Illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 124, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 – Corte Cost. sent. 113 09/05/01

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SENTENZA
N.113

ANNO
2001

REPUBBLICA
ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE COSTITUZIONALE

composta
dai signori:

–
Fernando       
SANTOSUOSSO     Presidente

–
Massimo        
VARI            
Giudice

–
Riccardo       
CHIEPPA            
"

–
Gustavo        
ZAGREBELSKY        
"

–
Valerio        
ONIDA              
"

–
Carlo          
MEZZANOTTE         
"

–
Guido          
NEPPI MODONA       
"

–
Piero Alberto   CAPOTOSTI          
"

–
Annibale       
MARINI             
"

–
Franco         
BILE  
             
"

–
Giovanni Maria  FLICK              
"

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel
giudizio di legittimità  costituzionale del combinato disposto degli artt.
124, ultimo comma (recte: quinto
comma), del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato) e 40 della legge
22 novembre 1962, n. 1646
(Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso
con ordinanza emessa il 5 febbraio 1999 dal Pretore di Torino nel procedimento
civile tra Ortalda Luisa e l’INPS, iscritta al n. 287 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti
gli atti di costituzione di Ortalda Luisa e dell’INPS nonchè l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito
nell’udienza pubblica del 28 novembre 2000 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi
gli avvocati Francesco Paolo Videtta per Ortalda Luisa, Antonino Sgroi per
l’INPS e l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

Ritenuto in
fatto

1.¾
Nel corso di un giudizio
promosso da una pensionata amministrata dall’INPS, al fine di ottenere il
computo, nel trattamento di reversibilità , dei contributi versati dal coniuge
defunto per il riscatto degli anni di laurea, il Pretore di Torino ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità  costituzionale dell’art. 40 della legge 22 novembre 1962, n.
1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro), "in combinato disposto con l’ultimo comma
dell’art. 124" del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato).

Espone,
in punto di fatto, il rimettente che il marito della ricorrente aveva
presentato, in data 11 giugno 1973, domanda al Ministero di grazia e giustizia
per il riscatto della durata legale degli studi universitari, ai sensi
dell’art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Dopo
la sua morte, avvenuta in data 26 ottobre 1975, senza aver maturato il diritto
a pensione, la vedova, quale coniuge superstite avente diritto all’indennità  una
tantum
in forza dell’art. 81 del citato d.P.R., aveva chiesto che "il
predetto Ministero trasferisse all’INPS i contributi relativi alla
retribuzione percepita dal marito come magistrato".

Rammenta
ancora l’ordinanza che, successivamente, la ricorrente aveva rivolto istanza
di computo di tali contributi a fini di pensione, ma che l’istanza stessa era
stata respinta sulla base della motivazione che il riscatto degli anni di
laurea non era “stato trasferito all’INPS in quanto utilizzato dal
Ministero di grazia e giustizia per la concessione dell’indennità  una
tantum
“.

1.1.¾
Tanto premesso, il giudice a quo
osserva che l’art. 124 del menzionato d.P.R. n. 1092 del 1973 dispone, per i
servizi computabili a domanda, che “la costituzione della posizione
assicurativa presso l’INPS si effettua a norma dell’art. 40 della legge 22
novembre 1962, n. 1646” e che, a sua volta, quest’ultima disposizione
subordina la costituzione di detta posizione assicurativa, per i periodi
ammessi al riscatto in favore dei dipendenti statali, alla condizione che si
tratti di periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro.

Nel
rilevare, altresí, che, nella fattispecie, le somme relative al riscatto
degli anni di laurea "sono state riversate alla Tesoreria centrale dello
Stato”, l’ordinanza perviene alla conclusione che, in base al richiamato
quadro normativo, l’INPS non poteva che respingere l’istanza di computo
del suddetto periodo, non concernendo gli anni del corso di laurea periodi nei
quali vi era stata effettiva prestazione lavorativa.

Il
rimettente dubita, tuttavia, della ragionevolezza di un sistema che,
consentendo al dipendente civile dello Stato il riscatto degli anni di studio
universitario, solo ed esclusivamente quando il diploma di laurea sia
necessario per l’ammissione in servizio, impedisca, poi, di utilizzare il
periodo riscattato, unicamente perchè la posizione contributiva, a seguito di
ricongiungimento contributivo (o di costituzione di nuova posizione
contributiva), viene a costituirsi presso l’INPS.

L’ordinanza,
mentre ritiene giustificato che il dipendente civile dello Stato non possa
costituire una posizione assicurativa presso l’INPS, attraverso il riscatto di
periodi di studi universitari per i quali non ricorrano i presupposti
dell’ordinamento pensionistico statale
¾
e cioè essenzialmente la circostanza che detti studi costituiscano “condizione
necessaria” per l’ammissione in servizio
¾
è dell’avviso che analoga conclusione non possa ammettersi quando il
dipendente abbia riscattato, presso l’Amministrazione di appartenenza, il
periodo corrispondente al corso di laurea, nel rispetto delle previste
condizioni.

In
quest’ultima ipotesi l’ostacolo al computo degli anni relativi, anzichè
evitare un trattamento di favore, verrebbe a “discriminare in modo
ingiustificato coloro che abbiano riscattato", in presenza dei requisiti
richiesti dall’art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il periodo legale del
corso di laurea; e questo solo perchè l’erogazione della pensione avviene a
carico dell’INPS e non dello Stato.

2.¾
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