E’ legittimo l’impedimento del difensore impegnato come testimone in altro procedimento giacchè l’ufficio di testimone è obbligatorio per la persona chiamata a renderlo, alla quale non è consentito operare alcuna scelta f
L’impedimento
del difensore, impegnato come testimone in altro procedimento, è legittimo e la
relativa richiesta di rinvio della causa avanzata nell’interesse dell’imputato
da questi patrocinato deve essere accolta. E’ quanto statuito dalla II Sez.
della Corte di Cassazione che ha anche sottolineato come tale fattispecie non va
confusa con quella di un qualsiasi concomitante impegno professionale dal
moemnto che l’ufficio del testimone è obbligatorio per la persona chiamata a
renderlo, alla quale non è consentito operare alcuna scelta fra diverse
alternative.
Neppure, in
tali ipotesi, il difensore è tenuto a nominare un sostituto processuale.
Infatti il dovere di nominare un sostituto processuale da parte del difensore
impedito non è rinvenibile nell’ordinamento neppure implicitamente, atteso che
siffatta nomina è pacificamente delineata dall’ordinamento in termini di
facoltà.
La corte,
quindi, sovverte un principio enunciato dalle Sezioni Unite (sez. un., 27 marzo
1992) sia inconsiderazione del fatto che le sezioni unite non avevano ancora
pienamente delineato (come successivamente avvenuto con sez. un. 11 novembre
1994, N.) il rilievo assunto nel nuovo sistema dalla titolarità dell’ufficio di
difensore e dalla sua sostanziale immutabilità, con conseguente eccezionalità
dei casi di sostituzione, sia per la sostanziale diversità della fattispecie in
esame (impedimento per testimonianza e non per impedimento professinale
concomitante).
Cassazione
Penale, Sezione II, Sentenza n. 18909 del 22/04/2004
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione II
Penale
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pietro
A. SIRENA – Presidente
Dott.
Filiberto PAGANO – Consigliere
Dott. Secondo
L. CARMENINI – Consigliere
Dott. Franco
FIANDANESE – Consigliere
Dott. Giacomo
FUMU – Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
Z.G.;
avverso la
sentenza in data 29 gennaio 2003 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli
atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la
relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la
requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. G. Febbraro che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
Con sentenza
in data 29 gennaio 2003 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di
primo grado con la quale Z.G. era stato dichiarato colpevole dei delitti di
ricettazione di un motociclo e di un falso certificato di conformità.
Riteneva
innanzi tutto la Corte territoriale di dover condividere le argomentazioni del
tribunale circa l’inesistenza di una situazione di legittimo impedimento
(contemporanea citazione come testimone in un processo civile) dedotta dal
difensore in limine al giudizio di primo grado, in quanto sarebbe stato
possibile per il professionista coordinare temporalmente gli impegni nella
stessa mattinata, attesa anche la breve distanza – poco più di un chilometro –
esistente fra i diversi uffici giudiziari, ed in quanto nell’istanza di rinvio
egli non aveva esposto le ragioni per le quali non poteva fare ricorso ad un
sostituto processsuale.
Osservava,
poi, che l’accertata contraffazione del numero di telaio del mezzo e del
certificato di conformità dimostravano insieme la provenienza dello stesso da
delitto e la colpevolezza dell’imputato, il quale con il ricorso per cassazione
denuncia:
– violazione
degli artt. 484 e 420-ter c.p.p.; deduce il ricorrente come l’impedimento,
tempestivamente segnalato, avrebbe dovuto ritenersi legittimo, in quanto esso
consisteva nell’obbligo di rendere un ufficio legalmente dovuto (testimonianza
in due distinti e successivi processi civili), in struttura diversa e distante
da quella in cui si celebrava il processo penale; e come, altresi’, non si possa
fare carico al difensore dell’onere di indicare gli impedimenti di eventuali
colleghi che potrebbero assumere la difesa quali sostituti.
– mancato
accertamento del delitto presupposto della ricettazione ed erronea
qualificazione giuridica del fatto, ingrante eventualmente la contravvenzione di
cui all’art. 712 c.p.
La prima
doglianza è fondata ed assorbente.
Gravemente
viziata, sotto il profilo logico e giuridico, si palesa infatti la motivazione
resa dalla Corte di appello.
Essa ha
infatti valutato l’impedimento addotto dal difensore come se si versasse in tema
di concomitante impegno professionale, cosi’ trascurando, innanzi tutto, che
l’ufficio di testimone è obbligatorio per la persona chiamata a renderlo, alla
quale non è consentito dunque operare alcuna scelta fra diverse alternative, e
che i tempi e le cadenze della deposizione sono stabiliti dal giudice, secondo
esigenze proprie dell’amministrazione giudiziaria delle quali non è previsto il
contemperamento con quelle del privato; del tutto apodittica, dunque, è
l’affermazione secondo cui sarebbe stato possibile per il difensore coordinare
l’adempimento del dovere civico e di quello professionale, perchè in presenza
della citazione nessun obbligo di attivarsi in tal senso poteva configurarsi in
capo al professionista, se non quello di porsi a disposizione della giustizia, e
perchè solamente in via di mera congettura poteva essere ipotizzata l’astratta
disponibilità soggettiva ed oggettiva del giudice civile e di quello penale ad
accedere graziosamente al "coordinamento temporale" delle rispettive attività
giurisdizionali, svolte in uffici diversi e distanti, in accoglimento della
richiesta proveniente dalla medesima privata persona contemporaneamente teste
davanti ad uno e difensore davanti all’altro.
Altrettanto
erronea è l’affermazione della sussistenza di un onere, in capo al difensore
richiedente il rinvio per impedimento legittimo, di esporre le ragioni del
mancato ricorso alla sostituzione processuale. Il collegio non ignora che una
simile affermazione è propria di un consistente indirizzo giurisprudenziale e
trova la sua origine in una lontana sentenza delle sezioni unite (sez. un., 27
marzo 1992, F., rv 190828) pronunciata sul differente tema del contemporaneo
impegno professionale nella iniziale fase applicativa del nuovo rito ed
allorchè le medesime sezioni unite non avevano ancora pienamente delineato
(come successivamente avvenuto con sez. un. 11 novembre 1994, N.) il rilievo
assunto nel nuovo sistema dalla titolarità dell’ufficio di difensore e dalla
sua sostanziale immutabilità, con conseguente eccezionalità dei casi di
sostituzione; ma ritiene di doversene consapevolmente discostare, anche per la
diversità della fattispecie qui esaminata, in adesione a diverso e sia pur
minoritario indirizzo che appare più rispondente alla lettera ed alla ratio
della legge (sez. 6°, 14 luglio 1994, B., rv 199374; sez. 4°, 29 febbraio 2000,
M., rv 217475; sez. 2°, 16 marzo 1999, G., rv 223470) nonchè all’evoluzione
della disciplina sull’attività difensiva in funzione della pienezza del
contraddittorio.
Il dovere di
nominare un sostituto processuale da parte del difensore impedito, invero, non
è rinvenibile nell’ordinamento neppure implicitamente, atteso che siffatta
nomina è pacificamente delineata dall’ordinamento in termini di facoltà; e se
il dovere di leale collaborazione, prima ancora che il precetto di cui all’art.
420-ter c.p.p. comma 5°, impone al professionista, onde porre il giudice in
grado di soddisfare a ragion veduta le esigenze di giustizia, di segnalare
tempestivamente le ragioni che ostano alla sua presenza in udienza ed
eventualmente quelle che lo inducono a privilegiare il diverso e contemporaneo
impegno professionale, nessuna giustificazione normativa puo’ trovare la
sostanziale imposizione allo stesso professionista dell’alternativa fra il dare
conto dell’impossibilità di essere sostituito (e cioè di fornire una prova
diabolica, atteso che in linea teorica almeno uno delle decine di migliaia di
iscritti agli albi degli avvocati nel nostro paese potrebbe sempre rendersi
disponibile alla bisogna) e quella di dover rinunciare all’espletamento del
mandato, fiduciario o officioso che sia, del cui rilievo anche sotto il profilo
della tutela dell’intuitus personae che realizza non è dato dubitare specie
dopo che di questa è stata definitivamente sancita l’effettività con le
riforme in tema di difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato.
La Corte di
appello, pertanto, avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado ai sensi
dell’art. 604 c.p.p. c. 4 per la nullità ritualmente eccepita e non sanata
verificatasi in limine.
A cio’ deve
provvedere questa Corte.
P. Q. M.
Annulla senza
rinvio la sentenza impugnata nonchè quella di primo grado e dispone
trasmettersi gli atti al tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Cosi’ deciso
in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in
Cancelleria il 22 aprile 2004



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