Controversie relative a sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione per la promozione di determinate attività economiche – Corte di cassazione (Sez. un. civ.), sentenza 25 maggio 2001, n. 225
Nelle controversie relative a sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione per la promozione di determinate attività economiche il discrimine fondamentale per l’individuazione del giudice fornito di giurisdizione va rapportato alle posizione soggettive dell’interessato prima e dopo la concessione del beneficio previsto dalla legge.
Ciò perchè nella fase procedimentale, che precede l’emanazione del provvedimento concessorio, è ravvisabile unicamente una posizione di interesse legittimo, mentre nella fase successiva la posizione del privato può assumere, invece, una duplice configurazione giuridica. E questo perchè il privato è titolare di diritti soggettivi sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio sia della susseguente conservazione della disponibilità delle somme erogate di fronte alla posizione assunta dalla pubblica amministrazione con provvedimenti di revoca, decadenza o risoluzione, emanati in funzione dell’asserito inadempimento da parte del beneficiario per l’inosservanza della disciplina che regola il rapporto.
Il beneficiario conserva, invece, una posizione di interesse legittimo nei confronti del potere dell’amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento concessorio – o anche solo di sospendere l’erogazione delle provvidenze concesse – per vizi di illegittimità o per contrasto sin dall’origine con il pubblico interesse.



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