L’accordo compromissorio presuppone la forma scritta ad substantiam, la cui mancanza determinala nullità del lodo pronunciato dagli arbitri. -; Arbitrato rituale, impugnazioni e clausola compromissoria – Cassazione Civile Sezione I, Sentenza
Arbitrato
rituale
In tema di
arbitrato rituale la notificazione del lodo alla parte personalmente è idonea a
far decorrere il termine breve di impugnazione anche qualora la parte sia stata
assistita da un avvocato, perchè nel giudizio arbitrale il rapporto tra il
cliente e il suo difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato,
rendendo in tale modo inapplicabile la disciplina di cui agli articoli 170 e
285. Tale principio, peraltro, non puo’ trovare applicazione per lo Stato e gli
altri enti pubblici ammessi alla difesa erariale, perchè per essi occorre la
notifica del lodo presso l’avvocatura a norma dell’articolo 11, del R.D. 1611
del 1933.
Impugnazioni
E’
manifestamente infondata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11 del regio decreto 1611
del 1933 nella parte in cui prevede che il termine breve, per l’impugnazione del
lodo arbitrale (anche dopo la novella del 1994) decorra unicamente, qualora sia
stata parte del giudizio arbitrale una amministrazione dello Stato o altra
amministrazione per la quale sia previsto ex lege il patrocinio da parte
dell’Avvocatura dello Stato, dalla notifica del lodo presso detta Avvocatura,
diversamente quanto previsto per i soggetti privati. La difformità di
disciplina, infatti, trova giustificazione nella oggettiva diversità delle
relative situazioni e non interferisce con il diritto di difesa degli
interessati, nè influisce sull’esperibilità e sulle modalità
dell’impugnazione.
Compromesso e
clausola compromissoria
L’accordo
compromissorio presuppone la forma scritta ad substantiam, la cui mancanza,
pertanto, determinala nullità del lodo pronunciato, ciononostante, dagli
arbitri.
Cassazione
Civile Sezione I, Sentenza n. 6847 del 07/04/2004
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione I
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Massimo
GENGHINI – Presidente
Dott.
Giammarco CAPPUCCIO – Consigliere
Dott.
Fabrizio FORTE – Consigliere
Dott. Carlo
PICCININNI – Consigliere
Dott.
Francesco TIRELLI – rel. Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
Giorgi
Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Filanqieri, 4, presso l’avv.
Luigi Mazzei, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente
–
contro
Presidenza
della Regione Siciliana, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
–
controricorrente –
avverso la
sentenza della Corre d’appello di Palermo n. 726/2000 del 19 luglio-19 agosto
2000.
Udita la
relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 7 novembre 2003 dal
Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Uditi gli
avv. Mazzei e Casentino, che hanno insistito nelle rispettive richieste;
Udito il p.m.,
in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. Uccella Fulvio, che ha
concluso per il rigetto del ricorso previa dichiarazione di manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità;
LA CORTE
osserva
quanto segue:
Con atto
notificato il 30 marzo 2001, Giorgi Giovanni proponeva ricorso contro la
sentenza in epigrafe indicata, esponendo di avere a suo tempo promosso giudizio
arbitrale nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana per il
pagamento dei corrispettivi a lui dovuti per la direzione, liquidazione ed
assistenza al collaudo dei lavori di costruzione di due case di riposo. Gli
arbitri avevano accolto la domanda, ma su gravame della controparte, la Corte di
appello di Palermo aveva dichiarato la nullità del lodo con una sentenza che
andava cassata perchè affetta da violazione e falsa applicazione di norme di
diritto, nonchè da difetto di motivazione su punto decisivo della controversia.
L’intimata
resisteva con controricorso e (depositata dal ricorrente memoria, la
controversia veniva decisa all’esito della pubblica udienza del 7 novembre 2003.
Dalla lettura
della decisione impugnata emerge che dopo aver rigettato l’eccezione di
tardività dell’impugnazione perchè la notificazione dei lodo alla Presidenza
personalmente anzichè all’Avvocatura della Stato non aveva fatto decorrere il
termine breve di cui all’art. 828 c.p.c., la Corte di appello ha ricordato che
le clausole compromissorie invocate dal Giorgi erano quelle inserite nei
"provvedimenti" nn. 625 e 627, con i quali l’Assessorato alla Presidenza della
Regione Siciliana gli aveva affidato l’incarico relativo alle due case di
riposo.
Tali
"provvedimenti", hanno proseguito i giudici a quo, non erano pero’ idonei a
dimostrare l’effettiva stipulazione del contratto nè, tanto meno, l’avvenuta
approvazione delle clausole compromissorie, mancando la prova che alla loro
comunicazione fosse seguita l’accettazione scritta del professionista.
Il collegio
arbitrale era, per la verità, pervenuto ad una conclusione diversa,
valorizzando a tal fine le note di sollecito spedite dalla Presidenza al Giorgi
e le sottoscrizioni da costui apposte in calce alle schede informative inviate
al Genio Civile di Avellino per informarlo dell’inizio dei lavori sotto la sua
direzione.
Proveniendo,
tuttavia, dalla controparte, le note di sollecito risultavano del tutto
ininfluenti perchè incapaci di esprimere una volontà del Giorgi.
Anche
ammettendo, poi, che quest’ultimo avesse realmente firmato le schede informative
(non prodotte in giudizio da nessuna delle parti), restava comunque il fatto che
le stesse avrebbero potuto tutt’al più riguardarsi come una tacita
manifestazione della volontà di accettare l’incarico, ma non di quella di
aderire alle clausole compromissorie contenute nei citati "provvedimenti".
Tenuto conto
di quanto sopra e rilevato che in tema di contratti della p.a., l’accettazione
successiva poteva essere ammessa soltanto nelle ipotesi di trattative con ditte
commerciali, la Corte di appello ha quindi escluso la presenza di due valide
clausole compromissorie, dichiarando percio’ la nullità del lodo con integrale
compensazione delle spese di lite fra le parti.
Con il primo
motivo del ricorso, il Giorgi ha lamentato la violazione degli artt. 1 del D.Lgs.
n. 142 del 1948 e 11 del R.D. n. 1611 del 1933, nonchè degli artt. 170, 285,
828 e 806 c.p.c., sostenendo innanzitutto che l’impugnazione era stata proposta
con atto notificato il 30 aprile 1999 (e, dunque, a distanza di più di un anno
dal 4 marzo 1998, data dell’ultima sottoscrizione del lodo) ed aggiungendo, poi,
che la notifica di quest’ultimo alla Presidenza della Regione Siciliana, aveva
comunque comportato la decorrenza del termine breve, non potendo condividersi,
anche perchè contrario all’art. 3 Cost., il diverso orientamento della Suprema
Corte, secondo la quale nel caso dello Stato e degli altri enti pubblici ammessi
al patrocinio erariale, occorreva notificare il lodo all’Avvocatura per far
scattare i novanta giorni di cui all’art. 828 c.p.c. Con il secondo motivo del
ricorso, il Giorgi ha invece denunciato l’omessa ed insufficiente motivazione su
punto decisivo della controversia, asserendo che gli arbitri non avevano mai
parlato delle schede informative come di documenti capaci d’integrare un valido
consenso, ma si erano limitati ad apprezzarle come prova indiretta della
pregressa accettazione della offerta di controparte: trattandosi di un
convincimento adeguatamente motivato, la Corte di appello avrebbe dovuto
fermarsi a prenderne atto ed invece si era spinta a sindacarlo, scendendo nel
merito come un giudice di secondo grado.
Cosi’
riassunte le doglianze del ricorrente, osserva il Collegio che oltre ad essere
stata successivamente abbandonata nella memoria ex art. 378 c.p.c., la censura
di cui alla parte iniziale del primo motivo risulta comunque infondata, in
quanto la notifica dell’impugnazione per nullità non è avvenuta il 30 aprile
1999, ma il precedente 30 marzo 1999 e, percio’, dentro il termine di un anno (e
46 gg.) dall’ultima sottoscrizione del lodo. Quanto alla censura di cui alla
restante parte del primo motivo, occorre invece premettere che secondo una
giurisprudenza consolidata, la notificazione del lodo alla parte personalmente
è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione anche qualora la parte
medesima sia stata assistita da un avvocato, perchè nel giudizio arbitrale il
rapporto fra il cliente ed il suo difensore si svolge sul piano contrattuale del
mandato, rendendo in tal modo inapplicabile la disciplina di cui agli artt. 170
e 285 c.p.c. (C. Cass. 1983/5958, 1987/2809, 1997/2809, 1998/698, 1999/345 e
2000/6300). Le ultime due pronunce sopra citate hanno, pero’, ribadito quanto
già precisato da C. Cass. 1992/12729 e, cioè, che il principio suindicato non
puo’ trovare applicazione per lo Stato e gli altri enti pubblici ammessi alla
difesa erariale, perchè per essi occorre la notifica del lodo presso
l’Avvocatura per far decorrere il termine breve di cui all’art. 828 c.p.c.
Tale
orientamento merita di essere condiviso perchè ogni contraria interpretazione
finirebbe col violare il testuale disposto dell’art. 11 del R.D. n. 1611 del
1933, secondo il quale nelle ipotesi di patrocinio ex lege dell’Avvocatura,
vanno ad essa notificate tutte le citazioni ed i ricorsi davanti ai giudici od
agli arbitri e le sentenze. E’, dunque, la legge stessa a prevedere una diversa
disciplina, disponendo che in caso di arbitrato contro lo Stato od altro ente
pubblico difeso dall’Avvocatura bisogna notificare a quest’ultima sia l’atto
introduttivo che quello conclusivo del giudizio.
Non vale in
contrario replicare che quanto meno a partire dal 1994, l’anzidetta disposizione
non sarebbe più applicabile perchè la riforma dell’arbitrato ha escluso
qua



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