Norme & Prassi

Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al registro informatico degli adempimenti amministrativi – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006, n. 200


DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006, n. 200


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006)

REGOLAMENTO
RECANTE MODALITA’ DI COORDINAMENTO, ATTUAZIONE ED ACCESSO AL REGISTRO
INFORMATICO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l’articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che istituisce
il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese presso
il Ministero delle attività produttive;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 11 che prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie sono
stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro,
nonchè di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Piano Nazionale per l’E-Government nel quale è previsto all’obiettivo
8.4 (servizi integrati alle imprese) la realizzazione di uno sportello unico per
le imprese per erogare servizi integrati fruibili dalla sede dell’impresa, degli
intermediari o presso un punto d’accesso messo a disposizione da una pubblica
amministrazione;

Viste le direttive del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 21
dicembre 2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003, recanti «linee guida
in materia di digitalizzazione dell’amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 14 maggio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, con il quale sono
individuati i progetti innovativi da cofinanziare ai sensi dell’articolo 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il protocollo d’intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003 dal Ministro
delle attività produttive, dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie e dal
Presidente dell’Unione italiana delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;

Sentito il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 23 settembre 2004;

Udito il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione e contenuto del Registro

1. Ai fini del presente regolamento per «Registro» si intende il Registro
informatico degli adempimenti amministrativi previsto dall’articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per «decreto» il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il Registro, istituito dall’articolo 11, comma 1, del decreto presso il
Ministero delle attività produttive, fornisce l’accesso facilitato alle
informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire dei servizi erogati
alle imprese dalla pubblica amministrazione a livello centrale e locale.

3. In attuazione dell’articolo 11, comma 3, del de-creto il presente regolamento
disciplina:

a) le modalità di coordinamento delle azioni volte all’invio, la raccolta e
l’elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, dai
concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici per
dare seguito all’obbligo previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto;

b) le modalità di attuazione del Registro e di accesso alle informazioni,
nonchè di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

Art. 2.

Soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 11, comma 2, del
decreto

1. Ai fini dell’obbligo di trasmissione in via informatica previsto
dall’articolo 11, comma 2 del decreto si intendono:

a) per amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, la
Banca d’Italia, le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
le Autorità ed amministrazioni indipendenti dotate o meno di personalità
giuridica e comunque ogni organismo di diritto pubblico – comunque denominato –
che prevede adempimenti amministrativi necessari all’avvio ed all’esercizio di
attività di impresa;

b) per concessionari e gestori di servizi pubblici gli organismi di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive
modificazioni e all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e
successive modificazioni, nonchè i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

c) per concessionari di lavori i soggetti individuati nelle convenzioni
stipulate dalle amministrazioni pubbliche.

2. Le amministrazioni pubbliche committenti comunicano al Ministero delle
attività produttive i servizi pubblici e i lavori dati in concessione o in
gestione ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. L’obbligo di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto si estende anche ai
licenziatari dei servizi liberalizzati.

Art. 3.

Soggetti responsabili della trasmissione di cui all’articolo 11, comma 2, del
decreto

1. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, lettera a) e gli organismi e
soggetti di cui alle successive lettere b) e c) nonchè i soggetti di cui al
comma 3 dell’articolo 2, tramite il responsabile del procedimento, ovvero altro
soggetto comunicato dall’amministrazione, trasmettono in via informatica
l’elenco degli adempimenti previsti dall’articolo 11, comma 2 del decreto.

Art. 4.

Modalità di attuazione del Registro

1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto il
Ministero delle attività produttive realizza il Registro attraverso il sistema
informativo delle Camere di commercio che ne assicura la gestione operativa,
l’alimentazione e il relativo aggiornamento.

2. Le camere di commercio pongono in essere le attività necessarie a garantire
l’efficienza delle operazioni di raccolta dei dati e sono referenti, nei
confronti del Ministero delle attività produttive, per i soggetti di cui
all’articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello provinciale e comunale.

3. Per i soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello
regionale è referente, nei confronti del Ministero delle attività produttive,
la camera di commercio del capoluogo di regione mentre per i soggetti operanti
su base ultraprovinciale o ultraregionale è referente la camera di commercio
nella quale gli enti stessi hanno la sede legale.

4. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto sono responsabili del
contenuto e dell’aggiornamento delle informazioni comunicate, nel rispetto delle
regole tecniche di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

Art. 5.

Alimentazione ed aggiornamento del Registro

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto
dall’articolo 11, comma 4, del decreto i soggetti di cui all’articolo 2, commi 1
e 3 provvedono a trasmettere l’elenco degli adempimenti amministrativi di cui
all’articolo 11, comma 2, del decreto comprendente i procedimenti, la normativa
presupposta, la modulistica di settore eventualmente predisposta nonchè il sito
informatico, ove già attivo.

2. Al fine di assicurare l’effettivo e tempestivo aggiornamento del Registro, i
soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 3 trasmettono, entro cinque giorni,
gli eventuali provvedimenti integrativi ed aggiuntivi successivamente adottati.

Art. 6.

Contenuto dell’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 11, comma 2, del
decreto

1. L’elenco degli adempimenti amministrativi previsti dai soggetti di cui
all’articolo 2, commi 1 e 3 per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa
è finalizzato a rendere disponibile, a livello nazionale, un indice unitario,
sintetico e di agevole consultazione; a tal fine deve contenere, per ogni
singolo adempimento, almeno le seguenti informazioni:

a) titolo;

b) descrizione;

c) amministrazione/ente di riferimento (per i concessionari e gestori di
servizi);

d) ambito territoriale di competenza;

e) ufficio responsabile dell’adempimento;

f) modalità di fruizione;

g) normativa di riferimento;

h) indicazioni sulle scadenze amministrative legate all’adempimento;

i) eventuali oneri economici connessi all’adempimento e loro entità.

2. L’elenco indica altresi’, per ogni adempimento, se è disponibile la
modulistica eventualmente necessaria per il suo svolgimento ed il relativo
formato.

3. Restano a carico dell’amministrazione competente la pubblicazione di
eventuali contenuti informativi aggiuntivi e l’erogazione dei servizi on line
connessi agli adempimenti medesimi.

4. Nel caso l’adempimento necessiti di modulistica il soggetto competente deve
renderla disponibile in formato elettronico, unitamente alla descrizione delle
modalità di compilazione.

Art. 7.

Funzionamento e regole tecniche

1. Le Camere di Commercio competenti per territorio offrono supporto alle
amministrazioni che non fossero dotate dei necessari strumenti informatici per
l’accesso e l’utilizzo delle funzioni «in linea» di alimentazione e
aggiornamento del Registro, a titolo non oneroso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato
per l’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro delle attività produttive, sentito il Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, vengono emanate le regole tecniche per l’alimentazione e
l’aggiornamento del Registro concernenti in particolare:

a) l’accesso e l’abilitazione ai servizi informatici e l’aggiornamento;

b) la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco degli adempimenti;

c) la predisposizione e l’aggiornamento della modulistica;

d) le modalità di integrazione con siti già esistenti ove i soggetti di cui
all’articolo 2 abbiano pubblicato modulistica e contenuti informativi e servizi
«in linea» inerenti gli adempimenti;

e) le modalità per assicurare la disponibilità dei dati trasmessi a ciascun
soggetto chiamato all’alimentazione del Registro.

Art. 8.

Coordinamento fra le strutture operative

1. Presso la Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi
del Ministero delle attività produttive è istituita una unità organizzativa
che provvede all’attuazione del Registro attraverso l’utilizzo di risorse umane
e tecnologiche a disposizione del Ministero delle attività produttive.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica e
del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, si provvede alla dotazione
organica e tecnologica dell’unità organizzativa di cui al comma 1, nei limiti
dello stanziamento di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto.

3. Il Ministero delle attività produttive, assicura la razionalizzazione dei
processi che alimentano il Registro informatico, d’intesa con il Centro
nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, le regioni e le
autonomie locali.

Art. 9.

Accesso al Registro

1. Per una più agevole e tempestiva attuazione il Registro informatico degli
adempimenti amministrativi per le imprese è reso accessibile nell’ambito del
portale nazionale delle imprese, che è realizzato dal Ministero delle attività
produttive, dal Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie e dall’Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere) tramite il Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), che fornisce un punto di accesso unitario ed organico
alle informazioni e ai servizi erogati dalle amministrazioni centrali e locali a
favore delle imprese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’articolo 10, comma 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE e CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Note alle premesse:

– Il testo dell’art. 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
delle amministrazioni digitali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2005, n. 112, è il seguente:

«Art. 11 (Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).
– 1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo
scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale
contiene l’elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle
pubbliche amministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa,
nonchè i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici
di cui all’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il
Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito
informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via
elettronica la relativa modulistica.

2. E’ fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonchè ai concessionari di
lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via
informatica al Ministero delle attività produttive l’elenco d

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