Amministrativa

Il fermo amministrativo non può sovrapporsistatuizioni giurisdizionali – CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, Sentenza n. 4625 del 04/09/2007

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La natura amministrativa
del provvedimento di fermo non consente un utilizzo dell’istituto in modo tale
da sovrapporsi, ed anche prevalere, rispetto agli accertamenti e alle
statuizioni giurisdizionali. E’ quanto ha stabilito la sesta sezione del
Consiglio di Stato con la sentenza 4625/2007. In particolare, sottolineano i
giudici amministrativi, il provvedimento di fermo non puo’ essere utilizzato per
riproporre eccezioni e pretese già oggetto di accertamenti giurisdizionali,
benchè non definitivi, svolti proprio in relazione alla pretesa creditoria del
privato. In caso contrario, si consentirebbe all’amministrazione di utilizzare
tale istituto per sovrapporsi ad una accertamento già avvenuto.

La vicenda trae origine dal
ricorso proposto dalla SF Snc avverso il provvedimento a firma del Direttore
generale reggente dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
AIMA, con cui si disponeva la sospensione dei pagamenti, c.d. fermo
amministrativo, per la somma di L. 550 milioni nei confronti della ricorrente.
Il Tar in prima istanza aveva respinto il ricorso aa con la decisione in
rassegna il Consiglio di Stato, affermando l’enunciato principio di diritto, ha
annullato tale decisione.

 

CONSIGLIO DI STATO,
Sezione VI, Sentenza n. 4625 del 04/09/2007

(Presidente: Trotta Gaetano; Relatore:  Chiappa Roberto)


F A T T O    E    D I R I T
T O

     1.
Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dalla SF Snc
avverso il provvedimento a firma del Direttore generale reggente dell’Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo AIMA prot. n. 1801 del 30.6.1997,
con cui è stata disposta la sospensione dei pagamenti, c.d. fermo
amministrativo, per la somma di L. 550 milioni nei confronti della ricorrente,
di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale, comunque
lesivo degli interessi della ricorrente, in particolare, se e per quanto possa
occorrere, dei rapporti BC/672/9495 e BC/672/9495 inviati dall’Agecontrol spa
all’AIMA rispettivamente in data 29.9.95 e 11.12.1995, nonchè delle note n.
1990 del 16.10.1995 e 316 del 21.2.1996.

     La
FL s.n.c. ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione e l’A.G.E.A. si
è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.


     All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

     2.
Oggetto del presente giudizio è la legittimità di un provvedimento di fermo
amministrativo adottato dall’AIMA nei confronti della SF Snc.


     Tale società che opera nel settore del confezionamento dell’olio di oliva,
aveva agito davanti al Tribunale di Roma, per ottenere l’erogazione di un
contributo oggetto di una domanda presentata all’AIMA ed aveva ottenuto un
decreto ingiuntivo, dichiarato poi provvisoriamente esecutivo, per il pagamento
della somma di L. 585.909.425.


     Dopo l’avvio da parte della società delle procedure di pignoramento presso
terzi, l’AIMA disponeva, con il provvedimento impugnato, il fermo amministrativo
della somma ingiunta.

     La
società appellante contesta la legittimità di tale provvedimento e la
motivazione dell’impugnata sentenza.

     Il
ricorso in appello è fondato.

     Non
è qui in contestazione il principio di diritto affermato dal Tar, secondo cui
l’istituto del fermo amministrativo mira a legittimare la sospensione dei
pagamenti di crediti liquidi ed esigibili da parte dell’Amministrazione statale
a salvaguardia ed in vista dell’eventuale compensazione legale degli stessi con
crediti anche presunti o in via di definizione che la stessa o altra
Amministrazione vanti nei riguardi dello stesso soggetto.

     Il
giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che la facoltà data
all’Amministrazione rappresenta una misura atipica di conservazione delle
garanzie del credito, assimilabile ad un sequestro in mani proprie della somma
dovuta dal privato, come espressione dell’istituto, di carattere eccezionale,
della ritenzione. I caratteri cautelari e provvisori del fermo amministrativo
portano a ritenere che lo stesso si estenda anche alle ipotesi in cui la
sussistenza del credito sia oggetto di contestazione, purchè appaia ragionevole
prevederne l’effettivo venire in essere o se ne prospetti la non agevole
realizzazione (v. Cons. Stato, VI, n. 1441/2004).

     Si
tratta, quindi, di un provvedimento di autotutela cautelare, che consente
all’amministrazione di paralizzare le pretese creditorie del privato in presenza
di una contropretesa, benchè questa non costituisca ancora un credito liquido
ed esigibile.


     Tuttavia, la natura amministrativa del provvedimento di fermo non consente
un utilizzo dell’istituto in modo tale da sovrapporsi, ed anche prevalere,
rispetto agli accertamenti e alle statuizioni giurisdizionali.

     In
sostanza, il provvedimento di fermo non puo’ essere utilizzato per riproporre
eccezioni e pretese già oggetto di accertamenti giurisdizionali, benchè non
definitivi, svolti proprio in relazione alla pretesa creditoria del privato.


     Invece, è proprio quello che è avvenuto nel caso di specie, in cui nel
giudizio davanti al Tribunale di Roma, avente ad oggetto l’opposizione al
decreto ingiuntivo, ottenuto dalla società appellante, l’amministrazione aveva
sollevato una serie di eccezioni e contropretese, che non erano pero’ state
accolte, come si desume dalla concessione della provvisoria esecutività del
decreto ingiuntivo.


     Tali eccezioni e pretese hanno costituito il fondamento del fermo, mentre
erano già state oggetto di esame da parte del giudice ordinario nello stesso
giudizio relativo alla pretesa creditoria paralizzata con il provvedimento di
fermo.

     Le
medesime pretese non possono fondare un provvedimento di fermo, perchè
altrimenti si consentirebbe all’amministrazione di utilizzare tale istituto per
sovrapporsi ad una accertamento, già avvenuto, benchè in modo non definitivo,
in sede giurisdizionale; cio’ non è consentito sulla base dei principi
richiamati in precedenza.

     In
base agli elementi presenti in atti deve essere escluso che il fermo sia stato
disposto anche per ragioni diverse da quelle connesse con il menzionato decreto
ingiuntivo (confronta, in particolare, l’impugnato provvedimento e la nota del
22-12-1995 relativa appunto al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, in
cui è già menzionato il presunto credito di L. 1.236.573.614).


     Inoltre, le ulteriori circostanze, invocate nell’ultima memoria dell’A.G.E.A.,
sono riferite anche a fatti ulteriori estranei alle valutazioni effettuate per
l’adozione del provvedimento di fermo e, quindi, estranei all’oggetto del
presente giudizio.

     3.
In conclusione, l’appello deve essere accolto con conseguente annullamento
dell’atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado.


     Alla soccombenza dell’AGEA seguono le spese di giudizio nella misura
indicata in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese
tra la ricorrente e l’Agecontrol.


P. Q. M.

     Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso
in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, annulla il provvedimento impugnato.


     Condanna l’AGEA alla rifusione, in favore della società appellante delle
spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva
e C.P., compensando le spese tra la ricorrente e l’Agecontrol;


     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.

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