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Pubblico impiego. La pubblicazione degli atti sul bollettino ufficiale fa presumerne la conoscenza – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3521/2011

La pubblicazione sul bollettino ufficiale dei ministeri di atti che abbiano rilevanza sul rapporto di impiego comporta una presunzione di conoscenza da parte del personale in servizio, tanto è vero che si opera un distinguo per la ipotesi in cui il dipendente sia legittimamente assente. I termini per proporre ricorso giurisdizionale contro provvedimenti pubblici nel bollettino ufficiale dei ministeri decorrono per gli impiegati in servizio dal giorno in cui il bollettino stesso perviene all’ufficio nel quale il dipendente svolge l’attività lavorativa, non essendo quindi necessaria alcuna altra forma di pubblicità né di personale comunicazione tramite avvisi o notizie, come pretende parte appellata.

(© Litis.it, 27 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3521 del 10/06/2011

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il signor [OMISSIS], dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia impugnava il provvedimento del 29 maggio 1991-Reg 14 ottobre 1992 e 9 marzo 1993 pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero in data 31 agosto 1997 con il quale il Direttore Generale del Ministero aveva stabilito il trattamento economico spettantegli a decorrere dal 1 gennaio 1978 a seguito dell’inquadramento ex lege 312 del 1980 e il decreto del Ministro del 22 dicembre 1988 con il quale veniva disposto il suo inquadramento nella quinta qualifica funzionale.

Il ricorrente, in sostanza già inquadrato nella qualifica di coadiutore dattilografo giudiziario, contestava l’inquadramento nel profilo professionale di operatore amministrativo pertinente alla quinta qualifica funzionale rivendicando la spettanza del profilo professionale superiore di assistente giudiziario della sesta qualifica funzionale.

Il Tribunale adito accoglieva il ricorso ritenendolo fondato, respingendo ogni eccezione di tardività, considerando che non vi fosse stata la effettiva presa visione dell’interessato del provvedimento di inquadramento che lo riguardava.

Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propone appello il Ministero della Giustizia, affidandosi ai seguenti motivi di appello:

a) tardività del ricorso introduttivo, in quanto come è risultato a seguito della sentenza interlocutoria del primo giudice, il provvedimento è stato pubblicato sul supplemento n.2 del B.U. del 15 gennaio 1990; la dirigenza del tribunale di Roma ha poi attestato con nota del 10 giugno 2009 che i supplementi sono pervenuti in data 8 aprile 1990 per conoscenza di tutto il personale degli uffici di cancelleria (presso i quali il Genovese prestava servizio);

b) erroneità della sentenza anche nel merito, in quanto vale il principio per cui i coadiutori giudiziari con almeno undici anni di effettiva anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza con riferimento alla data del 1 gennaio 1978 andavano inquadrati nel profilo professionale n.176 di assistente giudiziario- VI qualifica funzionale; il ricorrente di primo grado alla data del 13 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge 312 del 1980 ex art. 4 comma 4, assunto con d.m.12 maggio 1977 con decorrenza 1 luglio 1977, non poteva quindi avere gli undici anni di servizio richiesti.

Si è costituito l’appellato chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

Alla camera di consiglio del 24 novembre 2009 questa sezione accoglieva la richiesta cautelare di sospensione di esecutività della sentenza appellata.

Alla udienza pubblica del 31 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato, in ordine al motivo relativo alla asserita tardività del ricorso originario.

Come è risultato a seguito della sentenza interlocutoria del primo giudice, il provvedimento è stato pubblicato sul supplemento n.2 del B.U. del 15 gennaio 1990.

La dirigenza del tribunale di Roma ha poi attestato con nota del 10 giugno 2009 che i supplementi sono pervenuti in data 8 aprile 1990 per conoscenza di tutto il personale degli uffici di cancelleria (presso i quali il Genovese prestava servizio).

Il provvedimento impugnato è del 22 dicembre 1988, mentre la notificazione del ricorso originario è del 9 dicembre 1997 e quindi vari anni dopo.

Dalla nota a firma del dirigente della Corte di appello di Roma risulta viene attestato che “…per conoscenza di tutto il personale degli uffici di cancelleria (presso cui il Genovese all’epoca prestava servizio) i supplementi n.1 sono pervenuti a questa Corte in data 18 aprile 1990”.

Quanto sopra, è sufficiente a ritenere ampiamente decorso il termine per impugnare, che vale a partire dalla conoscenza o conoscibilità del provvedimento di inquadramento ritenuto lesivo.

Se è vero che, al fine di stabilire la tempestività del ricorso giurisdizionale, la presunzione di piena conoscenza deve essere ancorata ad elementi univoci e sicuri, e non semplicemente probabile, che in un determinato momento l’interessato abbia avuto piena consapevolezza del contenuto dell’atto nei suoi elementi essenziali, la pubblicazione del provvedimento di approvazione degli elenchi sul bollettino ufficiale del Ministero (si tratta degli elenchi di cui all’art. 43 d.lgs.1992, n.5459) viene considerata rilevante, ai fini della tempestività del ricorso giurisdizionale, per i pubblici impiegati inseriti stabilmente nella organizzazione dell’ente medesimo che, pertanto, sono posti in condizione di avere conoscenza del bollettino ufficiale dal momento di materiale ricezione presso l’ufficio di applicazione.

La pubblicazione sul bollettino ufficiale dei ministeri di atti che abbiano rilevanza sul rapporto di impiego comporta una presunzione di conoscenza da parte del personale in servizio, tanto è vero che si opera un distinguo per la ipotesi in cui il dipendente sia legittimamente assente (così, Consiglio Stato, III, 14 gennaio 1992, n.2003).

I termini per proporre ricorso giurisdizionale contro provvedimenti pubblici nel bollettino ufficiale dei ministeri decorrono per gli impiegati in servizio dal giorno in cui il bollettino stesso perviene all’ufficio nel quale il dipendente svolge l’attività lavorativa (così, Consiglio Stato, IV, 28 febbraio 1996, n.124), non essendo quindi necessaria alcuna altra forma di pubblicità né di personale comunicazione tramite avvisi o notizie, come pretende parte appellata.

L’atto con il quale l’amministrazione procede, in applicazione dell’art. 41 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, alla valutazione dei servizi precedentemente prestati (talora, previa una qualificazione giuridica di detti servizi) per determinare la nuova posizione retributiva di ciascun dipendente ha natura provvedimentale, in quanto è costitutivo del nuovo trattamento economico, e concorre a stabilire, con l’atto di inquadramento nella nuova qualifica funzionale, l’altrettanto nuova posizione giuridico economica del dipendente stesso.

Conseguentemente, colui che pretende un trattamento diverso, ritenendosi leso dai criteri utilizzati dall’amministrazione, per la valutazione dell’anzianità pregressa, è tenuto ad impugnare l’atto che lo riguarda nel termine di decadenza decorrente dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza , ai sensi dell’art. 21 comma 1 l. Tar (così, Consiglio Stato sez. V, 8 gennaio 2002, n. 254).

Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto e, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato irricevibile perché tardivo il ricorso originario.

La condanna alle spese del doppio grado di giudizio segue il principio della soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

accoglie l’appello e, in riforma della impugnata sentenza, dichiara irricevibile il ricorso originario.

Condanna la parte appellata al pagamento del doppio grado delle spese di giudizio, liquidandole in complessivi euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/06/2011

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