Nullità del matrimonio per errore relativo a malattia preesistente di un coniuge. Cass. Sentenza Sezione I Civile n. 12431 dell’11 ottobre 2001
Corte Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale
Sentenza n. 12431dell’11 ottobre 2001
NULLITA’ DEL MATRIMONIO PER ERRORE RELATIVO A MALATTIA PREESISTENTE DI UN CONIUGE.
(Sezione Prima Civile – Presidente A. Rocchi – Relatore M. Adamo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.6.1988 S. P. conveniva avanti al Tribunale di Milano la moglie L. E. ed i suoceri M. G. e A. E. per sentir dichiarare la nullità del proprio matrimonio, per errore sulle qualità personali della coniuge, e per sentire condannare tutti i convenuti in solido al pagamento dell’indennità prevista dall’ art. 122 c.c.
A sostegno della propria domanda il P. esponeva che dopo un periodo di convivenza normale la moglie aveva cominciato ad evidenziare disturbi alla vista e a manifestare uno stato di depressione psichica per cui era stata più volte ricoverata in ospedale.
Nell’agosto del 1987 in occasione di uno degli indicati ricoveri era stato informato, dal medico curante, che la moglie era affetta da sclerosi multipla, i cui sintomi si erano già manifestati prima del matrimonio, senza che egli ne fosse a conoscenza.
Costituitisi in giudizio i convenuti eccepivano preliminarmente l’intervenuta decadenza dell’attore dall’azione prevista dall’art. 122 c.c.; in relazione al merito chiedevano la reiezione della domanda e, in via riconvenzionale, M. G. e A. E. chiedevano che il P. fosse condannato alla restituzione della somma di L. 28.500.000 da loro corrisposta al genero.
Nel giudizio interveniva il P.M.
I1 Tribunale di Milano con sentenza in data 24.5/10.9.1994 dichiarava l’attore decaduto dall’azione prevista dall’art. 122 c.c. e condannava il P. a restituire ai suoceri la somma di L. 28.500.000, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
Contro la sentenza del Tribunale di Milano proponeva appello S. P. lamentando che erroneamente i giudici di primo grado:
a) avessero ritenuto fondata l’eccezione di decadenza dall’azione sollevata dai convenuti;
b) avessero escluso che la malattia di L. E. fosse antecedente al matrimonio;
c) non avessero tratto le logiche conclusioni dallo stesso comportamento dei convenuti che avevano negato l’esistenza della malattia.
Si costituivano in giudizio gli appellati che instavano per la reiezione del gravame.
Nel giudizio interveniva il P.G.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 22.3/15.11.1996 respingeva l’appello, sul presupposto che non era risultato che la malattia della quale era stata riscontrata affetta L. E. fosse insorta prima del matrimonio contratto dalle parti; che di tale malattia la convenuta fosse consapevole e che l’attore non avrebbe contratto matrimonio qualora fosse stato a conoscenza della malattia della moglie.
Propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi S. P.
Con ordinanza in data 11.1/28.2.2001 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G.presso la Corte di appello di Milano
Non svolgono attività difensiva tutti gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di cassazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 n 3 e 5 c.p.c., violazione di norme e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
In sintesi rileva il P. che la Corte di Appello di Milano, in contrasto con le risultanze emergenti dalla c.t.u., posta a fondamento della decisione, ha ritenuto non provata l’esistenza della malattia da epoca antecedente al matrimonio.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 n 3 e 5 c.p.c, violazione di norme di diritto e contraddittoria ed insufficiente motivazione per avere il giudice di secondo grado ritenuto che la E. non fosse a conoscenza della “ipotetica gravità dei suoi disturbi” e che il marito al contrario dovesse conoscerli.
In particolare assume, sotto l’aspetto normativo, l’irrilevanza della conoscenza dell’esistenza della malattia da parte del coniuge che subisce l’azione e sotto l’aspetto logico la contraddizione consistente nell’attribuire al P. la conoscenza dell’esistenza dell’infermità , e nel negare tale conoscenza per la E..
Rileva al riguardo il P. che la conoscenza della infermità si concretizza solo quando il soggetto interessato sia posto in grado di rendersi effettivamente conto dell’incidenza che l’affezione può avere sullo svolgimento della vita familiare, ipotesi questa non ricorrente nella specie, come si desume dalla stessa motivazione dell’impugnata sentenza, nella quale si attribuisce ad esso ricorrente la sola conoscenza di alcune manifestazioni della malattia.
Conoscenza peraltro neppure desumibile dalle risultanze processuali.
Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 n 3 e 5 c.p.c. violazione di norme di diritto nonchè contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad un preteso difetto di prova, riguardo alle conseguenze che la conoscenza preventiva dell’infermità della E. avrebbe avuto circa la contrazione del matrimonio.
Deduce al riguardo il ricorrente che la prova richiesta dalla Corte territoriale essendo attinente a valutazioni psichiche del soggetto interessato doveva essere desunta dalla condotta di questi, dopo la conoscenza dell’esistenza dell’infermità della moglie.
Condotta che si era concretizzata nell’immediata richiesta di annullamento del matrimonio.
Con il medesimo motivo il P. censura l’impugnata sentenza per non avere il giudice di secondo grado valutato l’effettiva incidenza che la sclerosi multipla avrebbe potuto avere sulla conduzione di una normale vita familiare, soprattutto in riferimenti ai disturbi psichici, conseguenti a tale affezione, e posti in rilievo dalle consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio di merito.
Infine con il quarto ed ultimo motivo, deduce violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n 3 c.p.c., per non avere la Corte di merito rettamente valutato il comportamento processuale dei convenuti, deducendone elementi a sostegno della fondatezza del proposto gravame.
I motivi del ricorso, stante l’evidente connessione fra gli stessi esistente possono essere unitariamente esaminati.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero gli elementi che l’art. 122 c.c. richiede per l’utile proposizione dell’azione di impugnazione del matrimonio, in caso di errore che riguardi l’esistenza di una malattia fisica o psichica di uno dei coniugi sono i seguenti:
a) esistenza della malattia prima del matrimonio;
b) non conoscenza dell’esistenza della malattia da parte del coniuge che richieda l’annullamento del matrimonio;
c) rilevanza dell’affezione ai fini dello svolgimento della vita matrimoniale;
d) influenza determinante sul consenso della non conoscenza dell’esistenza dell’infermità .
Onere dell’attore è quello di dimostrare l’esistenza delle condizioni di cui alle lettere a) b) d) , dovere del giudice è quello di accertare la rilevanza dell’infermità ai fini di un normale svolgimento della vita familiare. (Cass. civ. sez. I , 9.4.1998 n 3671)
La Corte territoriale non si è attenuta ai principi su indicati pervenendo alla sua decisione in base ad un iter argomentativo inficiato da errori di diritto e da evidenti illogicità .
Invero la Corte di appello dopo avere accertato che nell’agosto del 1987 la E. era certamente affetta da sclerosi a placche ha poi negato che tale malattia fosse già in atto prima del matrimonio nonostante il C.T.U. avesse accertato, come si legge nella parte motiva della sentenza che “la infermità … ha cominciato a manifestarsi all’età di 14 anni con una sintomatologia a poussèes (episodio parestetico a 14 anni , disturbi diplopici a 19 anni) che ha portato alla diagnosi di nevrassite prima e di sclerosi a placche successivamente”, in quanto lo stesso C.T.U. aveva chiarito che “alla luce dei sintomi che sono andati nel tempo instaurandosi non si poteva con assoluta certezza ritenere che gli episodi sarebbero evoluti verso la sclerosi multipla”.
Trattasi di un iter conto che se dalla c.t.u. episodi riscontrati nella rosi a placche, tuttavia si era verificata, come clinico dell’esistenza della malattia.
La Corte territoriale confonde con evidente vizio logico, la diagnosi certa, conseguente al completo formarsi del quadro clinico, con i segni prodromici della malattia che se concretizzatisi poi nella malattia conclamata, forniscono la prova che l’affezione, sia pure in forma contenuta e controllabile, si era ormai instaurata nell’organismo.
Considerazione questa che lo stesso giudice di merito adombra, senza trarne poi le necessarie conseguenze, nella parte della motivazione in cui afferma “che prima del matrimonio delle parti non vi era stata inequivoca evidenziazione clinica della sclerosi da cui la E. risulta certamente affetta, pur presumibilmente essendone in atto i momenti causali.”
Accertata tale risultanza istruttoria la Corte territoriale non avrebbe dovuto respingere l’appello ma al massimo procedere ad un più approfondito accertamento del significato clinico degli episodi dal C.T.U. riportati nel suo elaborato, tenuto conto che l’art. 122 C.c. non richiede che l’infermità sia clinicamente conclamata prima del matrimonio, ipotesi questa che la renderebbe riconoscibile probabilmente all’uomo medio, ma che sia esistente, sia pure allo stato di sintomi o episodi prodromici, ciò perchè solo la malattia insorta completamente dopo il matrimonio ne esclude l’annullamento in base al generale principio di solidarietà che deve connotare nel bene e nel male la valida unione coniugale.
Doveva quindi il giudice di merito ritenere provata in base agli accertamenti riportati in sentenza l’esistenza della malattia, irrilevante essendo a tale fine l’ulteriore argomentazione pur contenuta nella motivazione e relativa alla non conoscenza dell’affezione da parte della E.
Circa quindi la prova dell’incidenza dell’errore sul consenso prestato dal P. va rilevato che in effetti la dimostrazione di tale incidenza attiene a risvolti di natura psichica e non può che essere desunta dalla condotta adottata dal richiedente dopo la scoperta della malattia, condotta che nella specie si è concretizzata nella richiesta di annullamento del matrimonio al Tribunale di Milano, dieci mesi dopo la scoperta della malattia.
Altra prova non poteva essere data dal Palombo mentre errato è il riferimento fatto dalla Corte di Appello di Milano agli episodi di nevrassite, al fine di accertare l’effettiva volontà del ricorrente, posto che il riferimento andava fatto alla sclerosi a placche, essendo il difetto di conoscenza di questa malattia ad avere inciso sul libero formarsi della volontà del P.
Va infine rilevato che nessun accenno è rinvenibile nella sentenza in ordine all’incidenza della malattia sul normale svolgimento dell’unione matrimoniale, accertamento che il giudice di merito avrebbe dovuto fare d’ufficio al fine di valutare l’effettiva incidenza dell’affezione sullo svolgimento di una normale vita coniugale. (Cass. civ. sez. I, 9.4.1998 n 3671).
L’impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, diversa sezione, affinchè, tenuto presente il punto di diritto su enunciato, consistente nel ritenere esistente la malattia fin dal manifestarsi dei segni prodromici, poi esitati in malattia conclamata, accerti se la sclerosi a placche dalla quale risulta affetta la P., sia infermità di natura e gravità tale da incidere sul normale svolgimento della vita matrimoniale dei coniugi.
I1 giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità .
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Milano, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità



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