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La mancata contestazione immediata delle violazioni al codice della strada è legittima anche al di fuori dei casi previsti dallo stesso codice. CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 12865 del 21/05/20085

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La mancata contestazione
immediata delle violazioni al codice della strada è legittima anche al di fuori
dei casi previsti dallo stesso codice. CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza 
n. 12865 del 21/05/20085

 

La
Corte di Cassazione, si è pronunciata in materia di contestazione immediata
delle violazioni al Codice della strada confermando la sentenza del Giudice di
Pace con la quale si rigettava l’opposizione presentata avverso l’ordinanza
ingiunzione relativa all’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per
violazione dell’art.171 cds accertata dalla Polizia Municipale. Il Giudice di
Pace affermava che la fattispecie in esame rientra tra i casi di materiale
impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione elencati dall’art. 384
reg. al c.d.s. a norma dell’art. 201 c.d.s.; E’ impensabile, infatti,
l’inseguimento di un conducente di ciclomotore – circolante senza l’uso del
casco – da parte dell’agente accertatore operante a piedi;

Per
la Corte di Cassazione l’individuazione, contenuta nell’art. 384 del regolamento
di esecuzione c.d.s., delle ipotesi in cui è consentita la mancata
contestazione immediata della infrazione – che costituisce requisito di
legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio – non ha
carattere tassativo ma esemplificativo, sicchè ben possono ricorrere casi
ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purchè la
circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una
sua intrinseca logica. Dunque nessun vizio di legittimità è riscontrabile nel
caso di sussistenza di un’impossibilità di contestazione immediata
dell’infrazione non rientrante in una delle ipotesi espressamente indicate nel
citato art. 384.


Nella specie, venne espressamente precisato che la contestazione immediata
dell’accertata infrazione non era stata possibile in quanto "il veicolo non
poteva essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, al fine di
garantire la sicurezza della circolazione stradale".

 

CASSAZIONE CIVILE,
Sezione II, Sentenza  n. 12865 del 21/05/20085

 SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO

 C. Domenico ha
impugnato per cassazione la sentenza 25 ottobre 2002 con la quale il giudice di
pace di Caserta rigettava l’opposizione proposta da esso ricorrente avverso
l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Caserta contenente l’irrogazione
di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 171 c.d.s.
accertata dalla Polizia Municipale di Caserta. Con la detta sentenza il giudice
di pace osservava: che la fattispecie in esame rientrava tra i casi di materiale
impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione elencati dall’art. 384
reg. al c.d.s. a norma dell’art. 201 c.d.s.; che, infatti, era impensabile
l’inseguimento di un conducente di ciclomotore – circolante senza l’uso del
casco – da parte dell’agente accertatore operante a piedi; che era pertanto
infondata la tesi dell’opponente secondo il quale il verbale impugnato era
illegittimo per la mancata contestazione immediata.

L’intimato Prefetto di Caserta non ha svolto attività difensiva in sede di
legittimità.

 MOTIVI DELLA
DECISIONE

 Con i due motivi di
ricorso C. Domenico denuncia:

a) violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
deducendo che la motivazione della sentenza impugnata è inesistente,
insufficiente e contraddittoria con riferimento al punto decisivo della
controversia relativo alla possibilità della contestazione immediata
dell’infrazione. Ad avviso del ricorrente l’agente accertatore, al contrario di
quanto ritenuto dal giudice di pace, ben avrebbe potuto fermare il trasgressore
intimando l’alt con il fischietto in dotazione. Nella specie, peraltro, si
trattava di fermare un ciclomotore – che non puo’ superare 45 km. orari – per
cui non era impossibile fermare il veicolo tenuto anche conto delle
caratteristiche di tempo e di luogo della asserita infrazione;

b) violazione degli artt. 200 c.d.s. e 384 reg. c.d.s. sostenendo che la
notifica del verbale di contestazione di infrazioni al c.d.s. è legittima solo
quando la contestazione immediata è impedita da particolari circostanze
indicate nello stesso verbale e del tutto imprevedibili al momento
dell’organizzazione del servizio di vigilanza. Irrilevante è quindi che
l’agente accertatore si trovi a piedi non rientrando tale circostanza tra quelle
indicate nell’art. 384 reg. c.d.s. Il verbale deve comunque contenere
l’indicazione delle circostanze del caso concreto impeditive della contestazione
immediata. Nella specie tali circostanze non sono state indicate nel verbale nel
quale si fa solo riferimento alla necessità di garantire la sicurezza della
circolazione stradale. L’agente accertatore ben avrebbe potuto fermare il
ciclomotore in questione senza il sorgere di alcun pericolo. Il giudice di pace
si è inoltre posto contro una precedente sentenza di altro giudice di pace di
Caserta il quale in una fattispecie simile ha annullato il verbale per non
essere stata immediatamente contestata l’infrazione. Si è cosi’ creata una
disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost.

La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate
congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando
tutte, quale più quale meno e con riferimento anche al profilo motivazionale,
la stessa questione della sussistenza o meno nel caso di specie delle ipotesi di
esenzione dell’obbligo della contestazione immediata.

Occorre premettere che, in tema di violazioni del codice della strada, la
contestazione immediata imposta dall’art. 201 di detto codice, ha un rilievo
essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione
strumentale alla esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la
limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito puo’ trovare
giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile: pertanto
tali motivi devono essere espressamente indicati nel verbale.

Infatti, a norma dell’art. 201 c.d.s., "qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati
della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento,
essere notificato all’effettivo trasgressore o…".

Peraltro l’art. 385 reg. c.s. dispone testualmente: "Modalità della
contestazione non immediata (art. 201 c.d.s.) 1 Qualora la contestazione, nelle
ipotesi di cui all’articolo 384, non abbia potuto aver luogo all’atto
dell’accertamento della violazione, l’organo accertatore compila il verbale con
gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando
i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione
immediata…".

Va aggiunto che l’individuazione, contenuta nell’art. 384 del regolamento di
esecuzione, c.d.s. delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione
immediata della infrazione – che costituisce requisito di legittimità dei
successivi atti del procedimento sanzionatorio – non ha carattere tassativo ma
esemplificativo, sicchè ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale
impossibilità sia ugualmente ravvisabile purchè la circostanza impeditiva
addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica.
Dunque nessun vizio di legittimità è riscontrabile nel caso di sussistenza di
un’impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione non rientrante in
una delle ipotesi espressamente indicate nel citato art. 384.

Nella specie, come riportato in fatto nello stesso ricorso, nel verbale di
contestazione notificato al C. venne espressamente precisato che la
contestazione immediata dell’accertata infrazione non era stata possibile in
quanto "il veicolo non poteva essere fermato in tempo utile e nei modi
regolamentari, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale".

Si tratta – come ineccepibilmente e ragionevolmente ritenuto dal giudice di pace
con argomenti coerenti e logici, sia pur sintetici, collegati alle concrete
modalità del fatto come riportate nel verbale impugnato – di una motivazione
valida e logicamente plausibile e non meramente apparente oltre che basata sulla
valutazione di una situazione in fatto (agente accertatore non motorizzato) e su
un giudizio sulla possibilità di fermare o di inseguire il veicolo in questione
(in considerazione della detta situazione) rimessi al giudice del merito e che
non è possibile formulare in sede di legittimità.

Va poi osservato – con riferimento a quanto sostenuto dal C. nel secondo motivo
di ricorso in relazione all’obbligo di organizzare il servizio di vigilanza in
modo tale da rendere possibile in ogni momento, in tempo utile e in modo
regolamentare la contestazione immediata della violazione accertata – che, come
questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di violazioni del codice della
strada e di mancata contestazione immediata della violazione, non è consentito
al giudice un apprezzamento al riguardo dell’organizzazione del servizio come
predisposta in concreto dagli agenti accertatori, risolvendosi una tale
valutazione in una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della p.a., in
linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (sentt. 1° febbraio
2007, n. 2206; 7 novembre 2003, n. 16713).

E’ appena il caso di evidenziare infine l’assoluta irrilevanza del richiamo
operato dal ricorrente ad altra pronuncia di segno contrario – emessa da diverso
magistrato dell’ufficio del giudice di pace di Caserta – che nessuna influenza o
incidenza neanche indiretta puo’ avere nella controversia in esame.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non si deve provvedere sulle spese
perchè l’intimata Prefettura di Caserta non ha svolto attività difensiva in
questa sede di legittimità. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il
ricorso.

 

 

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