Non fondata la questione di legittimità costituzionale ddell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio)- Corte Cost. sent. 114 09/05/01
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SENTENZA N. 114
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
–
Cesare
RUPERTO
Presidente
–
Fernando
SANTOSUOSSO
Giudice
–
Riccardo
CHIEPPA
”
–
Gustavo
ZAGREBELSKY
”
–
Valerio
ONIDA
”
–
Carlo
MEZZANOTTE
”
–
Fernanda
CONTRI
”
–
Guido
NEPPI MODONA
”
–
Annibale
MARINI
”
–
Franco
BILE
”
–
Giovanni Maria
FLICK
”
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5-bis,
del codice di procedura penale (Provvedimenti
sulla richiesta di incidente probatorio), come introdotto dall’art. 14,
comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza
sessuale), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Modena, iscritta al n. 467 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Udito nella camera di
consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto
in fatto
1.
¾
Nel corso di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia
o verso fanciulli (art. 572 del codice penale), nel cui ambito si rendeva
necessario procedere, nelle forme dell’incidente probatorio,
all’assunzione della testimonianza di una quattordicenne, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Modena, con ordinanza emessa il 26
aprile 2000, pervenuta a questa Corte il 14 giugno 2000, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dell’art. 398, comma 5-bis,
del codice di procedura penale (Provvedimenti
sulla richiesta di incidente probatorio), nella parte in cui non prevede
l’ipotesi di reato di cui all’art. 572 del codice penale “fra quelle in
presenza delle quali, ove fra le persone interessate all’assunzione della
prova nelle forme dell’incidente probatorio vi siano minori di sedici anni,
il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso
cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo
rendano necessario od opportuno”.
Il
remittente ricorda che tale speciale disciplina è stata introdotta
dall’art. 14 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, per il caso in cui si
proceda ad incidente probatorio nell’ambito di indagini riguardanti le
ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis
(Violenza sessuale), 609-ter
(Circostanze aggravanti), 609-quater
(Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies
(Corruzione di minorenne) ”
quest’ultima per effetto della sentenza n. 262 del 1998 di questa Corte “,
e 609-octies (Violenza
sessuale di gruppo) del codice penale; ed è stata estesa dall’art. 13,
comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269, alle ipotesi di reato di cui agli
articoli 600-bis (Prostituzione
minorile), 600-ter (Pornografia
minorile) e 600-quinquies (Iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del
codice penale; e osserva che l'”audizione protetta” ivi prevista
tenderebbe a realizzare forme alternative di assunzione della prova, in

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