Divorzio: La controversia fra il coniuge superstite e l’ex coniuge per la ripartizione, ai sensi dell’articolo 9 della L. 898 del 1970, delle quote sulla pensione di reversibilità, non comporta la necessità della presenza dell’istituto ch

La controversia fra il coniuge
superstite e l’ex coniuge per la ripartizione, ai sensi dell’articolo 9 della
legge 898 del 1970, delle quote sulla pensione di reversibilità, non comporta
la necessità della presenza dell’istituto che eroga la pensione, come deve
ritenersi nella diversa ipotesi di cui al comma 2 riguardante il diverso
rapporto fra l’ex coniuge e l’istituto in assenza di un coniuge uperstite. Cio’
non toglie che anche nella prima ipotesi a parte possa avere interesse a
coinvolgerlo nel giudizio affinchè la sentenza faccia stato anche nei suoi
onfronti e si eluda il rischio che l’Istituto assuma una posizione di
estraneità rispetto al contenuto della decisione.

 


Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 6272 del 30/03/2004

 

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. Rosario DE MUSIS –
Presidente

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO –
rel. Consigliere

Dott. Giuseppe MARZIALE –
Consigliere

Dott. Francesco FELICETTI –
Consigliere

Dott. Renato RORDORF –
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:

PASSA GLORIA, elettivamente
domiciliata in ROMA via DEL TRITONE 169, presso l’avvocato LORENZO D’AVACK, che
la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DE ANGELIS ANTONIETTA,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 82, presso l’avvocato MARCELLO
PASANISI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;

– controricorrente –

contro

INPGI ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", PROCURATORE GENERALE PRESSO
LA CORTE D’APPELLO ROMA;

– intimati –

sul 2° ricorso n° 2851 proposto
da:

INPGI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 15,
presso l’avvocato MARIO CAPACCIOLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura
a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente
incidentale –

contro

DE ANGELIS ANTONIETTA,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 82, presso l’avvocato MARCELLO
PASANISI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente
incidentale –

contro

PASSA GLORIA, PROCURATORE
GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO ROMA;

– intimati –

avverso la sent. n. 3275/01
della Corte d’Appello di ROMA, depositata il 19 ottobre 2001;

udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 9 dicembre 2003 dal Consigliere Dott. Ugo
Riccardo PANEBIANCO;

udito per il ricorrente
principale PASSA l’Avvocato D’AVACK che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il c/ricorrente DE
ANGELIS l’Avvocato PASANISI che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito per il ricorrente
incidentale INPGI l’Avvocato IZZO, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso principale; o l’accoglimento dell’incidentale;

udito il p.m. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso previa
riunione, per il rigetto del ricorso principale ed in accoglimento del primo
motivo del ricorso incidentale per l’estromissione dal giudizio dell’INPGI; per
l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale.

 

Svolgimento del processo

 

Con atto di citazione
notificato in data 9 marzo 1998 a Gloria Passa ed in data 13 marzo 1998 allo
Istituto Nazionale di Previdenza Giornalisti Italiani (INPGI) Antonietta De
Angelis li conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma, chiedendo che
venisse attribuita la quota a lei spettante della pensione di reversibilità
dovuta da detto ente a seguito del decesso di Franco Nasini.

Deduceva al riguardo che:

– in data 5 ottobre 1970 aveva
contratto matrimonio con Franco Nasini;

– nel 1988 era stata dichiarata
la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

con provvedimento del 12
ottobre 1996 il Tribunale di Roma le aveva riconosciuto un assegno divorzile di
L. 500.000 mensili;

– il 3 febbraio 1996 il Nasini
era passato a nuove nozze con Gloria Passa;

– in data 2 settembre 1997 il
Nasini era deceduto.

Si costituiva Gloria Passa,
chiedendo che nella ripartizione si tenesse conto della durata reale delle
rispettive convivenze nonchè del fatto che aveva avuto un figlio dal Nasini.

L’INPGI rimaneva contumace.

Con sentenza del 10 aprile 2000
il Tribunale di Roma, tenuto conto della durata dei due matrimoni nonchè delle
effettive convivenze e dell’ammontare dell’assegno divorzile, riconosceva alla
De Angelis il diritto al 20% della pensione.

Quest’ultima proponeva
impugnazione ed all’esito del giudizio, nel quale si costituivano sia la Passa –
rilevando l’irritualità del giudizio di primo grado introdotto con il rito
ordinario e chiedendo il rigetto nel merito del gravame ed in via
riconvenzionale che la quota di spettanza della controparte venisse ridotta al
10% – e sia l’INPGI, a seguito della disposta integrazione del contraddittorio,
che chiedeva l’estromissione dal giudizio, la Corte d’Appello di Roma con
sentenza del 3-19 ottobre 2001, in riforma della gravata decisione, determinava
nel 70% la quota di pertinenza della De Angelis della pensione di reversibilità
con decorrenza dal giorno 1 ottobre 1997, rigettava l’appello incidentale della
Passa e la domanda di estromissione dal giudizio proposta dall’INPGI e
condannava la Passa al pagamento delle spese processuali di quel grado a favore
della De Angelis mentre compensava quelle relative al rapporto fra l’INPGI e le
altre parti.

Dopo aver richiamato la sent.
n. 419/99 della Corte Costituzionale e la giurisprudenza di legittimità che ne
era seguita, secondo cui nella ripartizione della pensione di reversibilità fra
il coniuge superstite e l’ex coniuge la durata dei matrimoni non costituisce
l’unico parametro su cui conformare automaticamente ai sensi dell’art. 9 comma 2
della legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970) le rispettive quote, dovendo
tale criterio trovare utili correttivi in ulteriori elementi di giudizio tratti
dall’art. 5 della stessa legge n. 898 del 1970, quali l’ammontare dell’assegno
goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge e le condizioni
dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale, sottolineava la Corte
d’Appello che: 1) il matrimonio fra la De Angelis e il Nasini era durato dal
1970 al 1988 con la nascita di un figlio ora maggiorenne mentre il matrimonio
fra la Passa ed il Nasini dal 3 febbraio 1996 al 2 settembre 1997 con la nascita
di un figlio anch’egli maggiorenne; 2) alla De Angelis era stato attribuito in
data 12 ottobre 1996, con provvedimento di modifica delle condizioni di
divorzio, un assegno mensile di L. 500.000; 3) dalla documentazione prodotta
risultava che la Passa percepiva un reddito netto di circa L. 100.000.000 l’anno
mentre non risultava alcun reddito della De Angelis sebbene nell’assegnare a
quest’ultima detto assegno il Tribunale avesse precisato che svolgeva attività
lavorativa, seppure saltuaria.

Sulla base di tali risultanze
riteneva equo e conforme agli enunciati principi la ripartizione delle quote
nella misura sopra indicata.

Avverso tale sentenza propone
ricorso per Cassazione Gloria Passa, deducendo quattro motivi di censura.

Resistono con controricorso
Antonietta De Angelis e l’INPGI che propone anche ricorso incidentale affidato
ad un unico motivo.

La De Angelis resiste con
controricorso anche al ricorso incidentale dell’INPGI.

Tutte le parti hanno presentato
memoria.

 

Motivi della decisione

 

Pregiudizialmente i due
ricorsi, il principale e l’incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335
c.p.c., riguardando la stessa sentenza.

Con il primo motivo di ricorso
Gloria Passa denuncia violazione dell’art. 9 comma 1 della legge n. 898 del 1970
e succ. mod. Lamenta che la C

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