Infortuni sul lavoro e danno biologico: dubbi sulla costituzionalità dei confini temporali del D.Lgs 38/2000, Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, Ordinanza 21/05/2004
Il tribunale
di Trani rimette alla Consulta la questione relativa all’articolo 13, secondo
comma, del D.Lgs 38/2000 nella parte in cui esclude l’indennizzo per i fatti
precedenti al decreto ministeriale del 2000
E’ a rischio d’incostituzionalità l’articolo13 comma 2 D.Lgs 38/2000, nella
parte in cui, nell’introdurre l’indennizzabilità del danno biologico conseguito
ad infortunio sul lavoro, precisa che la nuova normativa vale per gli infortuni
verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dm di cui al comma
3 (ovvero Dm 12 luglio 2000 Approvazione di "Tabella delle menomazioni";
"Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti"; relative al
danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e
le malattie professionali, entrato in vigore il 25 luglio 2000). Lo stesso vale
per gli articoli 2 e 74 Dpr 1124/65, nella parte in cui non prevedono il
risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore a seguito d’infortunio
sul lavoro.
E’ quanto emerge dall’ordinanza depositata il 21 maggio scorso con cui la
sezione lavoro del Tribunale di Trani ha disposto la trasmissione degli atti del
procedimento 630/A/02 alla Corte costituzionale.
A sostegno delle questioni sollevate il ricorrente ricorda come il prevalente
orientamento dottrinario e costituzionale è stato sempre diretto a garantire al
lavoratore la tutela previdenziale, anche e soprattutto per il danno biologico
derivato da infortunio sul lavoro o tecnopatia. Detti postumi, costituendo
lesione del bene salute (diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione,
artt. 32 e 38 di immediata portata precettiva), devono rientrare nella copertura
assicurativa. Pertanto – dice il ricorrente – pensare, come fa l’Inail, che nel
caso di specie il danno biologico, sol perchè relativo ad infortunio sul lavoro
verificatosi prima del 25 luglio 2000, non goda di copertura assicurativa,
implicherebbe un’interpretazione e applicazione del sistema normativo contrario
ai principi costituzionali.
Il ricorrente, peraltro, considera che nel settore del pubblico impiego, ai
sensi della legislazione vigente da decenni, i danni permanenti all’integrità
psico-fisica, seppur senza riflessi sull’attitudine lavorativa, sono
indennizzati, se tali menomazioni fossero contratte dai dipendenti statali a
causa del servizio. Questa disparità di trattamento rispetto ai dipendenti
privati già non aveva giustificazione prima del D.Lgs 38/2000
Più volte la Consulta in anni passati, pur non spingendosi fino alla espressa e
formale declaratoria d’incostituzionalità, ha avuto occasione di esprimersi
sulla questione affermando che "l’esclusione dell’intervento pubblico per la
riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore nei casi in cui la
menomazione dell’integrità psico-fisica, della quale sia peraltro accertata
l’eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza sull’attitudine al lavoro
(cosiddetto danno biologico), non puo’ dirsi in sintonia con la garanzia della
salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività
(art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta
costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di
Stato (artt.1 comma 1, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi
di solidarietà (art.2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art.3 Cost.)"
(in tal senso Corte cost. 87/1991 e 356/1991). La Corte, quindi, rivolgeva
l’invito al legislatore per un intervento diretto ad una riforma del sistema
assicurativo, idonea ad apprestare una piena ed integrale garanzia assicurativa
rispetto al danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e da malattia
professionale; cosi’ peraltro ribadendo identiche precedenti sollecitazioni
contenute nella propria pregressa giurisprudenza in materia.
Seppur tardivamente il legislatore è finalmente intervenuto nel senso indicato
dalla Corte costituzionale; la nuova normativa non ha pero’ rimediato in toto
alla situazione più volte censurata dalla stessa Corte.
Infatti, l’articolo13 D.Lgs 38/2000, nell’introdurre l’indennizzabilità del
danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale (in
attuazione della delega di cui all’art.55 legge 144/99), al comma 2 precisa che
la nuova normativa vale per gli infortuni verificatisi o tecnopatie denunciate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del Dm di cui al comma 3 (ovvero Dm 12
luglio 2000 Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo
danno biologico"; "Tabella dei coefficienti"; relative al danno biologico ai
fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali, entrato in vigore il 25 luglio 2000).
Considerato che la delega di cui all’articolo 55 legge144/99 è stata conferita
al Governo proprio per dare riscontro ai ripetuti solleciti della Consulta di
superare finalmente la situazione di non conformità ai principi costituzionali
del Dpr 1124/65 (laddove non prevede il ristoro del danno biologico),
l’articolo13 D.Lgs 38/2000, nel prevedere l’indennizzabilità del danno
biologico per i soli infortuni verificatisi o tecnopatie denunciate dal
25/7/2000 (data di entrata in vigore del Dm di cui al comma 3), ha perpetuato
fino a quella data l’incostituzionalità del Dpr 1124/65, per come rilevata
dalla Consulta; ha perpetuato fino a tutto il 24 luglio 2000 anche la disparità
di trattamento sopra evidenziata tra dipendenti statali e quelli sottoposti alla
normativa del Dpr 1124/65, e ne ha creata un’altra tra questi ultimi
(precisamente tra quelli che hanno subito un infortunio o denunciato una
tecnopatia fino al 24 luglio 2000 e quelli che hanno avuto la fortuna, o minor
sventura, di subire gli stessi eventi solo un giorno dopo). Per non dire delle
riserve in ordine alla legittimità della norma censurata, laddove riconosce
l’indennizzo del danno biologico per i soli infortuni verificatisi o tecnopatie
denunciate dal 25 luglio 2000, poichè la legge delega, tra i principi e criteri
direttivi che il Governo era tenuto a rispettare, non ha indicato anche
l’imposizione di uno sbarramento temporale per la validità della nuova
disciplina.
Per i suesposti motivi il ricorrente ha formalmente sollevato questione di
legittimità costituzionale. Le norme del contestate, infatti, considerano
oggetto di copertura assicurativa soltanto l’ipotesi in cui il lavoratore, a
seguito di infortunio, abbia subito una riduzione della propria capacita
lavorativa, escludendo percio’ i casi in cui la menomazione dell’integrità
psico-fisica, non abbia alcuna incidenza sull’attitudine al lavoro. Ne deriva la
violazione dei principi di tutela della salute, del lavoro e dell’effettività
delle garanzie assicurative, nonchè del principio di eguaglianza e
ragionevolezza, tenuto pure conto che, invece, ai dipendenti statali la
legislazione vigente da molto tempo riconosce l’indennizzo del danno biologico
per menomazioni contratte per causa di servizio, seppur non influenti
sull’attitudine lavorativa. E se il contrasto con detti principi costituzionali
era sussistente "ieri", come peraltro rilevato più volte dalla stessa Consulta,
a maggior ragione "oggi" i principi di uguaglianza e ragionevolezza sono violati
stante il vigore della normativa che riconosce il danno biologico, con
decorrenza pero’ dal 25 luglio 2000.
Il Tribunale di Trani, ritenendo non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale per come sollevata, ha sospeso il giudizio e
disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, come da allegata
ordinanza.
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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