso dei sopra
menzionati poteri di disporre indagini di ufficio, e non limitarsi ad emettere –
contraddittoriamente con le proprie stesse conclusioni circa il presumibile
carattere elevato dei compensi da riconnettere alle prestazioni professionali
dell’intimato – un giudizio di congruità dell’assegno di mantenimento, fondato
sulla sola mancanza di elementi certi di quantificazione del reddito dello
stesso.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c., nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La ricorrente aveva riproposto con l’appello incidentale la domanda di addebito
della separazione al marito in considerazione vuoi del mancato adempimento del
debito coniugale vuoi dell’inadempimento da parte di questo dell’obbligo di
corresponsione dell’assegno di mantenimento. La Corte d’appello aveva rigettato
la domanda per aver ritenuto non provato il rifiuto all’adempimento del debito
coniugale, senza fare riferimento all’aspetto ulteriore della mancata
corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Il motivo non merita accoglimento. La pretesa in questione esula infatti dal
tema della decisione impugnata in quanto riferita a fatti successivi alla
separazione (vedi Cassazione 3098/1995; 6566/1997).
Conclusivamente, va accolto il secondo motivo del ricorso, e vanno rigettati gli
altri. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa
rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad
altra sezione della Corte d’appello di Roma, la quale provvederà alle
determinazioni di propria competenza in ordine alla misura dell’assegno di
mantenimento in favore della ricorrente alla stregua dei principi di diritto
sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il
secondo motivo del ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.



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