Privacy

Più tutelata per la privacy dei disabili. Asl e concessionari devono trattare solo i dati personali effettivamente necessari

Privacy più tutelata per i disabili che acquistano un’autovettura usufruendo dei benefici fiscali. La chiede il Garante prescrivendo ad Asl e concessionarie di limitare il trattamento dei dati sulla salute dei disabili a quelli strettamente necessari. Le strutture sanitarie pubbliche e le commissioni mediche che accertano le varie forme di disabilità dovranno redigere le certificazioni sanitarie, necessarie per l’acquisto di autoveicoli a tassazione agevolata (iva ridotta al 4%, esenzione del bollo ecc.), indicando solo i dati personali effettivamente necessari per la concessione delle agevolazioni fiscali di legge.
 
Giro di vite anche per i concessionari di autoveicoli che dovranno trattare solo dati indispensabili per istruire la pratica di acquisto da parte di un disabile e dovranno conservare i dati per eventuali controlli non oltre i limiti di prescrizione dei diritti e di conservazione delle scritture contabili. I concessionari, inoltre, dovranno fornire ai disabili un’informativa completa sulla raccolta e uso dei loro dati, e dovranno indicare espressamente che le informazioni fornite, anche quelle sulla salute, potranno essere comunicate alle officine autorizzate nel caso siano da apportare eventuali adattamenti sui veicoli acquistati. In quest’ultima ipotesi il concessionario dovrà anche acquisire il consenso dell’acquirente.
 
Trascorsi dieci anni i dati personali, compresi quelli sanitari, se non sussistono altre esigenze di conservazione (es. controversie giudiziarie pendenti) dovranno essere distrutti, cancellati o trasformati in forma anonima. Considerata inoltre, l’ampiezza e la delicatezza delle informazioni trattate l’Autorità raccomanda a concessionari, imprese e officine autorizzate di adottare adeguate misure di sicurezza.
 
Le pratiche dovranno essere collocate in locali opportunamente protetti da intrusioni indebite e l’accesso alle informazioni dovrà essere consentito solo al personale autorizzato. Se i dati vengono trattati elettronicamente dovranno essere previsti adeguati sistemi di autenticazione e autorizzazione.
 
Il provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) fa chiarezza su alcune problematiche presentate al Garante da Federauto in un settore in cui circolano quantità sproporzionate di documenti e dati delicatissimi, molti dei quali non indispensabili e spesso consegnati spontaneamente dagli stessi disabili.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA la nota inviata dalla Federazione Italiana concessionari auto (in seguito “Federauto”) concernente il trattamento dei dati personali effettuato dai concessionari di autovetture in occasione della valutazione dei requisiti per la concessione, in favore dei soggetti disabili, delle agevolazioni fiscali previste dalla legge;

VISTO il provvedimento del 21 marzo 2007, con il quale il Garante si è pronunciato in ordine alle garanzie a tutela degli invalidi civili (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2007 e sul sito dell’Autorità, doc. web n. 1395821);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

1. Premessa.
La Federazione Italiana dei concessionari di auto (in seguito “Federauto”), che rappresenta in Italia circa 4.ooo concessionari di autovetture, veicoli commerciali, industriali e autobus, ha informato questa Autorità dell’esistenza di una serie di problematiche connesse al trattamento, da parte dei concessionari stessi, dei dati personali di soggetti con disabilità, effettuato in vista dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

In particolare, Federauto ha rappresentato che, in occasione della vendita di autovetture, “il concessionario per poter valutare le diverse tipologie di disabilità ammesse ai benefici fiscali (iva ridotta al 4%, esenzione bollo, ecc) deve sempre visionare i dati sensibili indicati sulla certificazione sanitaria (certificati di invalidità, di handicap, ecc) riportanti anamnesi e patologie del cliente-acquirente […]” e “mantenere nei propri archivi (per almeno dieci anni) tutta la documentazione  cartacea, idonea a dimostrare, nel caso di verifica o di contestazione da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, la legittimità delle condizioni per aver applicato le agevolazioni fiscali” (nota del 7 luglio 2010).

Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha rilevato che, in materia, si sono succedute nel tempo numerose norme, alcune fissate per legge, altre introdotte mediante decreti o circolari ministeriali, con conseguente non facile ricostruzione di un quadro normativo unitario.

Inoltre, è stato anche appurato che, effettivamente, le concessionarie di autoveicoli, in vista dell’eventuale concessione dei benefici fiscali in oggetto, sono solite acquisire quantità sproporzionate di documenti e di dati, molti dei quali non necessari ma, comunque, spontaneamente consegnati dai diretti interessati nell’erronea convinzione della loro indispensabilità.

2. Soggetti

2.1. Soggetti cui si riferiscono i dati (interessati)

Alla luce del quadro normativo(1), e dei chiarimenti resi nel tempo dall’Agenzia delle Entrate (in particolare, vedi la Circolare 21/E del 23 aprile 2010) risulta che il novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali (agevolazioni ai fini Irpef, Iva e bollo auto nonché esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà), si è ampliato nel tempo.

Sostanzialmente, le categorie di soggetti interessati sono le seguenti(2):

a. i disabili psichici o mentali titolari di indennità di accompagnamento o riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della l. 104/1992 (punto 5.1. della circolare 21/E, cit.);

b. i disabili sensoriali (ipovedenti gravi, ciechi e sordi come da definizione delle leggi rispettivamente nn. 382 e 381 del 1970);

c. i disabili motori con grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni;

d. i disabili motori che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti contemporaneamente da grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione;

e. i familiari che abbiano sostenuto la spesa dell’acquisto del veicolo nell’interesse del disabile, a condizione che questi sia da considerare a loro carico ai fini fiscali (in tal caso potranno beneficiare di tutte le agevolazioni previste  ai fini Irpef, Iva e bollo auto).

2.2. Soggetti legittimati per legge a trattare i dati personali del disabile
Alla luce della normativa di settore, i soggetti che verificano l’esistenza dei requisiti di disabilità a fini certificativi e, in occasione delle procedure di acquisto dei veicoli, ne controllano la ricorrenza ai fini dell’ammissione ai benefici fiscali previsti dalla legge, sono:

– ASL e/o Commissioni mediche competenti;

– Imprese (ad esempio le concessionarie auto, che effettuano la vendita o l’importazione dei veicoli, oppure che vendano accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, applicando l’aliquota Iva agevolata);

– Ufficio tributi della regione o, nelle regioni in cui non sono istituiti, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate ovvero, in talune regioni, l’ACI (tali soggetti sono legittimati a trattare le informazioni relative agli acquisti posti in essere dagli interessati disabili solo ai fini dell’esenzione permanente dal pagamento del bollo);

– Anagrafe tributaria;

– Pubblico Registro Automobilistico, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà;

– Autofficine autorizzate alle modifiche da apportare ai veicoli nei casi di specifici adattamenti previsti dalla legge(3).

3. Tipologia dei dati trattati

3.1. Dati comuni
L’impresa che vende veicoli con l’aliquota IVA agevolata è tenuta,  oltre ad emettere fattura recante l’annotazione che l’operazione è avvenuta ai sensi delle specifiche norme di settore,  a comunicare la data della vendita, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, la quale, a sua volta, provvede a trasmettere al sistema anagrafico tributario i dati relativi al protocollo e alla data, al codice fiscale del richiedente, alla targa e al tipo di veicolo, nonché il codice fiscale del proprietario del veicolo che abbia fiscalmente a carico il disabile.

3.2. Dati sanitari
Le categorie di disabili indicate al punto 2.1 devono essere in possesso della documentazione che ne attesti la condizione di disabilità.

1. Per ciò che concerne la categoria dei c.d. “Disabili psichici o mentali” (punto 2.1. lett. a)) essi debbono essere in possesso del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990).

Tali soggetti, come chiarito dalla sopra menzionata circolare n. 21/E  del 23 aprile 2010, analogamente a quanto previsto per le altre categorie di disabili, hanno il diritto di chiedere l’attribuzione dei benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave, anziché dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, sia attestato da un certificato rilasciato da una commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi, in modo esplicito, la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa (sicché anche in tal caso risulti possibile riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale).(4)

Inoltre, riguardo alle persone affette da sindrome di Down (anch’esse rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale) viene ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione prevista dall’art. 4 della legge n. 104 del 1992.

2. Con specifico riferimento ai c.d. “disabili sensoriali” (punto 2.1. lett. b)) è sufficiente che tali soggetti siano in possesso del certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica.

3. Riguardo ai disabili con “grave limitazione della capacità di deambulazione” o “pluriamputazioni” (punto 2.1. lett. c)), è richiesto il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Come chiarito dalla sopra menzionata circolare n. 21/E  del 23 aprile 2010, costoro possono documentare lo stato di handicap grave anche mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore” e che contenga anche un esplicito riferimento alla gravità della patologia.

4. Un regime giuridico particolare, infine,  viene previsto per i c.d. disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma, tuttavia,  non affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione. Per tali soggetti, infatti, il diritto alle agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA) è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. Anche in questo caso la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso la Asl di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 104 del 1992 o anche da parte di altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità.

In ogni caso, per fruire dell’IVA agevolata, i veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore), alla ridotta capacità motoria del disabile; tale beneficio si estende anche alle prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e ai relativi acquisti di accessori e strumenti.

3.3. Adempimenti delle imprese
Da quanto detto, si evince che le imprese che vendono e/o importano i veicoli, oppure che vendono accessori e strumenti per i veicoli cui devono essere apportati gli appositi adattamenti, nell’applicare l’aliquota IVA agevolata, sono tenute ad osservare una serie di adempimenti.

In particolare, oltre ad emettere fattura annotando gli estremi delle leggi di riferimento(5), l’impresa è tenuta ad acquisire e a conservare una serie di documenti – molti dei quali recanti dati sensibili del soggetto disabile –  necessari non solo per adempiere correttamente alle obbligazioni contrattuali ma anche per poter applicare le agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Il venditore, infatti, è tenuto ad acquisire e a conservare le specifiche certificazioni sanitarie indicate al precedente punto 3.2., a cui, con riferimento ai c.d. disabili con ridotte o impedite capacità motorie, vanno ad aggiungersi anche i seguenti ulteriori documenti:

– la fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;

– autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso;

– fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;

– copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la “natura motoria della disabilità”.

4. I princìpi di protezione dei dati personali.

4.1. Necessità, liceità e finalità.
Anche il trattamento dei dati personali effettuato in occasione delle procedure d’acquisto di veicoli per i soggetti disabili deve essere conforme ai fondamentali principi fissati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto, ai sensi dell’art. 3 del Codice, ciascuno dei soggetti di cui al punto 2.2. è tenuto a configurare i propri sistemi informativi riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano “essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità”.

4.2. Pertinenza.
Inoltre, stante l’ampiezza e la delicatezza delle informazioni personali indicate dalla disciplina di settore, molte delle quali di natura sanitaria, si rende necessario un rigoroso rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati da trattare rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).

Con particolare riguardo alle certificazioni mediche che devono corredare le richieste relative alle diverse disabilità ammesse ai benefici fiscali (iva ridotta al 4%, esenzione  bollo, ecc.), si rileva che esse sono destinate a circolare tra i diversi soggetti (alcuni dei quali di natura privata) coinvolti – ciascuno per quanto di competenza – nelle procedure di valutazione dei requisiti legali di disabilità.

Ne consegue che dev’essere garantita la rigorosa applicazione del principio di pertinenza sin dal momento della iniziale redazione della documentazione da parte degli operatori sanitari (tra i quali, ad esempio, le commissioni mediche previste dalla legge).

A tal fine occorre ricordare che il Garante in più occasioni ha avuto modo di precisare che, “in attuazione dei principi di pertinenza, di non eccedenza e indispensabilità, nelle certificazioni richieste dall’interessato […] non risulta indispensabile indicare i dati personali relativi alla diagnosi accertata in sede di visita medica” (Provv. 21 marzo 2007, doc. web n. 1395821; vedi anche provv.ti 21 aprile 2009, doc. web 1616870; 9 novembre 2005, doc. web 1191411).

Ciò è parimenti vero con riguardo al caso di specie, atteso che la normativa di settore, se da un lato richiede la certificazione dello stato di “handicap grave” di cui all’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 (anche tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella circolare 21/E), in molti casi imponendo anche un’esplicita evidenziazione della gravità della patologia (ad esempio, con riguardo alla natura psichica o mentale della stessa), tuttavia non prevede come indispensabile l’indicazione della specifica patologia diagnosticata all’interessato.

A tal fine, quindi, è necessario che le Strutture sanitarie pubbliche e/o le Commissioni mediche deputate ad accertare le patologie in questione, pur avendo a disposizione per le valutazioni di competenza l’intera documentazione sanitaria prodotta dal richiedente, redigano le certificazioni destinate ad essere esibite dai soggetti con disabilità per l’acquisto di autoveicoli a tassazione agevolata indicando i soli dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità (eventuale concessione delle agevolazioni fiscali) per le quali debbono essere successivamente trattati da parte dei vari soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione (cfr. punto 2.2.).

Per ciò che attiene, invece, alle operazioni di trattamento dei dati dei disabili effettuate dai concessionari di autoveicoli e, più in generale, dagli operatori economici del settore, occorre rilevare che gli interessati, in vista dell’acquisto dei veicoli e della successiva fruizione dei benefici fiscali, frequentemente sono portati a comunicare loro (di solito spontaneamente) non solo i dati sanitari indispensabili per legge, ma anche ulteriori informazioni sulla salute (es., le specifiche patologie da cui sono affetti) riportate in documenti sanitari la cui produzione, invece, non risulta necessaria.

Pertanto, riguardo a tali ipotesi, si ritiene necessario richiamare l’attenzione delle imprese del settore affinché vengano trattati soltanto i dati dei soggetti affetti da disabilità effettivamente necessari per la definizione della specifica procedura valutativa: a tal fine, le imprese dovranno limitarsi a raccogliere la sola documentazione (di regola redatta dalle strutture sanitarie pubbliche o dalle commissioni mediche abilitate) richiesta dalla legge, che dovrà essere conservata, in vista di eventuali controlli da parte degli organi competenti, nel rispetto delle misure e delle procedure di sicurezza indicate dagli artt. 33 e ss. del Codice e dal relativo Allegato B).

I dati sensibili eccedenti o che non risultino più necessari, in quanto relativi allo svolgimento di attività valutative ormai esaurite, pur potendo continuare ad essere conservati per adempiere a obblighi normativi, non potranno essere oggetto di ulteriore e/o diversa utilizzazione. Al termine del periodo di prescrizione ordinaria (decennale) prevista anche per i tributi (art. 8, commi 2 e 5, L. 27 luglio 2000 n. 212(6); art. 2946 c.c.) e del termine decennale fissato dall’art. 2220 c.c. per la conservazione delle scritture contabili, le imprese del settore potranno procedere alla distruzione, anche mediante la cancellazione o trasformazione in forma non intelligibile dei dati personali (anche sensibili) contenuti nella documentazione in proprio possesso, sì da impedire, nel rispetto delle misure minime di sicurezza (cfr. infra, par. 7.), a soggetti non autorizzati di venirne a conoscenza.

5. L’informativa
Nello svolgimento della propria attività commerciale di vendita dei veicoli, le imprese del settore sono tenute a rendere una informativa alla propria clientela,  di solito già inserita nella modulistica in uso ai fini contrattuali, completa di tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del Codice, indicando espressamente, tra l’altro, i soggetti o le categorie di soggetti cui potranno eventualmente essere comunicati i dati (art. 13, comma 1, lett. d) del Codice).

Pertanto, riguardo al possibile trattamento – in seguito alla comunicazione dei dati (anche di natura sensibile) da parte dei concessionari –  effettuato da autofficine autorizzate ad apportare le modifiche previste dalla legge ai veicoli acquistati (ad esempio, ai sensi della legge 449/97), si ritiene che lo stesso sia legittimo qualora venga preceduto da esplicite informazioni rese dal concessionario in tal senso.

6. Il consenso dell’interessato
Riguardo alle operazioni di trattamento poste in essere dagli operatori economici di settore, occorre sottolineare che, per i dati personali comuni, il consenso non deve essere acquisito quando il trattamento è necessario per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto o per dare seguito a specifiche richieste formulate dall’interessato (art. 24, comma 1, lett. b) del Codice).

Nel caso di specie, essendo necessariamente oggetto di trattamento anche dati di natura sensibile dei disabili, gli operatori dovranno raccogliere il consenso degli interessati con specifico riguardo alla possibile comunicazione dei dati personali della clientela alle officine con le quali operano in partnership.

7. Misure di sicurezza.
I soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione dei requisiti per l’attribuzione dei benefici fiscali (e, tra essi, soprattutto le imprese, i concessionari, le officine autorizzate ecc.), devono adottare, anche in considerazione della natura sensibile dei dati trattati, idonee misure di sicurezza per preservarli da accessi e utilizzazioni indebite, che potrebbero determinare l’insorgenza di una responsabilità civile o penale in capo a chi è tenuto alla loro custodia (artt. 15, 31 e ss., 167 e 169 del Codice).

Pertanto, si raccomanda che vengano adottate idonee misure organizzative e fisiche (cfr. artt. 31 ss. del Codice) affinché:

• i luoghi ove si svolge il trattamento di dati personali siano opportunamente protetti da indebite intrusioni;

• le comunicazioni personali riferibili esclusivamente a singoli interessati avvengano con modalità tali da escluderne l’indebita presa di conoscenza da parte di terzi o di soggetti comunque non designati quali incaricati(7);

• sia impedita a soggetti non autorizzati l’acquisizione dei dati personali trattati elettronicamente, mediante adeguati sistemi di autenticazione o autorizzazione(8).

Decorso il termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.; art. 8, L. 27 luglio 2000 n. 212) e quello –anch’esso decennale- di conservazione obbligatoria delle scritture contabili (art. 2220 c.c.), venendo meno la necessità per le imprese di conservare le informazioni in vista di possibili controlli fiscali, i dati dei disabili, nel rispetto delle misure minime di sicurezza, potranno essere distrutti, cancellati o trasformati in forma non intellegibile, sempre che non sussistano ulteriori esigenze che giustifichino la loro conservazione (es., pendenza di controversie giudiziarie). In tali ipotesi, quindi, le imprese dovranno assicurare che ad eventuali soggetti incaricati di procedere alla distruzione o cancellazione dei supporti -sia cartacei che informatici- sia preclusa la possibilità di prendere conoscenza dei dati ivi contenuti (si pensi, soprattutto, ai dati personali contenuti negli archivi, memorizzati sul disco rigido dei personal computer o nelle cartelle di posta elettronica, oppure custoditi nelle rubriche dei terminali di comunicazione elettronica)(9).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive:

– alle Strutture sanitarie pubbliche e alle Commissioni mediche legalmente deputate ad accertare le varie ipotesi di disabilità, di redigere le certificazioni sanitarie destinate ad essere esibite dagli interessati per l’acquisto di autoveicoli a tassazione agevolata indicando solo i dati personali effettivamente necessari per la eventuale concessione, da parte dei vari soggetti coinvolti nella procedura di valutazione, delle agevolazioni fiscali di legge (cfr. punto 4.2 del presente provvedimento);

– ai concessionari di autoveicoli e, più in generale agli operatori economici del settore, di adottare misure necessarie per rendere il trattamento dei dati personali conforme alle disposizioni vigenti, e precisamente:

1) di trattare soltanto i dati dei soggetti affetti da disabilità effettivamente necessari in vista della definizione della specifica procedura valutativa, e di conservarli, in vista di eventuali controlli da parte degli organi competenti, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione ordinaria dei diritti (art. 2946 c.c.; art. 8, commi 2 e 5, L. 27 luglio 2000, n. 212) e per la conservazione obbligatoria delle scritture contabili (art. 2220 c.c.), salvo che non ricorrano giustificate esigenze per un’ulteriore loro conservazione (es., pendenza di procedimenti giudiziari) (cfr. punto 4 del presente provvedimento);

2) di rendere agli interessati un’informativa contenente tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del Codice, avendo cura di indicare espressamente che i loro dati –anche sensibili- potranno essere comunicati ad officine autorizzate in vista degli eventuali adattamenti che si rendesse necessario apportare ai veicoli acquistati, provvedendo, in quest’ultimo caso, ad acquisire anche il relativo consenso (cfr. punti 5 e 6 del presente provvedimento);

3) di trattare le informazioni relative ai soggetti affetti da disabilità nel rispetto delle misure e delle procedure di sicurezza indicate dagli artt. 31- 33 e ss. del Codice e dal relativo Allegato B (cfr. punto 7 del presente provvedimento);

4) una volta decorsi i termini indicati al precedente punto 1) del dispositivo, di cancellare, distruggere o trasformare in forma non intelligibile i dati personali (anche sensibili) contenuti nella documentazione acquisita nelle singole procedure di valutazione, precludendone la conoscenza ad eventuali terzi incaricati di procedere alla distruzione o cancellazione dei supporti cartacei o informatici che li contengono.

Roma, 16 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

 

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(1) Vedi, in particolare, le leggi nn. 97/1986, 449/1997, 342/2000 e 388/2000.

(2) Sul punto si rinvia anche alla classificazione contenuta nella “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nel giugno 2010, in www.agenziaentrate.gov.it.

(3) Le officine che vendono accessori o effettuano adattamenti sui veicoli acquistati da disabili sono legittimate al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 449/1997.

(4) Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “…con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”(circ. n. 21/E cit.).

(5) Si vedano, ad es., le leggi nn. 97/1986, 449/1997 e 342/2000.

(6) Art. 8. , L. 27 luglio 2000 n. 212:

1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire nè prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
4. L’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione….omissis

(7) In relazione ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, gli stessi devono essere conservati separatamente o in modo da non consentirne un’indistinta consultazione nel corso delle ordinarie attività amministrative: cfr., pur nel diverso ambito del rapporto di lavoro, Provv. 30 ottobre 2001 (doc. web n. 39085).

(8) Cfr. Provv. 27 luglio 2004 (doc. web n. 1099386).

(9) Cfr. Provv.13 ottobre 2008 (doc. web n. 1571514), “Considerato che tali misure risultano allo stato già previste quali misure minime di sicurezza per i trattamenti di dati sensibili o giudiziari, sulla base delle regole 21 e 22 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza che disciplinano la custodia e l’uso dei supporti rimovibili sui quali sono memorizzati i dati, che vincolano il riutilizzo dei supporti alla  cancellazione effettiva dei dati o alla loro trasformazione in forma non intelligibile”.

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