Amministrativa

Silenzio-rifiuto su istanza di riqualificazione urbanistica di un terreno – Consiglio di Stato Sentenza 6185/2012

 

 

sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2012, proposto da:
Immobiliare Fortunato S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Paola Fortunato, con domicilio eletto presso Maria Saracino in Roma, via Appia Nuova N. 251;

contro

Comune di Lucera in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Lepore, con domicilio eletto presso Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata 320;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – Bari – Sezione III n. 01103/2011, resa tra le parti, concernente silenzio-rifiuto su istanza di riqualificazione urbanistica di un terreno

 

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 6185/2012 del 04.12.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Maria Saracino su delega di Paola Fortunato e Raffaele Lepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 19 maggio 2009, la s.r.l. Immobiliare Fortunato – odierna appellante – chiedeva al Comune di Lucera di dare una nuova disciplina urbanistica ai propri lotti (foglio 30, p.lle 2300, 1365, 1364, 4620, 1887, 1757, 1890), in precedenza oggetto di vincoli asseritamente espropriativi ormai scaduti.

In particolare, deduceva che il PRG aveva previsto suoi predetti suoli, sin dal 1974 (anno di approvazione), la destinazione a viabilità pubblica ed a fasce di rispetto stradale, senza però dare concreta attuazione alle previsioni.

In assenza di riscontro, la società ricorreva al TAR Puglia per ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere alla riqualificazione urbanistica delle aree.

Il TAR respingeva il ricorso. Affermava in proposito che: a) dovesse escludersi la natura espropriativa del vincolo, atteso che la sola indicazione delle opere di viabilità nello strumento urbanistico generale assume valore meramente indicativo, suscettibile di concretizzazione solo a seguito della localizzazione a opera degli strumenti attuativi; b) che le previsioni del PRG in materia di viabilità pubblica, comunque, incidendo su una generalità di beni, presentano carattere conformativo.

Propone appello la società.

Secondo l’appellante, la previsione di una strada pubblica è sorretta da una specificità e puntualità tale da non poter essere sottratta alla disciplina propria del vincolo preordinato all’esproprio.

L’amministrazione, costituitasi nel giudizio d’appello, invoca il rigetto del gravame richiamando in proposito quanto statuito dal Giudice di prime cure.

L’appello è fondato.

Dagli atti del giudizio ed in particolare dalla relazione depositata dall’amministrazione su ordine istruttorio del Giudice di Prime cure emerge che “la tavola 3 del PRG di Lucera, approvato con decreto regionale n. 1891 del 4/7/1974, individua i suoli per cui è causa, in zona agricola, parzialmente interessata da vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione di viabilità (circonvallazione esterna al centro abitato), con relative fasce verdi di rispetto stradale”.

Si tratta quindi di opere pubbliche, puntualmente localizzate, che danno luogo a vincoli espropriativi soggetti a decadenza, e nella specie senz’altro decaduti in ragione del lungo tempo trascorso dalla loro apposizione.

L’accertata decadenza comporta l’obbligo dell’amministrazione di provvedere ad una nuova qualificazione urbanistica, salva restando l’ampia discrezionalità della stessa in ordine alla concrete destinazione da imprimere.

L’appello è pertanto accolto limitatamente alle aree interessate dalla viabilità pubblica e dalle aree di necessario rispetto.

L’esito del giudizio e la peculiarità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, ordina all’amministrazione di provvedere alla riqualificazione urbanistica delle aree interessata dai vincoli scaduti, entro 180 gg. dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Anna Leoni, Presidente FF

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

 

 

 

Depositata in Cancelleria

IL SEGRETARIOIl 04/12/2012

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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