Esimente limitata per le false dichiarazioni. Corte Costituzionale, Sentenza n. 200 del 28/06/2004
Non va considerata
nell’elenco delle esimenti che è possibile applicare al reato, l’azione
criminale posta in atto per salvare se stessi o un prossimo congiunto da un
grave ed inevitabile danno alla libertà o all’onore
Il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Velletri dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 384, primo comma, del
codice penale, nella parte in cui non include il reato di cui all’art. 374-bis
dello stesso codice, relativo alle false dichiarazioni o attestazioni in atti
destinati all’Autorità giudiziaria, tra quelli ai quali è applicabile la
speciale esimente dell’avere agito per esservi stato costretto dalla necessità
di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile
nocumento nella libertà o nell’onore.
In merito la Corte osserva che Il reato in esame
è stato introdotto nel codice penale contestualmente al reato di cui all’art.
371-bis cod. pen. (False informazioni al pubblico ministero): quest’ultimo,
diversamente dalla fattispecie in esame, è stato inserito nell’elenco dei reati
ai quali è applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 384, primo
comma, cod. pen., contestualmente modificato, in parte qua, ad opera del
medesimo decreto-legge introduttivo. L’iter legislativo induce percio’ a
ritenere che l’esclusione sia stata frutto di una consapevole scelta del
legislatore.
in tema di estensione delle cause di non
punibilità, poi, la Corte ha ripetutamente rilevato che la materia comporta un
giudizio di bilanciamento tra l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice e
le esigenze che viceversa sorreggono la disciplina derogatoria,
Nel caso di specie tale bilanciamento deve
essere effettuato tra l’interesse alla repressione dei delitti contro
l’amministrazione della giustizia e la tutela di beni afferenti alla vita
familiare: bilanciamento che appartiene primariamente al legislatore e non è
suscettibile di censura di legittimità costituzionale se non nei casi di
manifesta irragionevolezza.
Nella specie l’eterogeneità della condotta
descritta dall’art. 374-bis cod. pen. ” che sostanzialmente integra una
forma di falsità ideologica
– rispetto a quella degli altri reati
inseriti nell’elenco di cui al primo comma dell’art. 384 cod. pen., rende non
manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non estendere la causa
di non punibilità alla fattispecie in esame.
Infatti, il confronto tra il reato di false
dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria e la
frode processuale (art. 374 cod. pen.), inclusa nell’elenco di cui all’art. 384,
primo comma, cod. pen., consente di affermare che l’affinità tra le due
fattispecie è solo apparente. A prescindere dalla misura della pena,
notevolmente più severa (reclusione da uno a cinque anni nell’ipotesi base) per
il reato di cui all’art. 374-bis cod. pen. rispetto a quella prevista per
il reato di cui all’art. 374 cod. pen. (reclusione da sei mesi a tre anni), che
potrebbe giustificare la scelta del legislatore di escludere l’operatività
della causa di non punibilità per il reato più grave, è comunque agevole
rilevare, ove si pongano a confronto le condotte costitutive dei due reati, che
l’artificiosa immutazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone, in
cui si sostanzia la condotta descritta dall’art. 374 cod. pen., si riferisce ad
uno specifico atto (ispezione, esperimento giudiziale, perizia), che esaurisce
la sua funzione all’interno di un determinato procedimento civile, penale o
amministrativo, mentre la potenzialità decettiva delle false dichiarazioni o
attestazioni sulle condizioni o qualità personali dell’imputato o del
condannato, che altro non sono, come già rilevato, che una forma di falso
ideologico, si presta a svolgere i suoi effetti anche in altri contesti
amministrativi o giudiziari, del tutto svincolati dall’esigenza di evitare il
grave nocumento nella libertà o nell’onore.
Corte
Costituzionale, Sentenza n. 200 del 28/06/2004
Presidente ZAGREBELSKY
Relatore NEPPI MODONA
Camera di
Consiglio del 07/04/2004
Decisione del 24/06/2004
Deposito del 28/06/2004
Ordinanze di rimessione 210/2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
–
Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
–
Valerio ONIDA Giudice
–
Carlo MEZZANOTTE
"
–
Fernanda CONTRI
"
–
Guido NEPPI MODONA
"
– Piero Alberto
CAPOTOSTI
"
–
Annibale MARINI
"
–
Franco BILE
"
– Giovanni Maria
FLICK
"
–
Francesco AMIRANTE
"
–
Ugo DE SIERVO
"
–
Romano VACCARELLA
"
–
Paolo MADDALENA
"
– Alfonso
QUARANTA
"
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