Tribunali delle Acque Pubbliche – Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza del giudice specializzato delle acque, con riguardo alla controversia sulla eccessività della derivazione concessa dalla regione con effetto sull’
Rientrano
nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza del giudice
specializzato delle acque (tribunale regionale delle acque pubbliche) tutte le
controversie riguardanti emungimenti e derivazioni di acque pubbliche (Cass. nn.
11363 del 1999; 4591 del 2001). Sussiste, pertanto, detta giurisdizione con
riguardo alla controversia in cui si lamenti l’eccessività della derivazione
concessa dalla regione e l’effetto complessivo di tutti gli emungimenti
sull’abbassamento, dannoso per i ricorrenti, della falda freatica.
La Corte poi
richiama altro principio enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui la pronuncia
del Tribunale Amministrativo Regionale sull’istanza incidentale di sospensione
del provvedimento impugnato con il giudizio principale non rende inammissibile
il regolamento preventivo di giurisdizione proposto riguardo a tale giudizio,
ancorchè nella ordinanza che abbia provveduto sulla domanda cautelare sia stata
delibata la questione di giurisdizione medesima (cfr. ss.uu nn. 5328 del 2002 e
456 del 2000)
Cassazione
Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 5188 del 12/03/2004
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezioni Unite
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito
GIUSTINIANI – Presidente
Dott. Angelo
GRIECO – Presidente di sezione
Dott.
Giovanni PAOLINI – Consigliere
Dott. Alfredo
MENSITIERI – Consigliere
Dott.
Alessandro CRISCUOLO – Consigliere
Dott. Roberto
PREDEN – Consigliere
Dott. Luigi
Francesco DI NANNI – Consigliere
Dott. Ugo
VITRONE – Consigliere
Dott.
Giuseppe Maria BERRUTI – rel. Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Ordinanza
Sul ricorso
proposto da:
S.R., S.R.,
C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO POMPEI, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO DE
CESARI, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti
–
contro
R. T., C. DI
S., B.G. & F.S.R.L.;
– intimati –
per
regolamento di giurisdizione avverso l’ordinanza del Tribunale amministrativo
regionale di FIRENZE, depositata il 20 febbraio 2001;
udita la
relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 29 gennaio 2004 dal
Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
latte le
conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo il
quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari la
giurisdizione del Tribunale Regionale delle acque
pubbliche in
ordine al giudizio promosso dinanzi al TAR della Toscana da R. S. e A. C. con
ricorso n. 260/2001, nei confronti della R. T. e il C. di S., nonchè nei
confronti della s.r.l. ditta B. G. e F.
– ritenuto
che R.S.ed il coniuge A.C., M.G. S. ed il coniuge G.L.R., presentavano al
pretore di Pietrasanta denuncia di danno temuto relativamente ad immobili di
loro proprietà con riferimento all’abbassamento di una falda freatica a seguito
di emungimento esercitato dalla s.r.l. B.G. e F. in virtù di concessione
rilasciata dalla R. T. nel 1978, nonchè dalla O. M. e dalla s.n.c. B.M.
– che al
Pretore gli istanti chiedevano nei confronti della R.T. ed il C. di P. tutti gli
interventi necessari ad eliminare il danno temuto;
– che nel
giudizio resisteva la R.T. ed interveniva la s.r.l. B., e che la prima
resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del Pretore;
– che il
Pretore con sent. n. 55 del 1999 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione
e che a seguito di tale sentenza gli originari istanti presentavano ricorso al
Tar della Toscana chiedendo un provvedimento cautelare;
– che innanzi
al Giudice Amministrativo si costituivano la Regione ed il C. predetti
sollevando questione di difetto di giurisdizione del TAR adito per esservi
quella del Trap della Toscana;
– che il Tar
respingeva la domanda cautelare motivando il suo diniego anche con la non
manifesta infondatezza della questione di giurisdizione;
– che le
parti private hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione;
– lette le
conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che ha
chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice delle Acque;
– osservato
che, preliminarmente, secondo un orientamento orami stabile di queste Sezioni
Unite dal quale il collegio non ha motivo per discostarsi, la pronuncia del
Tribunale Amministrativo Regionale sull’istanza incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato con il giudizio principale non rende inammissibile il
regolamento preventivo di giurisdizione proposto riguardo a tale giudizio,
ancorchè nella ordinanza che abbia provveduto sulla domanda cautelare sia stata
delibata la questione di giurisdizione medesima (cfr. ss.uu nn. 5328 del 2002 e
456 del 2000);
– ritenuto
che ai sensi dell’art. 140 lettera c) del R.D. n. 1775 del 1933 – articolo tutto
fatto salvo dalla legge n. 205 del 2000 – si debbono considerare rientranti
nella competenza del giudice specializzato delle Acque tutte le controversie
riguardanti emungimenti e derivazioni di acque pubbliche (Cass. nn. 11363 del
1999; 4591 del 2001);
– rilevato
che nella vicenda le parti sin dal loro primo atto, che richiama peraltro le
istanze proposte in via amministrativa, hanno lamentato la eccessività della
derivazione concessa dalla regione Toscana e l’effetto complessivo di tutti gli
emungimenti sull’abbassamento, per essi dannoso, della falda freatica;
– ritenuto
che la prospettazione suddetta riproduca la fattispecie astratta di cui all’art.
140 lettera c) del predetto Testo Unico del 1933 (Cass. n. 4591 del 2001), e che
si debba pertanto dichiarare la giurisdizione ordinaria e per essa la competenza
del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
– ritenuto
che sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio;
P. Q. M.
dichiara la
giurisdizione ordinaria e per essa la competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso
in Roma, il 29 gennaio 2004.
Depositato in
Cancelleria il 12 marzo 2004.



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