CONTRATTI AGRARI – L’articolo 1597, comma 2, del c.c., con conseguente rinnovazione del precedente rapporto di locazione nel caso in cui, cessata la locazione, il conduttore rimanga nella detenzione della cosa, trova applicazione quando per legge sia con
In tanto puo’
trovare applicazione l’articolo 1597, comma 2, del c.c., con conseguente
rinnovazione del precedente rapporto di locazione regolato dalle stesse
condizioni del precedente rapporto, nel caso in cui cessata la locazione, il
conduttore rimanga nella detenzione della cosa, in quanto, per legge, sia
consentita la rinnovazione dell’originario contratto. E’ evidente, pertanto,
stante il non equivoco disposto di cui all’articolo 34 della legge 3 maggio 1982
n. 203, che in presenza di contratto associativo agrario questo, una volta
cessato alla data del 10 novembre 1989, non puo’ rinnovarsi ai sensi
dell’articolo 1597 del c.c., salvo che il presunto conduttore deduca e dimostri,
adeguatamente, di essersi accordato, nell’imminenza della cessazione del
rapporto o anche, per ipotesi, in epoca successiva, con il proprietario per dare
vita a un nuovo, diverso, rapporto.
Cassazione
Civile, Sezione III, Sentenza n. 5949 del 25/03/2004
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione III
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo
GIULIANO – Presidente
Dott. Antonio
LIMONGELLI – Consigliere
Dott. Ennio
MALZONE – Consigliere
Dott. G.
Battista PETTI – Consigliere
Dott. Mario
FINOCCHIARO – rel. Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
M.G.,
elettivamente domiciliato in Roma, via G. Nicotera n. 24, presso l’avv.
Francesco Sposato, che lo difende anche disgiuntamente all’avv. Salvatore
Mazzotta, giusta delega in atti;
– ricorrente
–
contro
E.E.B. s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore M.N., elettivamente domiciliato
in Roma, via Dora n. 1, presso l’avv. M. Athena Lorizio, difeso dall’avv.
Domenico Bellantuono, giusta delega in atti;
–
controricorrente –
avverso la
sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, n.
63/02 del 12 ottobre – 6 dicembre 2002 (R.G. 777/02).
Udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 febbraio 2004 dal
Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Uditi gli
avv. F. Sposato e S.; Mazzetta per la ricorrente e l’avv. D. Bellantuono per la
controricorrente;
Udito il p.m.,
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Finocchi Ghersi Renato, che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto 26
ottobre 2000 la E.E.B. s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di
Paola, sezione specializzata agraria, M.G., chiedendo venisse dichiarata la
cessazione del rapporto di mezzadria impropria inter partes – ai sensi dell’art.
34, della L. 3 maggio 1982, n. 203 – alla data del 10 novembre 1989 o a quella
del 10 novembre 1993, con ordine di immediato rilascio del fondo detenuto dal
M..
Esponeva la
società attrice di essere divenuta proprietaria del fondo in questione,
unitamente a altri terreni, per acquisto fattone con atto 28 aprile 1998 dalla
I.F.C. s.r.l. e che il M. conduceva lo stesso in mezzadria impropria da molti
anni e comunque da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n.
203 del 1982 e che il M. non aveva mai versato alcunchè nè ad essa concludente
nè alla precedente proprietaria, a titolo di riparto.
Costituitosi
in giudizio il convenuto resisteva alle avverse domande eccependo di essere
affittuario coltivatore diretto del terreno in discussione dal novembre 1974 e
di avere stipulato il contratto con i proprietari, eredi D.G., per un canone di
lire 40 mila annue, canone corrisposto sino al 1978, epoca nella quale
l’amministratore non aveva inteso riceverlo, assumendo che la proprietà del
fondo era stata ceduta ad altri.
Proseguiva il
M. che solo negli anni 1988 e 1989 esso concludente era venuto a conoscenza che
il fondo era stato acquistato dalla società I.F.C. s.r.l..
Eccepiva
pertanto la convenuta che il diritto azionato doveva ritenersi prescritto,
atteso che pure ammessa la natura associativa del rapporto inter partes lo
stesso era scaduto alla data del 10 novembre 1988, con conseguente prescrizione
del diritto a ottenere il rilascio del fondo, da ultimo che per stessa
ammissione di parte ricorrente essa concludente non aveva mai corrisposto le
quote in natura a partire dall’annata agraria 1976-77 e che, quindi, ritenuto il
contratto di affitto e la inesistenza di una tempestiva disdetta, lo stesso
doveva ritenersi prorogato di ulteriore 15 anni e, quindi, sino al 10 novembre
2012 con diritto, altresi’, di essa concludente a ottenere l’indennizzo per i
miglioramenti apportati al fondo.
Svoltasi la
istruttoria del caso l’adita sezione con sentenza 28 maggio – 4 giugno 2002
dichiarava cessato il rapporto agrario inter partes alla data del 10 novembre
1989 con condanna della parte convenuta al rilascio del fondo entro il 10
novembre 2002, rigetto della riconvenzionale e compensazione delle spese del
grado.
Gravata tale
pronunzia dal soccombente M. la corte di appello di Catanzaro, sezione
specializzata agraria, con sentenza 12 ottobre – 4 dicembre 2002 rigettava il
gravame, compensate le spese.
Per la
cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a 6 motivi,
M.G.
Resiste, con
controricorso, la E.E.B. s.r.l..
Entrambe le
parti hanno presentato memoria.
Motivi
della decisione
1. Come
riferito in parte espositiva i giudici di primo grado hanno dichiarato cessato
alla data del 10 novembre 1989, il rapporto agrario inter partes con condanna
del M. al rilascio, al termine della annata agraria in corso alla data della
pronunzia di detta sentenza, rigettata la richiesta di sospensione del presente
giudizio sino alla definizione di altra controversia, tra le stesse parti,
pendente innanzi al tribunale di Roma in composizione ordinaria e avente a
oggetto il riscatto, da parte del M. del fondo in questione.
Tale
statuizione è stata confermata, dai giudici di secondo grado, sul rilievo,
assorbente, che i fatti posti a fondamento della domanda proposta innanzi alla
sezione specializzata agraria erano antecedenti e diversi, rispetto a quelli
costituenti la causa petendi del giudizio avente a oggetto il riscatto, pendente
innanzi al tribunale di Roma (in composizione ordinaria), atteso che mentre
parte concedente aveva chiesto la cessazione del rapporto per la fine
dell’annata agraria 1989 o, in via subordinata, 1993, il diritto di riscatto del
M. era sorto unicamente per effetto della vendita del 29 aprile 1998, con la
conseguenza, pertanto, che l’esito del presente giudizio non era in alcun modo
pregiudicato dall’esito della diversa controversia pendente innanzi al tribunale
di Roma.
2. Con il
primo motivo parte ricorrente censura nella parte de qua la sentenza gravata
denunziando "violazione dell’art. 360 c.p.c. 1° comma n. 3 in relazione all’art.
295 c.p.c. stesso, nonchè art. 2909 c.c. per mancata sospensione necessaria del
giudizio di rilascio e pericolo di giudicati contraddittori".
Si osserva,
infatti, in buona sostanza, da un lato, che il giudizio di rilascio (recte, di
accertamento della cessazione del rapporto agrario inter partes e di rilascio)
è stato promosso unicamente il 13 novembre 2000, mentre quello di riscatto è
stato instaurato in epoca anteriore (il 18 marzo 1999) (cosi’ che in questo
nessuna delle parti aveva potuto eccepire la pendenza del giudizio di rilascio],
dall’altro, che sussiste nella specie pericolo di contrasto di giudicati, atteso
che potrebbe accadere "che il giudice ordinario dica trattasi di contratto di
affitto con scadenza al 10 novembre 2012, mentre il giudice speciale ritiene
trattarsi di contratto di colonia parziaria scaduto alla data del 10 novembre
1989".
3. La
deduzione è manifestamente infondata.
Come
puntualmente evidenziato dalla sentenza gravata, il rapporto di pregiudizialità,
che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., impone la sospensione del processo, fra il
giudizio promosso dall’affittuario del fondo rustico per l’accertamento del
proprio diritto di riscatto in seguito al trasferimento oneroso della proprietà
del fondo ed il giudizio instaurato dal terzo acquirente per ottenere il
rilascio del fondo sussiste se la domanda di rilascio è fondata su fatti
successivi al sorgere del diritto di riscatto e va escluso se i fatti, sui quali
si basa la domanda stessa, sono anteriori (in termini Cass. 30 maggio 2003, n.
8778; Cass. 7 aprile 2000, n. 4359; Cass. 7 febbraio 2000, n. 1341; Cass. 27
febbraio 1998, n. 2227).
Pacifico
quanto precede, è palese, da un lato, che è assolutamente irrilevante, al fine
di ritenere se sussista, tra i due giudizi (rispettivamente di riscatto e di
rilascio dello stesso fondo), l’epoca in cui gli stessi sono stati promossi,
dall’altro, che cio’ che rileva, al fine di accertare se esista, o meno, un
rapporto di pregiudizialità, tra il giudizio di riscatto e quello di rilascio,
non sono le difese, svolte dal conduttore, per resistere alla domanda
avversaria, di rilascio, ma esclusivamente i "fatti" invocati dal concedente per
ottenere la restituzione del suo bene.
Poichè nel
caso concreto il diritto di riscatto è sorto il 28 aprile 1998, in occasione
della vendita a terzi del fondo per cui è cont



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