Amministrativa

Non è necessaria la licenza di pubblica sicurezza per gestire un campo di calcetto se le partite si giocano senza la presenza del pubblico – TAR CAMPANIA, Sezione III, Sentenza n. 18219 del 02/11/2005

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Non
è necessaria la licenza di pubblica sicurezza per gestire un campo di calcetto
se le partite si giocano senza la presenza del pubblico. Lo stabilisce Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che ha cosi’ accolto il
ricorso contro il Comune di Pontecagnano Faiano promosso del proprietario di
un’area sulla quale era stato realizzato un campo di calcetto gestito da una
società sportiva alla quale il Comune aveva ordinato la cessazione immediata
dell’attività di gestione. Secondo i giudici amministrativi l’autorizzazione di
pubblica sicurezza è necessaria per la gestione degli impianti sportivi quando
nell’impianto si svolgono manifestazioni sportive o altri spettacoli di
intrattenimento aperti al pubblico e la gestione ha carattere imprenditoriale,
mentre le attività sportive esercitate nell’ambito delle associazioni non
richiedono la licenza se non sono destinate all’intrattenimento del pubblico. 

 


TAR CAMPANIA,
Sezione III, Sentenza n. 18219 del 02/11/2005

Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione Terza

composto dai
Giudici

Giovanni De
Leo – Presidente

Angelo
Scafuri – Consigliere rel.est.

Maria Laura
Maddalena – Referendario

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.6548/2000
R.G. proposto da M. V., rappresentato e difeso dall’avv.M. Capece;

c o n t r o

il Comune di
Pontecagnano Faiano (n.c.);

per
l’annullamento


dell’ordinanza sindacale n.40 del 30.6.2000 di cessazione immediata dell’attività
di gestione dell’impianto sportivo sito alla via Dei Gladiatori e di tutti gli
atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi il verbale di
accertamento della Polizia Municipale n.5/2000 e del relativo rapporto di
servizio n.664 del 2.6.2000;

VISTO il
ricorso, con i relativi allegati;

VISTO gli
atti tutti di causa;

Alla pubblica
udienza del 7 luglio 2005 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di
cui al relativo verbale;

RITENUTO e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il
ricorrente, proprietario di un’area sulla quale è stato realizzato un campo di
calcetto gestito da società sportiva, si duole del provvedimento con il quale
è stata disposta la cessazione immediata dell’attività per mancanza
dell’autorizzazione ex art.86 del R.D.n.773/1931.

A sostegno
del gravame l’interessato deduce l’incompetenza del sindaco, la violazione di
legge e l’eccesso di potere, evidenziando la natura non pubblica dell’attività
in questione.


L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica
udienza del 7 luglio 2005 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è
fondato sotto il profilo di carattere assorbente della non necessità della
licenza di pubblica sicurezza.

Il
provvedimento, sulla base del rapporto del Comando Polizia Municipale che ha
accertato l’esistenza del "campo di calcetto sul quale vengono effettuate
partite senza le prescritte autorizzazioni", sancisce la cessazione dell’attività
in quanto non munita della "prescritta autorizzazione ai sensi dell’art.86 del
T.U.L.P.S.".

La struttura
in questione è dedicata allo svolgimento del gioco del calcetto mentre non
risulta nè è stato contestato lo svolgimento, neppure in maniera saltuaria, di
manifestazioni sportive ovvero di altri spettacoli di intrattenimento.

Pertanto, in
mancanza di specifici elementi contrari – non emergenti anche per la mancata
costituzione del Comune – in via generale puo’ dirsi che l’attività dl calcetto
è notoriamente ristretta ai partecipanti alla gara.

Cio’ stante
viene a mancare il presupposto indefettibile per l’applicazione della normativa
di pubblica sicurezza, che comunque deve essere riferita a pubblici esercizi.

Invero
sebbene l’elencazione delle fattispecie di cui all’art. 86 TULPS sia da
ritenersi esemplificativa – con conseguente possibilità dell’interpretazione
analogica ed estensiva, per cui oltre alle attività specificamente ed
espressamente indicate possono ricomprendersi anche le ipotesi simili,
prevalendo non già la ratio sanzionatoria bensi’ la disciplina amministrativa
di particolari attività ritenute meritevoli di una più intensa e penetrante
vigilanza da parte delle autorità competenti – nel dato normativo non è dato
evincere alcuna fattispecie che sia anche minimamente accostabile a quella in
esame, se non, per mera assonanza terminologica, quella di "sale pubbliche per
bigliardi o altri giuochi leciti" (lett.G art.86 TULPS), la quale pero’
intuitivamente non puo’ ricondursi alle attività sportive.

D’altro
canto, nell’ambito dello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con RD n.773/1931, si rinviene l’art. 68, il quale assoggetta a
licenza di polizia tra gli altri gli "spettacoli di intrattenimento" di vario
genere nonchè l’esercizio di "circoli".

Ma anche tale
disposizione non è applicabile al caso di specie, atteso che in linea generale
essa, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 15.4.1970, n.56,
riguarda soltanto le attività ricreative organizzate in forma imprenditoriale
in luoghi aperti al pubblico e non già quelle esercitate nell’ambito di private
associazioni.

In
definitiva, non emergendo lo svolgimento di attività ginnico – sportive a
carattere di manifestazioni o di intrattenimento pubblico, il ricorso deve
essere accolto.

Le spese di
giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione III,

ACCOGLIE

nei sensi di
cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.6548/2000 e, per l’effetto,
pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese del
giudizio, liquidate in euro 1.500,00.=(millecinquecento,00), sono poste a carico
del Comune soccombente.

Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Cosi’ deciso
in Napoli nella camera di consiglio del 7 luglio 2005.

IL PRESIDENTE

IL
CONSIGLIERE

Depositata in
Segreteria il 2 novembre 2005

 

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