Promulgata la nuova legge francese sulla privacy

Dopo il
parere favorevole del Consiglio costituzionale, la Francia ha promulgato la
nuova legge sulla protezione dei dati (n. 2004-801) che recepisce la 

Direttiva comunitaria 95/46
. Rispetto alla precedente legge, che risale al
1978, il nuovo testo  aumenta i poteri sanzionatori dell’autorità di protezione
dati (CNIL), elimina l’obbligo di notificazione per i titolari che nominano un
"referente per la protezione dei dati" e dispone l’obbligo di sottoporre a
valutazione preliminare da parte della CNIL qualsiasi trattamento che comporti
il ricorso a tecniche biometriche (per maggiori informazioni e per visionare il
testo consolidato della nuova legge, vedi

http://www.cnil.fr/…
).

All’esito di
un lungo tormentato iter legislativo, durato oltre due anni ed iniziato in
ritardo rispetto al termine di recepimento previsto dalla Direttiva comunitaria
(24 ottobre 1998), il Parlamento francese ha licenziato la nuova legge sulla
protezione dei dati destinata a sostituire l’ultraventicinquennale "Loi
informatique et libertè".

Il nuovo
testo contiene varie modifiche rispetto al precedente. Ne indichiamo di seguito
le più significative.

  • Obbligo di
    sottoporre all’autorizzazione preventiva della CNIL i trattamenti di dati
    effettuati con tecniche biometriche dai soggetti privati. Rispetto ai
    trattamenti effettuati per conto dello Stato, è richiesto il parere
    preventivo della CNIL, che deve essere reso di pubblico dominio. Questa
    disposizione è stata riconosciuta conforme al diritto costituzionale dal
    Consiglio costituzionale.


  • Possibilità per i soggetti che si occupano di tutela del diritto d’autore di
    creare e gestire database concernenti segnalazioni di reati di falsificazione,
    da sottoporre comunque all’autorizzazione preventiva della CNIL.

  • Creazione
    dei cosiddetti "Referenti per la protezione dei dati personali" ( "correspondants
    à la protection des donnèes"), incaricati di vigilare sul rispetto della
    normativa da parte dei singoli titolari (ai sensi dell’Art.
    18(2) della Direttiva 95/46
    ). Tale figura puo’ essere prevista sia nel
    settore pubblico sia in quello privato: in tal caso viene meno l’obbligo di
    notificare i trattamenti alla CNIL, a meno che si tratti di trattamenti
    comunque soggetti ad autorizzazione preventiva. La legge stabilisce che tali
    referenti devono godere di effettiva indipendenza ed essere in possesso di
    determinate qualifiche, che saranno precisate successivamente per decreto
    (questa parte della Legge entrerà in vigore dopo l’emanazione degli appositi
    decreti attuativi da parte del Governo).


  • Ampliamento dei poteri di controllo della CNIL, che adesso potrà condurre
    ispezioni in loco anche se il titolare vi si oppone, fatta eccezione per
    alcune categorie di trattamenti (ad esempio, i servizi segreti), rispetto ai
    quali, tuttavia, la CNIL mantiene il diritto di accesso attraverso i
    magistrati che fanno parte del collegio. Inoltre, la CNIL potrà, a differenza
    di quanto avveniva in passato, infliggere sanzioni pecuniarie ai titolari che
    non rispettino la legge, indipendentemente dal vantaggio economico da essi
    conseguito. E’ previsto, infine, un più ampio regime di pubblicità rispetto
    a tali sanzioni.


  • Inasprimento delle sanzioni previste dal Codice penale in caso di violazione
    delle norme contenute nella Legge in oggetto (fino a 5 anni di reclusione
    e 300.000 euro  di ammenda, a seconda dei casi). In particolare, è prevista
    la responsabilità penale delle persone giuridiche con possibilità di
    dichiararne l’interdizione.

https://www.litis.it

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