Malattie professionali: dal datore all’Inail solo dati pertinenti


Il Garante blocca un trattamento improprio da parte
di un’amministrazione pubblica e impone (all’archivio interno) di rendere
invisibili le diagnosi

Nelle denunce di malattia professionale che i datori di lavoro sono tenuti a
trasmettere all’Inail non devono essere riportati elementi eccedenti le
motivazioni per le quali la comunicazione avviene; ovvero, devono essere
riportate solo le informazioni indipensabili per l’istruzione – o il prosieguo –
della pratica relativa. Cio’ deve essere assicurato anche se il datore (nel caso
specifico si trattava di una amministrazione pubblica) viene a conoscenza di
altri dati per i quali, invece, deve essere assicurata un’adeguata tutela. Lo ha
chiarito il Garante per la protezione dei dati personali (della vicenda, tra
l’altro, tratta l’ultimo numero della Newsletter dell’Autorità italiana per la
privacy) bloccando un improprio utilizzo di dati sanitari da parte di una
pubblica amministrazione. Il Garante ha vietato all’istituto assicurativo di
utilizzare alcuni dati pervenuti (relativi ad una lavoratrice assicurata) ed ha
disposto il blocco di altri dati che si riferivano allo stato di salute ed erano
presenti negli archivi del datore e che erano ricavabili dalle diagnosi
contenute nei certificati presentati dai lavoratori. L’Authority ha inoltre
chiesto all’amministrazione di adottare misure idonee per rendere non visibili
le diagnosi sulle certificazioni detenute (il dato che il lavoratore è tenuto a
produrre è infatti quello relativo alla prognosi; se nel documento emesso dal
medico o dalla struttura sanitaria compare anche la diagnosi, tale elemento non
puo’ essere trattato dal datore e deve essere oggetto di particolare
protezione). Nel caso specifico, infine, l’amministrazione aveva anche inviato
all’Inail altre certificazioni prodotte dalla lavoratrice (nel corso di un lungo
periodo) che si riferivano anche a malesseri temporanei e patologie del tutto
estranee a quella denunciata all’Inail, ulteriormente violando – con una
segnalazione incongrua in questa occasione, oltre che ridondante – la privacy
della lavoratrice.

 

Fomte:
www.dirittoegiustizia.it


 

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