Cambiale – Condizione del regolare versamento dell’imposta di bollo – Prospettato contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale – Manifesta infondatezza della questione – Corte Costituzionale Ordinanza n. 133 del 26-28/04/2004
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Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Titoli di credito - Cambiale - Idoneità a costituire titolo esecutivo - Condizione del regolare versamento dell'imposta di bollo - Prospettato contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione. - R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 104; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 20. - Costituzione, art. 24. Titoli di credito - Cambiale - Idoneità a costituire titolo esecutivo - Condizione del regolare versamento dell'imposta di bollo - Prospettata disparità di trattamento tra cittadini, in relazione a condizioni economiche più o meno agiate - Manifesta inammissibilità della questione. - R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 104; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 20. - Costituzione, art. 3.
(GU n. 18 del 5-5-2004)
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 104 del regio
decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla
cambiale e sul vaglia cambiario), e dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina
dell'imposta di bollo), promosso con ordinanza del 29 aprile 2003 dal
Tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra Scialoia
Luciano e Serluca Genueffa ed altra, iscritta al n. 794 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il giudice
relatore Romano Vaccarella;
Ritenuto che con ordinanza del 29 aprile 2003 il Tribunale di
Avellino - nel corso di un procedimento civile di opposizione ad
esecuzione immobiliare - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni
alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), e 20 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), nella
parte in cui tali norme subordinano l'acquisizione, nella cambiale,
della qualità di titolo esecutivo alla condizione che la stessa sia
stata regolarmente bollata sin dall'origine;
che il giudice a quo riferisce che - avendo l'opponente
specificamente contestato il diritto della creditrice di procedere ad
esecuzione forzata, per essere questa fondata su un assegno bancario
e sei cambiali proprie, prive dell'idoneità a costituire titolo
esecutivo, in quanto non in regola con l'imposta di bollo, secondo
quanto prescritto dall'art. 20 del d.P.R. n. 642 del 1972 - l'opposta
ha eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 104 del regio
decreto n. 1669 del 1933 e 20 del d.P.R. n. 642 del 1972, nella parte
in cui tali disposizioni subordinano la qualità di titolo esecutivo
della cambiale al fatto che la stessa sia stata regolarmente bollata
sin dall'origine;
che il Tribunale rimettente ritiene rilevante la questione di
costituzionalità in quanto la definizione del giudizio in corso
dipende dall'applicazione delle norme censurate, fondandosi
l'opposizione esclusivamente sull'irregolare assolvimento
dell'imposta di bollo e, pertanto, sull'assenza nelle cambiali della
qualità di titolo esecutivo;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a
quo richiama le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 333 del 2001, tutte incentrate - ai fini della
valutazione della compatibilità tra il principio di cui all'art. 24
della Costituzione e le norme che esigono l'assolvimento di
determinati incombenti da parte di chi invochi la tutela
giurisdizionale dei propri diritti - sulla distinzione tra oneri
imposti allo scopo di assicurare al giudizio uno svolgimento più
conforme alla sua funzione e alle sue esigenze, e oneri tendenti
invece al soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle
finalità processuali, ritenuti per cio' stesso lesivi della
richiamata norma costituzionale; ricorda che, in applicazione di tali
criteri, la Corte, nella menzionata pronuncia, dichiaro'
l'illegittimità dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che
subordinava l'esperibilità dell'azione esecutiva di rilascio
dell'immobile locato all'assolvimento, da parte del locatore, di
oneri imposti esclusivamente a fini di controllo fiscale, ma privi di
qualsivoglia attinenza col processo esecutivo e con gli interessi che
lo stesso è diretto a realizzare; sottolinea che analogo iter
argomentativo è stato sviluppato nella sentenza n. 522 del 2002,
avente ad oggetto l'art. 66, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, e che il disposto dell'art. 7, numero 7, della legge
9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria) - richiamato in entrambe le
sentenze - impone al legislatore delegato di eliminare ogni
impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti e interessi legittimi;
che, conseguentemente, le norme censurate, in quanto fanno
dipendere l'efficacia di titolo esecutivo della cambiale dal regolare
versamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, rientrano, ad
avviso del rimettente, nell'ambito delle disposizioni che, in
violazione dell'art. 24 della Costituzione, condizionano l'accesso
alla tutela giurisdizionale all'assolvimento di incombenti, di natura
fiscale, svincolati dal processo esecutivo e dalle finalità da esso
perseguite;
che, inoltre, non sembra al Tribunale manifestamente
infondato il dubbio sulla compatibilità della disciplina impugnata
con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che la sua applicazione
potrebbe risolversi in una disparità di trattamento tra cittadini in
condizioni economiche più agiate, e percio' in grado di eseguire
tempestivamente il pagamento degli oneri fiscali, e cittadini che,
pur titolari di diritti meritevoli di tutela, non siano in grado di
assolvere detti oneri, o comunque di assolverli nei tempi prescritti
dalla legge;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione osservando
che le sentenze della Corte costituzionale, richiamate nell'ordinanza
di rimessione, attengono a questioni non comparabili con quella
sollevata, in quanto, nel caso ora sottoposto alla Corte, non si
tratta di norme tributarie che condizionano lo svolgimento del
processo all'adempimento di oneri tributari privi di qualsivoglia
collegamento con la pretesa dedotta in giudizio, bensi' della
possibilità che la cambiale assuma, prima ed a prescindere
dall'esistenza di un processo, la qualità di titolo esecutivo;
che, conseguentemente, il pagamento della tassa di bollo non
condiziona l'accesso alla tutela giurisdizionale, e non comporta
alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione;
che, quanto all'asserita violazione dell'art. 3 della
Costituzione, condizionare la qualità esecutiva di un titolo
all'avvenuto adempimento di un'obbligazione fiscale non è, ad avviso
dell'Avvocatura, opzione normativa foriera di alcuna disparità di
trattamento, perchè l'imposizione di obblighi tributari è
legittimata dal generale principio solidaristico, desumibile dal
primo comma dell'art. 53 della Costituzione; di modo che, salvo il
caso in cui i livelli d'imposta siano tanto alti da rendere
impossibile l'adempimento dell'obbligazione al cittadino medio, la
sanzione prevista dall'ordinamento per il mancato pagamento del
tributo costituisce legittima espressione di una scelta discrezionale
del legislatore.
Considerato che il Tribunale di Avellino dubita, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità
costituzionale degli artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933,
n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia
cambiario), e 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina
dell'imposta di bollo), nella parte in cui tali norme subordinano
l'acquisizione, nella cambiale, della qualità di titolo esecutivo
alla condizione che la stessa sia stata regolarmente bollata sin
dall'origine;
che l'osservanza ab initio delle disposizioni della legge sul
bollo condiziona esclusivamente l'acquisizione, da parte della
cambiale, della eccezionale qualità di titolo esecutivo di origine e
natura stragiudiziale, laddove il creditore cambiario puo'
esercitare, anche in assenza di quella osservanza, "i diritti
cambiari inerenti al titolo" (art. 20 del d.P.R. n. 642 del 1972) ed
inoltre adire il giudice sia in via monitoria sia in via di
cognizione ordinaria;
che, conseguentemente, non sussistendo alcun irragionevole
ostacolo a che il creditore cambiario possa far valere i suoi diritti
in giudizio, ed anche utilizzando una pluralità di strumenti
processuali, bensi' esistendo esclusivamente un limite
all'acquisizione della qualità di titolo esecutivo eccezionalmente
riconosciuta dalla legge ad un atto stragiudiziale, è manifestamente
infondata la questione sollevata in relazione all'art. 24 della
Costituzione;
che è manifestamente inammissibile la questione sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto il rimettente
non soltanto omette di considerare che l'onere di provvedere al
pagamento dell'imposta di bollo grava principaliter sul debitore
(arg. ex art. 22 del d.P.R. n. 642 del 1972) ma, lamentando che sia
penalizzato chi non è "in grado di eseguire tempestivamente (ovvero,
nei tempi prescritti dalla legge) il pagamento degli oneri fiscali",
riferisce in maniera incongrua la denunciata disparità di
trattamento, tra abbienti e non, al solo momento dell'emissione della
cambiale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 104 del regio decreto
14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e
sul vaglia cambiario), e 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
(Disciplina dell'imposta di bollo), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino con
l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale delle medesime norme, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dallo stesso Tribunale
con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2004.
Il Presidente: Zagrebelsky
Il redattore: Vaccarella
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 aprile 2004.
Il direttore della cancelleria:Di Paola

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