Separazione, alimenti e mantenimento. Se prima della separazione i coniugi avevano concordato che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione: Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 5555 del 19/03/2004

Se prima della separazione i
coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure per facfa
concludentia) che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane
anche dopo la separazione (evitando, cosi’, tra l’altro, che il coniuge che non
lavorava sia costretto di colpo a trovarsi un’occupazione), atteso che la
separazione instaura un regime il quale, a differenza del divorzio, tende a
conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili
con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di i
vita di ciascuno dei coniugi, nel senso esattamente che solo con il divorzio,
capace di sciogliere a tutti gli effetti il matrimonio, la situazione muta
radicalmente, tanto da far residuare tra gli ex coniugi solo un vincolo di
solidarietà di tipo preminentemente assistenziale che, in quanto tale,
presuppone nell’ex coniuge assistito non solo la mancanza di mezzi economici
adeguati, ma anche l’oggettiva impossibilità di procurarseli mettendo altresi’
a frutto tutte le proprie capacità di lavoro.

 


Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 5555 del 19/03/2004

 

La Corte Suprema di
Cassazione

Sezione I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. Giovanni OLLA –
Presidente

Dott. Ugo VITRONE –
Consigliere

Dott. Maria Gabriella
LUCCIOLI – Consigliere

Dott. Giuseppe MARZIALE –
Consigliere

Dott. Paolo GIULIANI – rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L., elettivamente
domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 12, presso lo studio dell’Avv. Francesco
Crisci che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall’Avv. Elisabetta
Francescato di Bassano del Grappa, in forza di procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente
domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 63, presso lo studio dell’Avv. Massimo
Tirane che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del
controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della
Corte di Appello di Venezia n. 3 7/2001 pubblicata il 16 gennaio 2001;

Udita la relazione della
causa svolta nella pubblica udienza del 12 maggio 2003 dal Consigliere Dott.
Paolo Giuliani;

Udito il difensore della
ricorrente;

Udito il p.m., in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Velardi Maurizio, il quale ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso e per il rigetto del secondo.

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso notificato il 19
marzo 1997, P.L. chiedeva al Tribunale di Bassano del Grappa di pronunciare la
separazione giudiziale dal marito F.L., avanzando contestualmente le relative
pretese economiche.

Quest’ultimo, costituendosi,
chiedeva che la separazione medesima venisse addebitata alla moglie (con domanda
cui rinunciava nella fase davanti all’istruttore) e che fosse respinta ogni
contraria istanza.

Esperito inutilmente il
tentativo di conciliazione, il Presidente disponeva l’assegnazione della casa
familiare al marito, ponendo a carico dello stesso un contributo per il
mantenimento della moglie quantificato in lire 1.500.000 mensili a partire dal
mese di luglio del 1997.

All’esito dell’ulteriore fase
del giudizio, il Tribunale adito, con sentenza depositata il 31 gennaio 2000,
pronunciava la separazione personale dei coniugi, elevava (a decorrere dal mese
di luglio del 1999) a lire 1.900.000 mensili l’assegno a carico del marito e
disponeva la restituzione in favore della moglie della somma di lire 60.000.000
(oltre agli interessi legali maturati), pari alla metà dei BOT cointestati ad
entrambi ed esistenti al momento della separazione medesima, respingendo tutte
le ulteriori domande di ambedue le parti. Avverso la decisione, proponeva
appello il L., chiedendo:

a) l’accertamento che nessuna
somma egli doveva alla moglie, con condanna di quest’ultima alla restituzione di
quanto (lire 67.299.913, oltre gli accessori) versato in esecuzione della
sentenza impugnata, dovendo ritenersi acquisita la prova della di lui proprietà
esclusiva dei titoli del debito pubblico per lire 120 milioni, avuto riguardo
vuoi alla separazione dei beni sin dal 1992 vuoi al fatto che tali titoli, alla
scadenza, venivano accreditati su un conto a lui solo intestato, mentre non era
dimostrato il preteso investimento in quei medesimi titoli di lire 20.000.000
che la L. assumeva di aver ricevuto in donazione dal padre;

b) la restituzione di
un’autovettura Alfa Romeo 145, o del suo valore, in quanto acquistata con denaro
esclusivo e non comune, nonchè dei gioielli indicati in atti, sempre di sua
proprietà ed asportati dalla casa coniugale;

c) la riduzione dell’assegno
mensile da lire 1.900.000 a lire 1.000.000.

Resisteva nel grado
l’appellata, la quale, a propria volta, spiegava ricorso incidentale per la
condanna del L. alla corresponsione delle somme esposte, ad essa appartenenti
per effetto dello scioglimento della pregressa comunione dei beni, nonchè per
l’innalzamento dell’assegno mensile a lire 2.500.000.

La Corte di Appello di
Venezia, con sentenza in data 11.12.2000/16.1.2001, accoglieva parzialmente il
gravame proposto dal L. ed, in totale rigetto di quello incidentale spiegato
dalla L., riduceva a lire 1.000.000 mensili il contributo per il mantenimento
della moglie da parte del marito, riformando in parte qua l’impugnata sentenza,
che confermava nel resto.

Assumeva, per quanto qui
interessa, detto giudice:

a) che la divisione in due
quote uguali, di lire 60.000.000 ciascuna, del valore dei titoli di Stato,
operata dal Tribunale, apparisse corretta ed in linea con le risultanze di
causa, fermo restando che i BOT cointestati ai coniugi al tempo della domanda
non erano di ammontare pari a lire 215.000.000, ma solo pari a lire 120.000.000,
onde l’infondatezza di ogni ulteriore richiesta della L.;

b) che, se pure era vero che
l’obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento risultava
percettore di reddito elevato e sicuro, palesandosi ugualmente elevato il
pregresso tenore di vita della coppia, la moglie separata non avesse tuttavia
titolo per incamerare rendite ingiustificate, essendo suo preciso onere quello
di procurarsi un lavoro confacente alle proprie possibilità, le quali, avuto
riguardo al titolo di studio, alla professionalità pregressa e, soprattutto,
alla giovane età, non potevano essere valutate certamente come irrilevanti, ma
dovevano essere considerate al fine di un giusto ridimensionamento dell’obbligo
maritale a carico del L..

Avverso la sentenza
anzidetta, propone ricorso per cassazione la L., deducendo due motivi di
gravame, illustrati da memoria, cui resiste lo stesso L. con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di
impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art.
156 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, , nonchè omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia, assumendo:

a) che la Corte territoriale,
pur avendo espressamente riconosciuto che il L. godeva "di un reddito cospicuo e
sicuro" e che "l’obbligato è percettore di reddito elevato e sicuro e (che)
parimenti elevato era il pregresso tenore di vita della coppia", ha quindi
inspiegabilmente ridotto l’assegno di mantenimento da lire 1.900.000 a lire
1.000.000 mensili;

b) che detto giudice, nella
motivazione della sentenza impugnata, si è limitato ad affermare, al riguardo,
che la moglie separata non ha titolo per incamerare rendite ingiustificate,
essendo suo preciso onere, nei confronti del coniuge, di procurarsi un lavoro
confacente alle proprie possibilità;

c) che sembra più corretta
l’opinione secondo cui soltanto la possibilità concreta ed attuale di svolgere
un lavoro consono alle proprie attitudini e capacità possa essere determinante
in questo senso, non certo la semplice constatazione che il coniuge separato non
si attivi per reperire una qualsiasi occupazione;

d) che il concetto da
ribadire è quello dell’adeguatezza dei redditi del beneficiario, la quale deve
essere valutata in base alla sufficienza di siffatti redditi a mantenere un
tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, fermo restando
che il tenore di vita e, quindi, l’adeguatezza dei redditi vanno ricostruiti con
riguardo al contesto sociale in cui i coniugi hanno vissuto durante il
matrimonio stesso;

e) che da tali concetti si è
discostata la Corte territoriale, giungendo ad errate conclusioni pur partendo
da premesse esatte (alto tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio e
reddito elevato dell’obbligato).

Il motivo è fondato.

La Corte di merito, infatti,
accogliendo (parzialmente) l’appello principale del L. e rigettando (totalmente)
l’appello incidentale della L., ha "rideterminato" in lire 1.000.000 (mensili),
anzichè in lire 1.900.000 (mensili), l’assegno di mantenimento per la moglie
dovuto dal marito, sull’esclusivo rilievo secondo cui, "Se è vero…che
l’obbligato è percettore di reddito elevato e sicuro e parimenti elevato era il
pregresso tenore di vita della coppia, non è men vero…che la moglie separata
non ha titolo per incamerare rendite ingiustificate, essendo suo preciso onere,
nei confronti dell’ex coniuge, di procurarsi un lavoro confacente alle proprie
possibilità, le quali, attesi il titolo di studio, la professionalità
pregressa e, soprattutto, la giovane età, non possono essere valutate certo
come irrilevanti, ma devono essere

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