Finanziamenti dei corsi professionali. Al giudice Ordinario le controversie su proroghe e rinnovi della convenzione – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 10576 del 09/05/2006
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In relazione ai finanziamenti per la cui
erogazione siano state stipulate apposite convenzioni fra l’amministrazione
pubblica ed un privato cui venga affidata la gestione di corsi di formazione
professionale, se il fatto costitutivo dell’obbligo della regione è
configurabile nella normativa regionale, occorre evidenziare che in detta
normativa non c’è alcun discrezionale apprezzamento circa il rinnovo o la
proroga della convenzione, sia circa una sua integrazione, sia circa
l’erogazione del contributo, e quindi la giurisdizione non puo’ che spettare al
giudice ordinario
La vicenda –
Il caso ha ad
oggetto la pretesa, da parte di alcuni lavoratori, di vedersi corrisposte da un
ente di formazione professionale le somme dovute a titolo di retribuzione per l’attività
di formazione a di insegnamento da loro svolta presso l’ente.
L’ Ente, opponendosi a decreto ingiuntivo,
chiedeva di essere garantita dalla Regione Puglia, che era tenuta per legge e
per convenzione a finanziare l’attività di formazione professionale affidata
agli enti gestori. Inizialmente il Tribunale rigettava l’opposizione e
disattendeva la domanda di garanzia, ma poi, la Corte d’Appello condannava la
Regione a rivalere l’Istituto da tutte le somme versate a titolo di’
retribuzione e spese, compensando integralmente tra le parti le spese di
entrambi i gradi del giudizio.
Partendo dall’assunto che i due dipendenti
erano iscritti all’albo regionale degli operatori della formazione professionale
con contratti a tempo indeterminato ed erano rimasti nell’organico del Centro
sino al settembre 1997 la Corte d’Appello aveva condannato la regione.
Tutto cio’ anche se i lavoratori erano stati
posti in mobilità dalla Regione in quanto essi risultavano solo formalmente
ancora occupati presso l’ente che aveva cessato l’attività formativa, mentre
alla Regione spettava di sopportarne i costi economici e di assegnarli ad altro
ente gestore.
La questione
sollevata e la soluzione della Corte –
Al fine di risolvere il
caso, La Corte in primo luogo chiarisce quali sono i principi base a cui è
opportuno ricollegarsi.
Possiamo pertanto schematizzarli nel seguente
modo:
·
Se viene attribuito
all’Amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l’erogazione del
contributo, il privato è titolare di un interesse legittimo, che conserva
identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il
provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice
amministrativo.
·
Da cio’ nasce
un diritto soggettivo alla concreta
erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento
stesso non sia data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo
·
Se
il finanziamento non sia nè oggetto di’ un
diritto attribuito dalla legge al privato, nè oggetto di provvedimento
autoritativo ed unilaterale dell’Amministrazione, ma oggetto di convenzione fra
quest’ultima e l’interessato, il soggetto pubblico si determina all’adozione di
uno strumento paritario di gestione e disciplina degli interessi in conflitto,
obbligandosi all’erogazione del finanziamento.
In relazione ai finanziamenti per la cui
erogazione siano state stipulate apposite convenzioni fra l’amministrazione
pubblica ed un privato cui venga affidata la gestione di corsi di formazione
professionale vi sono specifici orientamenti della giurisprudenza che hanno
evidenziato il carattere paritario delle situazioni giuridiche nascenti
da tale rapporto, ritenendolo non incompatibile nè con l’eventuale presenza di
una disciplina peculiare, divergente sotto certi aspetti da quella comune del
diritto privato, nè con l’esigenza di far salve finalità di carattere
generale. (v. in particolare, la sentenza 17 ottobre 1991 n. 10969).
Percio’, se il fatto costitutivo dell’obbligo
della regione è configurabile nella normativa regionale, occorre evidenziare
che in detta normativa non c’è alcun discrezionale apprezzamento circa il
rinnovo o la proroga della convenzione, sia circa una sua integrazione, sia
circa l’erogazione del contributo, e quindi la giurisdizione non puo’ che
spettare al giudice ordinario, come peraltro affermato dalle due più recenti
già citate statuizioni di questa Corte ( Cass. 14623 del primo ottobre 2003 e
n. 3077 del 3 marzo 2003.
(Annaflora Sica, © Litis.it, 12 Giugno 2006)
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza
n. 10576 del 09/05/2006 (Presidente
V. Carbone, Relatore M. La Terza)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati il 17 gennaio
1997 e successivamente riuniti, l’Istituto per i minorati della vista "A. A."
proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Pretore di Lecce,
con i quali gli era stato intimato di pagare a M. R. D. e a G. M,
rispettivamente, le somme di lire 1.981.000 e di lire 2.334.608 per l’attività
svolta nei corsi di formazione professionale gestiti dal centro di formazione
professionale A. A. – eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e
chiedendo di essere garantito dalla Regione Puglia, che era tenuta per legge e
per convenzione a finanziare l’attività di formazione professionale affidata
agli enti gestori. Con sentenza del 2 luglio 2002 il Tribunale, subentrato nelle
more al Pretore, rigettava l’opposizione e disattendeva la domanda di garanzia.
Sull’appello dell’Istituto soccombente, che si doleva del rigetto della domanda
di manleva, la locale Corte d’appello, con sentenza del 27 maggio 2003,
accogliendo l’appello, condannava la Regione a rivalere l’Istituto da tutte le
somme versate a titolo di’ retribuzione e spese, compensando integralmente tra
le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. La Corte territoriale –
premesso che i due dipendenti, i quali erano iscritti all’albo regionale degli
operatori della formazione professionale con contratti a tempo indeterminato ed
erano rimasti nell’organico del Centro sino al settembre 1997, allorquando erano
stati posti in mobilità dalla Regione, avevano chiesto le retribuzioni per il
mese di novembre 1996, mentre la convenzione tra la Regione ed il Centro di
formazione professionale era scaduta il 30 giugno 1996 e non era stata rinnovata
per volontà della Regione – affermava che il rapporto di convenzionamento,
ancorchè la convenzione non fosse stata rinnovata, doveva ritenersi protratto
oltre la data del 30 giugno 1996 sino al completamento delle modalità di
trasferimento del personale ad altro ente gestore dei corsi di formazione
professionale ai sensi dell’art. 27 della legge regionale 17 ottobre 1978 n. 54.
In forza dell’istituto della mobilità, soggiungeva la Corte territoriale, il
lavoratore risultava solo formalmente ancora occupato presso l’ente che aveva
cessato l’attività formativa, mentre alla Regione spettava di sopportarne i
costi economici e di assegnarlo ad altro ente gestore. La Regione infatti era
non solo il finanziatore dei corsi di formazione professionale, ma era anche
deputato sia alla tenuta degli albi ai quali – ai sensi dell’art. 26 della
medesima legge regionale, gli enti gestori dovevano fare ricorso per le
assunzioni del corpo docente – sia al rilascio dei nulla osta per le assunzioni.
Pertanto, concludeva la Corte territoriale, le conseguenze economiche collegate
comunque alla disponibilità degli operatori della formazione professionale,
inseriti nell’albo regionale con rapporto a tempo indeterminato, non potevano
essere riversate solo sull’ente gestore, senza possibilità di rivalsa nei
confronti della Regione, avendo quest’ultima il potere di controllo e di
disporne la mobilità presso altro ente. Avverso detta sentenza la Regione
Puglia propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo.
L’Istituto per i minorati della vista "A.
A."resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un solo motivo,
illustrato da memoria, cui la Regione ha risposto con controricorso.
La causa è stata rimessa alle sezioni unite
dall’ordinanza della sezione lavoro del 6 dicembre 2004, che si è posta
d’ufficio una pregiudiziale questione di giurisdizione in tema di erogazione di
fondi destinati ad esigenze del servizio di formazione professionale che compete
all’ente pubblico, e che viene da questo affidato a terzi concessionari, sul
rilievo che la questione medesima sarebbe stata risolta diversamente da alcune
pronunzie di queste sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei
ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ.
In relazione alla pregiudiziale questione di
giurisdizione sollevata d’ufficio dalla sezione lavoro, va rilevato che
trattandosi di controversia attinente ad opposizione a decreti ingiuntivi
proposta il 17 gennaio 1997, non vengono in applicazione nè l’art. 33 del d.lgs
n. 80 del 1998, nè, ovviamente la successiva legge 205/2000, per cui lo
scrutinio tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione del giudice
amministrativo, nel caso ed al fine di stabilire se la causa possa o no
proseguire davanti al giudice ordinario, va compiuta alla stre



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