GiurisprudenzaPenale

Aggravante della minorata difesa. Il giudice deve verificare in concreto la percezione della menomazione – Cassazione Penale, Sentenza n. 35997/2010

In una delle prime applicazioni riguardanti le modifiche al codice penale introdotte con la l. n. 94 del 2009, la Corte di cassazione, premesso che la ratio della modifica dell’art. 61 n. 5 c.p. (consistita nell’espresso riferimento, tra le condizioni di minorata difesa, all’età senile della persona offesa dal reato) va individuata nella volontà di tutelare le persone anziane contro i pericoli dello sfruttamento, a fini illeciti, dell’età senile, ha affermato che, ai fini della sussistenza dell’aggravante in oggetto, il giudice deve verificare in concreto se, agli occhi dell’aggressore, la capacità di percezione e di reazione a condotte antigiuridiche della vittima anziana fosse concretamente menomata a cagione dell’età avanzata, ovvero, con giudizio controfattuale, se astrattamente la condotta criminosa avrebbe avuto le medesime probabilità di successo se posta in essere in danno di persona non anziana, o se essa sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità delle vittime di orientarsi nella comprensione degli avvenimenti.

Nel caso di specie, Il Tribunale del riesame aveva esluso l’aggravante di cui all’art 61, numero cinque, c.p. rilevando come non sia emerso in che l’età avanzata delle donne agganciate per strada abbia potuto incidere sulla possibilità di difendersi dal raggiro perpretato ai loro danni, non essendo emersi elementi da cui desumere una debolezza psichica o un decadimento delle facoltà mentali delle vittime determinata dalla loro età avanzata, anzi deponendo in senso contrario il fatto che le persone offese siano state in grado di riferire i fatti in modo circostanziato, fornendo una descrizione dei truffatori, evidenziando come le condotte poste in essere dagli indagati non sarebbero state connotate da alcuna forma di coercizione o di induzione di timori immaginari, conservando le vittime, in ogni momento della vicenda, un comodus discessus.

La Cassazione ha quindi sottolineato in tema di minorata difesa, che l’età non può di per sè costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p., dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà.

Tale orientamento – si legge nella sentenza in rassegna – deve essere valutato alla luce della modifica testuale dell’articolo 61, numero cinque, c.p., a seguito della l. 15/7/2009 n. 94, entrata in vigore il 8/8/2009, in epoca antecedente alle condotte contestate, dovendosi ritenere che l’avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificatamente valutato anche in riferimento all’età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnatre rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l’agente trae consapevolmente vantaggio.

Va accertato, nel caso di reati commessi in danno di persone anziane – concludono i giudici di Piazza Cavour -, se si sia in presenza di una complessiva situazione di approfittamento della particolare vulnerabilità emotiva e psicologica propria dell’età senile. Tale deve ritenersi la “ratio” della modifica normativa finalizzata a tutelare le “persone anziane” contro i pericoli dello sfruttamento a fini illeciti di tale condizione.

(Litis.it, 12 Dicembre 2010. Nota di Marco Martini)

Sentenza n. 35997 del 23 settembre 2010 – depositata il 7 ottobre 2010
(Sezione Seconda Penale, Presidente G. M. Cosentino,  Relatore D. Chindemi)

 

 

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