Sentenza
n.6017 del 24 aprile 2001
SEPARAZIONE TRA CONIUGI –
ASSEGNO DI MANTENIMENTO – VALUTAZIONE DEGLI ONERI ECONOMICI A CARICO DEL
CONIUGE OBBLIGATO, DERIVANTI DAL MANTENIMENTO DI FIGLI NATURALI NATI DA
RELAZIONE EXTRACONIUGALE
(Sezione Prima Civile –
Presidente A. Rocchi – Relatore M. Adamo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data
1.3.1991 G. F. conveniva avanti al Tribunale di Roma la moglie S. C. per
sentir pronunziare la separazione personale dei coniugi, con addebito
alla convenuta.
Costituitasi in giudizio la C.
chiedeva a sua volta che la separazione fosse addebitata al marito, a
causa di una relazione extraconiugale da questi intrattenuta con altra
signora; che le fosse assegnata la casa coniugale e che fosse posto a
carico del F. l’onere di corrisponderle a titolo di assegno di
mantenimento un assegno mensile di L. 10.000.000, da rivalutarsi
annualmente sulla base degli indici Istat.
In via subordinata, qualora la
casa coniugale fosse assegnata al F., la C.chiedeva un ulteriore somma
di L. 4.000.000 mensili, da destinarsi al pagamento del canone di
locazione di altra abitazione.
Il Tribunale di Roma, con sentenza
in data 7.3.1997 pronunziava la separazione personale delle parti, senza
addebito, assegnava la casa coniugale al F., a carico del quale poneva
l’onere di corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento la somma
di L. 4.500.000 mensili dal 1991 e di L. 4.000.000 mensili dal dicembre
1995, somme da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Avverso tale sentenza proponeva
appello Suzanne C.lamentando erronea valutazione delle risultanze
probatorie in relazione sia alla richiesta di addebito
della separazione al marito che
all’ammontare dell’assegno di mantenimento richiesto; a tale titolo
chiedeva nuovamente la liquidazione di un assegno di L. 10.000.000
al mese oltre a L. 4.000.000 per il pagamento del canone di locazione
dell’abitazione.
Costituitosi in giudizio il F.
resisteva al gravame e proponeva a sua volta appello incidentale,
finalizzato ad ottenere dichiarazione di addebito alla moglie a causa
dei comportamenti provocatori punitivi e non solidali posti in essere da
questa, durante la convivenza, e la riduzione dell’assegno di
mantenimento, avendo il Tribunale fondato il suo convincimento su
presunzioni piuttosto che su prove effettive.
Con sentenza in data 28.10.1999 la
Corte di appello di Roma, in parziale modifica della sentenza di primo
grado, determinava in L. 6.000.000 mensili l’ammontare
dell’assegno di mantenimento dovuto in favore della C.a decorrere dal
dicembre 1995; respingeva per il resto l’appello principale e l’appello
incidentale e poneva a carico del F. le spese dei due gradi di giudizio
svoltisi.
Per la cassazione della sentenza
della Corte di appello propone ricorso, fondato su due motivi,
illustrati con memoria, S. C.
Resiste con controricorso G. F.
che propone anche ricorso incidentale fondato su due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente
lamenta violazione e omessa applicazione dell’art. 151 comma 2 c.c.
nonchè falsa ed erronea motivazione in relazione all’art. 360 nn 3 e 5
c.p.c.
Assume che la Corte territoriale
in base ad un riesame delle risultanze istruttorie ha ritenuto non
risultasse la prova che il fallimento del matrimonio delle parti fosse
addebitabile al F..
Tale conclusione è in contrasto
con le prove acquisite nel corso dell’istruttoria, svoltasi in primo
grado, ed in particolare con la fattura dell’Hotel Shilla di Seoul
intestata al F. dalla quale si desume che lo stesso , nel periodo
compreso fra il 19-22.11.1999 ha telefonato quotidianamente alla sig.ra
Sebasti, con la quale è poi andato a convivere, subito dopo il
provvedimento presidenziale che imponeva alla C.di lasciare la casa
coniugale.
Un anno dopo dall’unione del F.
con la S. nasceva una bambina.
Tali circostanze non sono state
tenute presenti dalla Corte di appello che, al contrario, ha dato
rilevanza alle dichiarazioni rese dai testi Zanin e Scalia amici del F.
i quali hanno formulato considerazioni e non indicato fatti, attribuendo
il fallimento dell’unione alle differenze caratteriali dei coniugi e
alla circostanza che la C., cittadina americana, non si era mai abituata
al modo di vivere italiano.
Inoltre la Corte territoriale,
secondo la prospettazione della ricorrente non ha tenuto conto, ai fini
dell’addebitabilità , della condotta ingiuriosa e violenta del F.,
evidenziata e descritta dalla madre della ricorrente sig.ra K..
Con il secondo motivo la
ricorrente censura l’impugnata sentenza per erronea applicazione
dell’art. 156 c.c. nonchè per omesso esame degli atti di causa in
relazione all’art. 360 nn 3 e 5 c.p.c.
Rileva che la Corte territoriale,
nel determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento richiesto in L.
14.000.000 al mese, non ha tenuto conto dell’alto reddito percepito dal
F. e dell’elevato tenore di vita della coppia, in costanza di
matrimonio, agevolmente desumibile dai documenti versati in atti, non
adeguatamente valutati dalla Corte di merito.
Con il controricorso il F. ha
eccepito l’inammissibilità del ricorso principale, per avere la
ricorrente dedotto censure attinenti alla motivazione, inammissibili nel
giudizio ex art. 111 della Costituzione.
Preliminarmente va esaminata
l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dal
controricorrente.
Al riguardo va rilevato che
avverso la sentenza della Corte di appello che abbia deciso in ordine
alla separazione personale dei coniugi è ammissibile l’ordinario
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. cosí come previsto
dall’art. 325 c.p.c. a nulla rilevando che il procedimento si sia svolto
nelle forme del processo camerale.
Invero ciò che rileva è che tale
giudizio si sia concluso con sentenza e non con decreto, posto che solo
per tale ultimo tipo di provvedimento non è previsto uno specifico
mezzo di impugnazione, per cui solo in relazione allo stesso, trovando
applicazione lo sbarramento previsto dall’art. 739 c.p.c., qualora abbia
i requisiti della decisorietà e definitità , può essere proposto
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, mentre
contro la sentenza pronunziata dalla corte di appello, a seguito di
impugnazione avverso provvedimento del tribunale, non trovando
applicazione l’indicato art. 739 c.p.c., può essere proposto
l’ordinario ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto degli
artt. 325 e 360 c.p.c.
Consegue che il ricorrente, poteva
liberamente dedurre vizi della motivazione, senza dovere contenere le
censure nei limiti previsti per il ricorso ex art. 111 della
Costituzione sempre che le censure attenessero a vizi dell’iter
argomentativo adottato dal giudice e non riproponessero questioni di
merito, inammissibili comunque nel giudizio di legittimità .
L’eccezione di inammissibilità
del ricorso solleva F. con il controricorso va quindi disattesa.
Ciò premesso si osserva che il
ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Invero riguardo al primo motivo si
osserva che la Corte territoriale, ai fini dell’addebitabilità del
fallimento del matrimonio delle parti, ha precisato, in punto di
diritto, che la condotta disdicevole e contraria agli obblighi nascenti
dal matrimonio di uno dei coniugi, in tanto rileva in quanto sia stata
la causa della rottura del rapporto matrimoniale.
In base a tale esatto principio di
diritto, più volte ribadito da questa Corte Suprema, il giudice di
merito ha accertato, con motivazione esente da vizi logici, sulla base
della deposizione del teste che la relazione esistente fra il F. e la
sig.ra S. è sorta dopo la separazione dei coniugi pervenendo alla
conseguenziale conclusione che la relazione fra il controricorrente e la
sig.ra S. non potesse, per tale motivo, essere la causa del fallimento
dell’unione.
Tale considerazione della Corte di
merito, nell’ambito della motivazione da questa adottata, si fonda
quindi su un fatto, indicazione da parte del teste S. del momento in cui
è nata la menzionata relazione, e non su valutazioni espresse dai
testi, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente.
Parimenti su fatti e non su
considerazioni la Corte territoriale ha ritenuto non provata l’esistenza
di ingiurie e violenze attribuibili al F. essendo state tali circostanze
escluse dai testi escussi Z. e soprattutto C., cognato delle parti, ed
affermate dalla teste K. la cui deposizione non è stata ritenuta dal
giudice di merito rilevante ed attendibile, nell’esercizio di un suo
potere discrezionale, esternato con motivazione immune da vizi logici.
Parimenti infondato è altresi il
secondo motivo dell’appello principale.
Consegue che il motivo testè
esaminato si sostanzia quindi, in ultima analisi, nella prospettazione
di una diversa interpretazione delle risultanze processuali,
inammissibile nel giudizio di legittimità .
Il primo motivo va quindi
respinto.
Invero la Corte territoriale al
contrario di quanto assunto dalla ricorrente ha esaminato il reddito del
F. relativamente agli anni 1995-1997, ha tenuto conto dell’uso gratuito
dell’abitazione di cui questi poteva godere, ha accertato che la
posizione economica ricostruita all’atto della pronunzia era esistente
anche durante il rapporto matrimoniale, ha confrontato le indicate
risultanze con la situazione reddituale della C., tenendo conto anche
del costo della vita negli USA ed ha determinato in L. 6.000.000 mensili
l’ammontare dell’assegno di mantenimento dovuto alla ricorrente, facendo
uso di un potere discrezionale, non censurabile in tale sede in quanto
esente da vizi logici.
Pertanto considerato che la Corte
territoriale ha valutato, dandone conto, le circostanze indicate dalla
C., le censure da questa mosse si sostanziano nella semplice
proposizione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie al
fine di ottenere una maggiore quantificazione dell’assegno di
mantenimento, come se il giudizio di cassazione si potesse configurare
come un terzo grado di giudizio di merito.
Il ricorso principale va quindi
interamente respinto.
Passando quindi all’esame del
primo motivo del ricorso incidentale, si osserva che tale motivo è
articolato in quattro censure che vanno partitamente esaminate.
Rileva infatti il ricorrente
incidentale con la prima censura del primo motivo del suo ricorso, che
con l’appello incidentale aveva richiesto che l’assegno dí
mantenimento, se dovuto, fosse contenuto nella misura di L.1.200.000
mensili, a far data dalla domanda, o in subordine che venisse attuata
una riduzione progressiva dell’assegno stesso, tenuto conto
dell’effettivo stipendio percepito da esso onerato e delle sue
insorgenti necessità di vita.
Su tale domanda di
rideterminazione dell’assegno la Corte di appello non ha svolto
motivazione alcuna, come se la domanda non fosse stata proposta.
Con la seconda censura rileva che
i calcoli relativi al reddito del F. per gli anni 1996 e 1997 sono
errati posto che la Corte territoriale ha detratto dal reddito lordo
solo le ritenute alla fonte e non anche l’imposta lorda dovuta, come
avrebbe dovuto, tenuto conto che oltre ai redditi da lavoro dipendente
erano denunziati anche redditi da lavoro autonomo.
Il giudice di merito non ha
inoltre valutato l’obbligo del F. di mantenere i figli G. e G., nati
dalla relazione con la sig.ra S. e la stessa convivente priva di di
redditi.
Con la terza censura deduce che la
Corte di appello deciso, senza ave
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