deducibilità degli accantonamenti per l’imposta locale sui redditi – Corte di cassazione (Sez. V civ. – trib.), sentenza 19 aprile 2001, n. 5796
La deducibilità degli accantonamenti per l’imposta locale sui redditi non ancora definitivamente accertata, ai sensi e nel vigore dell’art. 101 del testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917), abrogato con effetto dal 1° gennaio 1992 dall’art. 10, comma 3, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, era prevista nei limiti contemplati dall’art. 64, comma 3 dello stesso testo unico e, dunque, nel limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
In sede di accertamento dell’i.r.pe.g. inerente a un determinato periodo, è quindi reclamabile la deduzione dell’i.lo.r. attinente a pregressi periodi, nei limiti in cui siano stati per essa operati accantonamenti in attesa della definitività del relativo rapporto, non anche dell’ilor contestualmente evidenziata per la medesima annualità , salva restando l’eventuale deducibilità negli anni successivi degli stanziamenti fatti in collegamento con l’accertamento stesso.



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