Per usufruire del permesso per motivi di studio non è necessario essere in regola con gli esami – TAR LAZIO, Sezione II Bis, Sentenza n. 7362 del 23/09/2005

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Per
usufruire del permesso straordinario per motivi di studio non è necessario
essere in regola con gli esami universitari. La norma che garantisce il diritto
allo studio dei lavoratori stabilisce in modo chiaro che chi vuole usufruire di
tale permesso ha l’obbligo di presentare il certificato di iscrizione e di
frequenza. Il requisito del superamento degli esami negli anni precedenti rileva
solo quando all’inizio dell’anno le domande di permesso superano il tre per
cento delle unità in servizio presso ciascuna amministrazione .

 


Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, sentenza n. 7362/2005

IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

-SEZIONE II
BIS-

ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z
A

sui ricorsi
riuniti nn. 12157-13267/97 proposti da D. S. G., rappresentato e difeso
dall’avv. Paolo Maria Montaldo, presso il cui studio elegge domicilio in Roma,
Via degli Scipioni n. 232;

contro

COMUNE DI
ROMA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo
Sportelli ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura
comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n.21;

per il
riconoscimento

quanto al
ricorso n. 12157/97:

del diritto
al godimento dei permessi straordinari, di cui all’art.3.del D.P.R. n. 395/88,
per un totale di 129 ore e 36 minuti, relativamente all’anno universitario
1995/96, previo, ove occorra, l’annullamento di tutti gli atti a contenuto
generale e specifico, ostativi del suddetto diritto, ivi comprese le note
comunali n. 6374/97 del 17/6/1997, n.65469 del 22/7/1994, e, ove di ragione, il
parere dell’Avvocatura comunale n.29031 del 28/12/1988;

per
l’annullamento

quanto al
ricorso n. 13267/97:

del
provvedimento comunale, di estremi ignoti, con cui è stato disposto il recupero
di L.. 433.512 mensili dalla retribuzione mensile del ricorrente, a decorrere dal
mese di agosto 1997, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e
conseguenziali, anteriori e successivi, ivi comprese le note n. 6374/97 del
17/6/1997, n. 65469 del 22/7/1994 e, ove di ragione, il parere dell’Avvocatura
comunale n. 29031 del 28/12/1988; e, per l’effetto, per il riconoscimento del
diritto a conservare gli emolumenti corrisposti in occasione delle assenze per
motivi di studio, relativamente all’anno universitario 1995/96 ed alla
restituzione di quanto eventualmente recuperato dall’Amministrazione, con
interessi e rivalutazione dalla data di spettanza;

Visti i
ricorsi con i relativi allegati;

Visto l’atto
di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata;

Vista la
memoria prodotta dal ricorrente a sostegno della propria difesa;

Visti gli
atti tutti della causa;

Relatore, per
la pubblica udienza del 24 marzo 2004, il Consigliere Francesco GIORDANO;

Uditi gli
avvocati come da relativo verbale;

Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Ricorso n.
12157/97.

Nella sua
qualità di dipendente della Polizia Municipale del Comune di Roma, il
ricorrente, essendo iscritto al corso di laurea in Scienze Geologiche, chiedeva
di poter fruire per l’anno accademico 1995-96 dei permessi di studio di cui
all’art.3 del D.P.R. n. 395/88.

Mediante nota
del 21/2/1996, a firma del dirigente della II U.O.A., si concedevano al D. S. le
150 ore di permesso straordinario retribuito per motivi di studio, con la
precisazione che, in mancanza della certificazione richiesta a giustificazione
dei permessi utilizzati, gli stessi sarebbero stati considerati come aspettativa
per motivi di famiglia, con conseguente recupero delle relative competenze
economiche, rideterminazione delle ferie annuali e non valutabilità del periodo
di assenza agli effetti giuridici.

Il dipendente
utilizzava i permessi concessigli e sosteneva anche due esami: Sedimentologia in
data 30/9/1996 e Vulcanologia in data 31/10/1996, presentando la relativa
documentazione all’Amministrazione.

Senonchè, in
alcuni periodi di assenza l’interessato è stato considerato in aspettativa per
motivi di famiglia, "per un totale di ore 129 e 36 minuti, pari a giorni 18 ed
ore 3".

Col presente
gravame l’istante deduce le seguenti censure:

Violazione
del D.P.R. n. 395/88, art.3; del D.P.R. n. 333/90, art.24; degli artt. 34 e 97
Cost. e principi generali. Eccesso di potere.

Si contesta
la correttezza dell’interpretazione che il Comune di Roma offre circa le
disposizioni relative alle c.d. 150 ore, allorchè inopinatamente ed
illogicamente introduce l’ulteriore requisito del superamento di almeno due
esami nel corso dell’anno accademico.


L’introduzione di requisiti limitativi non previsti dal legislatore violerebbe
la ratio delle disposizioni, che hanno appunto lo scopo di agevolare al massimo
il diritto allo studio.

Peraltro, il
superamento degli esami sarebbe valutabile non già per la verifica a posteriori
del corretto utilizzo dei permessi, bensi’ al diverso fine della redazione della
graduatoria degli aspiranti ai permessi.

Si conclude
per l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia.

Il Comune di
Roma si è costituito in giudizio con atto depositato il 23 novembre 2004.

Ricorso n.
13267/97.

Avverso il
recupero della somma di L.. 433.512, disposto dall’Amministrazione per i mesi di
agosto e settembre senza l’adozione del relativo provvedimento, insorge il
ricorrente formulando le seguenti doglianze:

1) Violazione
D.P.R. 395/88, art.3; D.P.R. 333/90, art. 24; artt. 34 3 97 Cost. e principi
generali. Eccesso di potere.

2) Violazione
l. 241/90; artt. 36 e 97 Cost. e principi generali. Eccesso di potere.

Si assume che
illegittimamente è stato disposto il recupero delle somme a suo tempo erogate,
anche in considerazione dei principi affermati dall’A.P. del Consiglio di Stato
nella decisione n. 20/92, tenuto conto della mancata comunicazione di avvio del
procedimento di recupero e della buona fede del percipiente, nonchè in assenza
della necessaria comparazione degli interessi in gioco.

Il Comune
intimato si è costituito in giudizio con atto depositato il 3 novembre 1997.

In un
successivo scritto, unico per entrambi i ricorsi, l’intimante ha insistito per
l’accoglimento dei gravami, sottolineando comunque di non essere stato
informato, al momento della presentazione della domanda, degli elementi
restrittivi del diritto allo studio introdotti dall’Amministrazione comunale.

In resistenza
alle proposte impugnative il Comune intimato ha prodotto un’unica memoria, nella
quale ha sostenuto la necessità di richiedere, in assenza della frequenza
obbligatoria delle lezioni, il superamento di almeno due esami durante ciascun
anno accademico, a dimostrazione della proficua utilizzazione dei permessi di
studio.

Controparte
ha percio’ chiesto il rigetto di ambedue i ricorsi, con ogni conseguenza di
legge anche in ordine alle spese di lite.

DIRITTO

Evidenti
ragioni di connessione inducono il Collegio a disporre, in via preliminare, la
riunione dei ricorsi all’esame, ai fini della loro decisione con un’unica
sentenza.

La pretesa
azionata con l’odierno contenzioso merita accoglimento, alla stregua delle
disposizioni che disciplinano la materia del diritto allo studio.

Al riguardo,
stabilisce testualmente l’art. 3 ("Diritto allo studio") del D.P.R. 23 agosto
1988, n. 395 -recante le "Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall’accordo intercompartimentale di cui all’art. 12 della legge quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93"- che "Al fine di garantire il diritto
allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima
di centocinquanta ore annue individuali." (comma 1), e che "I permessi di cui
alla comma 1sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento
di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento
pubblico." (comma 2).

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