LA SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
VI SEZIONE PENALE
SENTENZA
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in
epigrafe il Tribunale di Potenza ha respinto la richiesta di riesame
avanzata da M. C., raggiunto da misura di custodia cautelare il carcere,
perchè indagato: di concussione, avendo preteso, quale dirigente la
cancelleria civile del Tribunale, somme di denaro per la punzonatura di
macchine utensili; di millantato credito per aver ricevuto utilità
dicendosi in grado di influire su ricorsi pendenti in Cassazione; di
rivelazione di segreti d’ufficio aggravata, per aver consegnato minute
di sentenza a una dattilografa privata, la quale prendeva contezza del
contenuto di dette minute e, dietro compenso da parte di alcuni avvocati,
provvedeva a redigere la copia per la pubblicazione; ancora di
concussione, per aver preteso, prima della liquidazione, una somma da una
parte di giudizio arbitrale.
Il C., nel ricorso
contesta in primo luogo la qualificazione giuridica dei fatti, facendo in
particolare presente che lo stesso Tribunale del riesame, con
provvedimento successivo a quello impugnato, ha privato di rilevanza
l’ultima ipotesi di concussione, avendo ritenuto che la somma richiesta
alla parte era dovuta in base ad ordinanza emessa dal Collegio arbitrale.
Si duole poi del
vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, asserendo che
illogicamente si è ritenuto sussistere un pericolo di inquinamento
probatorio e di reiterazione del reato.
Pericoli a
scongiurare i quali era comunque ampiamente sufficiente una misura meno
grave.
Nell’atto allegato
al ricorso, il C. fa presente come i fatti di ritenuta concussione per le
punzonature dovevano più correttamente inquadrarsi in una cornice di
parità contrattuale; che le utilità economiche per il presunto
millantato credito erano state ricevute prima che il ricorrente riferisse
di avere conoscenti in Cassazione; che la prassi di affidare le minute di
sentenze a dattilografe private era comune a molti uffici giudiziari, e
che quindi il dolo di reato di rivelazione di segreti di ufficio era a
prima vista insussistente.
Torna poi
sull’episodio di concussione già affrontato nel ricorso e
sull’insussistenza di esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN
DIRITTO
Il ricorso è in
larga parte fondato.
Già da un esame
complessivo dell’ordinanza è dato rilevare, insieme ad un notevole
approfondimento nell’indagine storica degli avvenimenti, una certa
drammatizzazione della loro portata, che nuoce ad una equilibrata
valutazione giuridica.
Cosí, movendo
dall’episodio di millantato credito (cap. i), prima ancora di soffermare
l’attenzione sulla singolarità della specie, in cui parrebbe che la
realizzazione del profitto avvenga antecedentemente alla millanteria, non
può non mettersi in luce che l’utilità di cui si parla è stata
ravvisata in tre consegne di prodotti ittici, pesce evidentemente
destinato a consumo familiare del ricorrente.
Ma, a parte la
modestia del ricavato e pure ad ammettere che pure la promessa
dell’interessamento precedesse il conseguimento di una simile utilità e
fosse destinata ad ottenerla, è la qualificazione della fattispecie a
risultare viziata.
Infatti questa Corte
ha costantemente ritenuto che ad integrare il reato di cui all’art.
346 c.p. occorre la vendita di fumo, l’ostentazione cioè di poter
avvicinare il pubblico ufficiale, priva di substrato (V. da ultima sez. VI
8/2/00 Scardino ed altri).
La norma penale, in
altri termini, come fatto palese della sua formulazione, punisce la falsa
vanteria di poter influire e non il reale traffico di influenze (la cui
repressione, in sede di politica del diritto, si auspica de iure
condendo), restando, d’altronde, altrimenti incomprensibile perchè vada
esente da pena chi mira ad ottenere un vantaggio (sez. VI 27/1/00 P.G.
Agresti e altri).
Ora, nel
provvedimento in esame si legge che il C., che davvero conosceva il
funzionario addetto, si interessò realmente perchè una causa fosse
fissata per la decisione.
Sicchè questa
condotta, per quanto disciplinarmente sanzionabile, non può ricondursi
alla figura criminosa in discorso.
Non può egualmente
tacersi, per quanto riguarda la violazione del segreto, che la pratica da
affidare a dattilografi privati, dietro tenue compenso da parte degli
interessati, la copia dei provvedimenti giurisdizionali superava
ampiamente l’ambito del Tribunale di Potenza, per essere invalsa in
numerose sedi giudiziarie.
Essa, nel deprecato
stato di abbandono del settore della giustizia, tendeva ad assicurare la
pubblicazione delle decisioni in tempi relativamente ragionevoli, cosí
inquadrandosi nel perseguimento di un pubblico interesse.
Di questo
l’ordinanza sembra consapevole, tanto che non pare addebitare al
ricorrente l’avere inizialmente consentito all’opera della
dattilografa (che peraltro, nonostante il suo carattere materiale,
qualifica enfaticamente come usurpazione di pubbliche funzioni), quanto il
non essersi adoperato per farla cessare, una volta che l’amministrazione
aveva fornito ai magistrati presidi informatici.
Il provvedimento
sembra anzi presupporre che tutti i giudici, valendosi dei computer, a
partire da una certa data presentassero in Cancelleria testi già pronti
per la pubblicazione e pare nel contempo adombrare che il C.,
ciononostante, interveniva per affidare alla dattilografa questi testi
perfetti, di modo che la donna, inutilmente copiandoli, lucrasse un
indebito profitto.
Tuttavia, se questi
sono i fatti sussulti al capo 1, in essi non può ravvisarsi l’ipotesi
dell’essersi avvalso di segreti di ufficio a fine di profitto (art. 326
III comma c.p.), a causa dell’evidente mancanza dell’elemento
oggettivo del reato.
Questo punisce il
comportamento del pubblico ufficiale che strumentalizzi la notizia di
ufficio protetta dal segreto.
Si tratta in altri
termini di un profitto derivante dall’impiego della conoscenza
dell’informazione coperta da segreto, con la conseguenza che resta
indifferente per la consumazione del reato se l’avvalersi di essa
informazione provochi o meno la diffusione del suo contenuto.
Quello che invece
rileva è la slealtà di chi, messo a parte di una cognizione per il suo
munus, ne sfrutti la conoscenza per locupletarsi.
La vicenda di specie
non si inquadra affatto in questo schema.
In essa, anche a
voler seguire l’ipotesi accusatoria, il ricorrente non si avvaleva delle
notizie ricavabili dalle minute delle sentenze, ma profittava, semmai,
delle minute come documento, traendo utili dalla copiatura di questo, a
prescindere dal suo contenuto.
Cosí operando, egli
finiva per rivelare (ma non sfruttava) notizie che dovevano rimanere
segrete.
Con il risultato che
una condotta, in tal modo delineata, rientra semmai nel I comma
dell’art. 326 c.p., il quale, tuttavia, non da titolo all’emissione di
misure coercitive.
Deve ancora negarsi
la sussistenza di indizi per la concussione addebitata al capo h.
Lo stesso Tribunale
del riesame, con successiva ordinanza del 27 ottobre 2000 resa nei
confronti di un coindagato, ha riconosciuto l’esistenza di
un’ordinanza 15/3/99 del Presidente del Collegio arbitrale che fissava
un fondo spese di funzionamento in L. 8.500.000, poste a carico del già
ritenuto concusso per il 50%.
Ne consegue la
conclusione, fatta del resto propria dal Tribunale, che la pretesa
ritenuta concessiva era invece legittima.
Non può invece
seguirsi il ricorrente laddove intende ridimensionare in corruzioni per
atto d’ufficio le ipotesi di concussione di cui ai capi a e f.
Dalle deposizioni
assunte appare chiaro che gli utenti si trovavano in stato di soggezione
derivante dalla necessità di non subire un danno e che quindi erano
costretti ad assecondare la richiesta di denaro avanzata dal C..
Una rivisitazione di
queste dichiarazioni, nel senso del comune interesse alla pratica e quindi
della posizione della sostanziale parità delle parti, non è ammessa nel
controllo di legittimità ne in sede di indagini preliminari è richiesto
un particolare approfondimento della attendibilità di soggetti che si
presentano quali testimoni, a fronte di un possibile interesse ad
accreditare una certa versione del fatto.
Venendo quindi alle
esigenze cautelari, un nuovo esame già si impone per il ridimensionamento
operato al quadro delle accuse, con ricaduta sulla pericolosità del
ricorrente.
Esso tuttavia è
tanto più necessario in quanto appare errato in punto di diritto il
giudizio che ritiene impraticabile contenere il pericolo di reiterazione
del reato attraverso la concessione degli arresti domiciliari.
Infatti, anche dato
per ammesso che la sospensione dal sevizio venga a cessare con
l’applicazione di tale misura (tanto sembra si voglia sostenere, a
fronte della dizione del provvedimento adottato dal Presidente del
Tribunale), è evidente che i ricorrente, finchè sia relegato presso la
propria abitazione, non può comunque riprendere le proprie funzioni.
Ed è
dall’effettiva ripresa dell’attività (e non dallo status giuridico)
che dipende la possibilità delle recidiva, effettiva ripresa che peraltro
è nella disponibilità del giudice evitare, negando l’autorizzazione al
lavoro.
PQM
LA Corte di
Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchè
l’ordinanza 24 ottobre 2000 del GIP del Tribunale di Potenza emessa nei
confronti di C. M. limitatamente ai capi i), l) e h); annulla con rinvio
l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari in relazione
ai restanti capi.
Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, 1 ter disp. Att.
c.p.p.
Roma, 22 marzo
2001-05-02.
Depositata in
Cancelleria il 3 aprile 2001.
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