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Corte
Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale
Sentenza n. 3098 del 17 febbraio 2004
(Sezione Lavoro – Presidente G. Sciarelli – Relatore G. Mazzarella)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di
Bari, rigettava l’appello proposto dalla (omissis), oggi (omissis)
avverso la sentenza del tribunale di Foggia, il quale a sua volta aveva
dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla detta Associazione al
proprio dipendente U. F., e aveva condannato l’Associazione stessa alla
reintegrazione del F. nel proprio posto di lavoro, e al risarcimento del
danno in favore dello stesso in misura delle retribuzioni medio tempore
maturate, oltre accessori e spese processuali. Aveva, a sua volta, ritenuto
il Tribunale che il licenziamento impugnato aveva natura ontologicamente
disciplinare, e quindi assoggettabile alla procedura ex art. 7 della legge
n. 300 del 1970, nella ipotesi non applicata nei termini di legge.
Osservava, in sintesi, il Tribunale, per quanto ancora di rilievo:
l’Associazione non poteva annoverarsi nella categoria delle cd.
organizzazioni di tendenza. cui, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 108 del
1990, non era applicabile la disciplina vincolistica sulla tutela reale;
deponevano per detta esclusione, nonostante l’espressa previsione della
mancanza di fine lucrativo di cui allo Statuto, gli scopi dell’Associazione
desumibili dallo Statuto stesso, la natura delle attività svolte, le
esemplificazioni degli interventi programmati, l’approntamento di strutture
di notevole importanza e di idonei mezzi operativi, la partecipazione
diretta a società agricole, la dimensione della forza di lavoro negli
ultimi anni sempre superiore a cinque unità, le previsioni organizzative e
professionali; ai fini della correttezza della procedura, peraltro
correttamente avviata per l’avviso di ulteriori provvedimenti, non era
necessaria la convocazione del lavoratore per l’audizione orale;
l’Associazione, dopo la contestazione, aveva rispettato il termine previsto
dalla legge donde la non necessaria indicazione nelle contestazioni per la
intimazione del licenziamento; le contestazioni di assenze ingiustificate
erano state puntuali e con i necessari riferimenti per la individuazione di
esse; il licenziamento era stato coerente con le contestazioni; tuttavia, il
licenziamento era stato formulato e comunicato ad oltre due mesi dall’ultima
contestazione, se non proprio a tre mesi dal telegramma del dipendente del
14 settembre 1998, nè si rinvenivano agli atti, e nella prova dedotta,
validi motivi, oltre generiche e non provate indicazioni sugli accertamenti
a farsi, della mancata immediatezza del licenziamento, cosi’ contravvenendo
la società ai principi di correttezza e buona fede dell’adozione del
provvedimento; in realtà, il licenziamento era anche ingiustificato, atteso
l’esito della consulenza tecnica disposta ed eseguita in primo grado, dalla
quale si desumeva l’assenza di pretestuosità della resistenza del
lavoratore ad occupare per l’espletamento del proprio lavoro un fabbricato
in effetti non idoneo.
Ricorre per cassazione la (omissis), già (omissis)
affidandosi a tre motivi di censura.
F. U. si è costituito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso
incidentale affidato a due motivi di censura.
La (omissis), non si è costituita avverso il ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti
avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo di ricorso principale la (omissis) denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge n. 108 del 1990,
2082 e 2135 c.c., in combinazione fra loro, e 18 e 35 della legge n. 300 del
1970, il tutto in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c..
Si sostiene nel ricorso, in sintesi: dallo stesso Statuto emergeva che
l’Associazione, pur avendo indiretti e marginali connotati economici, non
perseguiva finalità di lucro, essendo l’attività di essa "diretta a
precipui scopi assistenziali, di solidarietà di tipo professionale e di
istruzione culturale per la categoria specificamente rappresentata
(produttori agricoli e ortofrutticoli) nel settore di appartenenza
(agricoltura)"; le modalità organizzative non valevano a snaturare e
stravolgere la natura dell’attività esercitata, "non teleologicamente
preordinata al perseguimento dello scopo di lucro", "svolta, se pur
marginalmente con modalità imprenditoriali" "solo, ed esclusivamente, in
favore degli associati e, segnatamente, di una certa categoria
professionale", ed alla quale era estranea quella "di prestazione ed
erogazione di servizi e beni in favore di terzi non iscritti e non
appartenenti alla categoria summenzionata", come si rilevava dagli estratti
conto dei conferimenti di pomodori esibiti in giudizio, e, a torto, ritenuti
dal giudice "irrilevanti e non probanti"; l’art. 35 della legge n. 300 del
1970 prevedeva l’applicazione della tutela reale alle sole attività
produttive e di scambio di beni e di servizi, ed esercitate con prevalente
organizzazione imprenditoriale; il requisito dimensionale dell’Associazione
all’epoca del licenziamento non superava il numero di cinque unità,
ancorchè in epoca di gran lunga antecedente fosse anche superiore a tale
dato; l’operaia agricola stagionale e quindi senza la stabilità del posto,
assunta peraltro successivamente al licenziamento, non era computabile.
Il motivo in parte è inammissibile e in parte è infondato.
E’ decisamente inammissibile il motivo nella parte in cui si censura la
sentenza impugnata nella esclusione della dedotta natura di organizzazione
di tendenza dell’allora Associazione, oggi società cooperativa a
responsabilità limitata, al fine della disapplicazione nel caso di specie
della tutela cd. reale di cui alla legge n. 300 del 1970.
La sentenza impugnata, esaminando analiticamente lo Statuto
dell’Associazione, estrapola gli elementi dai quali, in parte per
combinazione di essi, in parte per valenza anche individuale, desume la
natura imprenditoriale del soggetto in questione. Per contro, nel ricorso,
premettendo la espressa esclusione del fine di lucro ai sensi dell’art, 4
del medesimo Statuto, e con successivo riferimento ad altri scopi
dell’Associazione indicati dal medesimo art. 4, individua ulteriori elementi
a significativo sostegno della propria tesi, riconfermata della esclusione
del fine di lucro, e delle finalità, invece, di "precipui scopi
assistenziali, di solidarietà di tipo professionale e di istruzione
culturale per la categoria specificamente rappresentata (produttori agricoli
e ortofrutticoli) nel settore di appartenenza (agricoltura)".
Orbene, la prospettazione della censura non puo’ ritenersi sufficiente allo
scopo.
Come si legge anche in ricorso ("dall’attenta lettura dello Statuto di
(omissis) risulta, invero" etc.) è proprio la lettura dello Statuto in
questione che resta impedita al Collegio, per non essere stato riportato il
testo, anche nella sua organicità redazionale, o quanto meno nelle parti
essenziali di esso, tenuto conto che, anche se degli opposti elementi
denunziati in ricorso non si intenderebbe disconoscersi l’esistenza, non
sarebbe, tuttavia, per cio’ stesso anche ravvisabile che essi ne esaurissero
comunque i compiti, e non fossero, cioè, ad essi contemporaneamente
affiancati altri e di diverso tenore. E cio’, tanto più in quanto, a ben
vedere, nella sentenza impugnata si fa riferimento anche ad ulteriori
elementi di fatto definitivamente accertamenti, estranei al testo dello
Statuto (consistenza della (omissis) con impianto di 13.600 m.q., dei
quali 2.000 coperti, celle frigorifere della capienza di 2.900 m.c.,
inquadramento ai fini contributivi come azienda agricola, partecipazioni
dirette in società specializzate nella lavorazione e commercializzazione di
prodotti ortofrutticoli allo stato fresco, assunzione di operai stagionali
in numero notevole in relazione ad operazioni produttive stagionali), dai
quali il giudice di appello, in una ad altri elementi, come già si è
detto, desumibili direttamente dal citato testo, fa scaturire il libero
convincimento della natura imprenditoriale del soggetto. Nè, peraltro,
conforta più che tanto la ripetuta circostanza (quasi a premessa di un
indirizzo interpretativo dell’intero complesso operativo e organizzativo
elementi, nello specifico, richiamati in sentenza) della espressa esclusione
del fine di lucro, atteso che proprio tale requisito, la cui esistenza
costituisce certo elemento di valutazione ai fini della imprenditorialità
dell’azienda, non depone altrettanto certamente per l’opposto in caso di sua
assenza, quando siano contemporaneamente presenti i requisiti di cui
all’art. 2082 c.c., fra i quali l’esercizio di un’attività esercitata con
metodo economico e allo scopo del pareggiamento di bilancio, anche in
presenza di un fine ideologico tendenzialmente assolto.
Va da sè che, pertanto, la impossibilità di una lettura complessiva, ed,
ancor più, organica, dell’atto statutario dell’Associazione impedisce alla
Corte quella indagine di merito sulla decisività delle circostanze addotte
in rapporto alla esclusione dell’applicabilità della tutela reale al
soggetto in esame, che, sola, giustifica l’annullamento della sentenza e il
rinvio per nuove indagini e/o rivalutazioni degli elementi di causa al
giudice a tanto preposto.
Il primo motivo di ricorso è, invece, infondato quanto alla statuizione del
riconosciuto requisito dimensionale di oltre cinque dipendenti riconducibile
alla imprese agricole.
La chiarezza dei motivi addotti dal giudice di merito sul punto non sembra
affatto incrinata dalla censura. La sentenza assume che "dal libro matricola
si ricava che il F. lavorava insieme ad altri quattro impiegate, e che era
stata documentata l’ulteriore "assunzione di operai stagionali in numero
pari o superiore a 49 in ciascuno dei primi tre mesi del 1999", con inizio
dal 9 gennaio 1999 (vedi dichiarazione autocertificativa del Presidente
della (omissis)); dunque alla data del licenziamento (21 gennaio
1999) la forza lavorativa era quanto meno di sei unità e comunque
notevolmente superiore nel periodo. La censura, a sua volta, e senza alcun
elemento di sostegno, retrodata il licenziamento alla data del 9 gennaio
1999 (la stessa dell’assunzione della prima operaia) e si duole, ma non
censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., della inspiegabile argomentazione
motivazionale circa l’asserito riferimento, certamente, come si è visto,
non esaustivo, del giudice di merito ad un, peraltro confermativo, programma
operativo proveniente dalla medesima Associazione.
Con il secondo motivo di ricorso principale la (omissis) denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge n. 108 del 1990, e
2082 e 2135, in combinazione fra loro, c.c., e 18 e 35 della legge n. 300
del 1970, il tutto in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c..
Si sostiene nel ricorso, in sintesi: evidentemente contraddittoria era, da
un lato, l’affermazione della sentenza impugnata in ordine alla correttezza
della procedura posta in opera dalla società per il licenziamento, e,
dall’altro, l’assenza del requisito della immediatezza del provvedimento in
relazione all’ultima contestazione del comportamento sanzionabile; era,
comunque, inconciliabile il contemporaneo accertamento della non
criticabilità della procedura e della violazione dei principi di
correttezza e buona fede, oltre che giuridicamente infondata la pretesa di
una valenza di detti principi, in presenza di una condotta normativamente
tipizzata, e come tale esigibile; l’affermata assenza della immediatezza del
licenziamento, pertanto, era immotivata, ed anche priva di qualsiasi
fondamento, essendo il ritardo ampiamente giustificato dalle verifiche,
indagini, e sopralluoghi, anche a mezzo di consulenza tecnica sulle
condizioni del posto di lavoro.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, dopo aver ritenuto corrette le contestazioni
effettuate a mezzo telegramma, si è pronunciata nel senso della
illegittimità del provvedimento espulsivo, perchè adottato non nei termini
della necessaria immediatezza e quindi nel rispetto della regole generali
della correttezza e buona fede.
La denuncia di contraddittoria motivazione tra, da un lato, l’affermazione
del corretto espletamento della procedura ex art. 7 della legge n. 300 del
1970 da parte dell’Associazione, e, dall’altro, l’immediatamente posteriore
rilievo della tardività del licenziamento non puo’ ritenersi minimamente
pertinente. Dalle espressioni letterali della sentenza ("deve considerarsi
ritualmente avviata la procedura regolata dall’art. 7 dello Statuto nelle
sue fasi essenziali ") e dal contesto delle argomentazioni svolte si rileva
senza ombra di dubbio che la correttezza dell’avvio della procedura si
riferiva proprio a quella fase di essa non ancora interessata dal
provvedimento espulsivo, essendosi, il giudice di appello, intrattenuto fino
a quel momento sulla completezza delle contestazioni per telegrammi, sul
rispetto dei termini delle censure in relazione agli inadempimenti accertati
ed addebitati, sull’omesso invito al lavoratore per essere ascoltato sui
fatti, e sulla irrilevanza del (evidentemente eccepito) mancato avviso del
termine a discolpa.
Sta di fatto, comunque, che la statuizione di tardività del licenziamento,
risulta congruamente e logicamente motivata, tenuto conto che il
licenziamento è intervenuto a scadenza abbondante dai due mesi dell’ultima
contestazione, e la spiegazione del ritardo, connessa ad una procedura di
accertamento delle condiz
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