Elenchi telefonici e privacy. Violati i diritti di un abbonato che non voleva comparire: spese del ricorso e risarcimento danni per il gestore telefonico
Chiede un numero di
telefono riservato, per motivi di sicurezza personale, e si ritrova invece
sull’elenco degli abbonati, sia cartaceo, sia on line. Ora il gestore telefonico
dovrà rifondere le spese del procedimento direttamente all’abbonato costretto a
rivolgersi al Garante per tutelare la sua riservatezza. L’abbonato inoltre puo’
chiedere il risarcimento del danno anche non patrimoniale, al giudice civile.
La vicenda riguarda
l’intestatario di una utenza telefonica riservata il quale dopo aver verificato
che il suo numero compariva sull’elenco telefonico cartaceo e on line ne ha
chiesto la cancellazione al servizio clienti della società. Nonostante le
assicurazioni ricevute, poichè il numero continuava a comparire sull’elenco on
line, dopo una nuova richiesta di cancellazione rimasta senza risposta, ha
presentato ricorso al Garante.
Il gestore, che in un primo
momento aveva ritenuto corretto il proprio operato, a seguito di ulteriori
contestazioni dell’abbonato aveva poi dichiarato all’Ufficio del Garante di aver
effettuato nuove ricerche dalle quali era emerso che effettivamente la richiesta
dell’abbonato relativa ad un’utenza riservata, era stata disattesa per un
disguido nella fase di inserimento manuale dei dati del cliente nei sistemi
commerciali aziendali. La società telefonica assicurava, comunque, di aver
provveduto al cambio del numero telefonico riservato, di aver cancellato il
nominativo dagli elenchi e di aver intanto riconosciuto al cliente un indennizzo
pari a quattro mensilità del canone come previsto dal contratto.
Il Garante ha accertato
che l’inclusione negli elenchi cartacei e on line di dati che dovevano rimanere
riservati per espressa richiesta del cliente, ha comportato, a causa di una
chiara negligenza, una violazione dei diritti dell’interessato. L’abbonato ha
quindi il diritto, ove ricorrano i presupposti, di chiedere il risarcimento del
danno al giudice civile e in quella sede spetterà alla società
telefonica dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitarlo.
Alla società che ha
provveduto alla cancellazione del nominativo solo dopo la presentazione del
ricorso sono state addebitate le spese del procedimento.
Dichiarata invece
inammissibile la specifica richiesta del cliente di avere copia del contratto
poichè una tale richiesta non rientra tra quelle proponibili ai sensi della
legge sulla privacy.



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