Promulgata la nuova legge francese sulla privacy
Dopo il
parere favorevole del Consiglio costituzionale, la Francia ha promulgato la
nuova legge sulla protezione dei dati (n. 2004-801) che recepisce la
Direttiva comunitaria 95/46. Rispetto alla precedente legge, che risale al
1978, il nuovo testo aumenta i poteri sanzionatori dell’autorità di protezione
dati (CNIL), elimina l’obbligo di notificazione per i titolari che nominano un
"referente per la protezione dei dati" e dispone l’obbligo di sottoporre a
valutazione preliminare da parte della CNIL qualsiasi trattamento che comporti
il ricorso a tecniche biometriche (per maggiori informazioni e per visionare il
testo consolidato della nuova legge, vedi
http://www.cnil.fr/… ).
All’esito di
un lungo tormentato iter legislativo, durato oltre due anni ed iniziato in
ritardo rispetto al termine di recepimento previsto dalla Direttiva comunitaria
(24 ottobre 1998), il Parlamento francese ha licenziato la nuova legge sulla
protezione dei dati destinata a sostituire l’ultraventicinquennale "Loi
informatique et libertè".
Il nuovo
testo contiene varie modifiche rispetto al precedente. Ne indichiamo di seguito
le più significative.
-
Obbligo di
sottoporre all’autorizzazione preventiva della CNIL i trattamenti di dati
effettuati con tecniche biometriche dai soggetti privati. Rispetto ai
trattamenti effettuati per conto dello Stato, è richiesto il parere
preventivo della CNIL, che deve essere reso di pubblico dominio. Questa
disposizione è stata riconosciuta conforme al diritto costituzionale dal
Consiglio costituzionale. -
Possibilità per i soggetti che si occupano di tutela del diritto d’autore di
creare e gestire database concernenti segnalazioni di reati di falsificazione,
da sottoporre comunque all’autorizzazione preventiva della CNIL. -
Creazione
dei cosiddetti "Referenti per la protezione dei dati personali" ( "correspondants
à la protection des donnèes"), incaricati di vigilare sul rispetto della
normativa da parte dei singoli titolari (ai sensi dell’Art.
18(2) della Direttiva 95/46). Tale figura puo’ essere prevista sia nel
settore pubblico sia in quello privato: in tal caso viene meno l’obbligo di
notificare i trattamenti alla CNIL, a meno che si tratti di trattamenti
comunque soggetti ad autorizzazione preventiva. La legge stabilisce che tali
referenti devono godere di effettiva indipendenza ed essere in possesso di
determinate qualifiche, che saranno precisate successivamente per decreto
(questa parte della Legge entrerà in vigore dopo l’emanazione degli appositi
decreti attuativi da parte del Governo). -
Ampliamento dei poteri di controllo della CNIL, che adesso potrà condurre
ispezioni in loco anche se il titolare vi si oppone, fatta eccezione per
alcune categorie di trattamenti (ad esempio, i servizi segreti), rispetto ai
quali, tuttavia, la CNIL mantiene il diritto di accesso attraverso i
magistrati che fanno parte del collegio. Inoltre, la CNIL potrà, a differenza
di quanto avveniva in passato, infliggere sanzioni pecuniarie ai titolari che
non rispettino la legge, indipendentemente dal vantaggio economico da essi
conseguito. E’ previsto, infine, un più ampio regime di pubblicità rispetto
a tali sanzioni. -
Inasprimento delle sanzioni previste dal Codice penale in caso di violazione
delle norme contenute nella Legge in oggetto (fino a 5 anni di reclusione
e 300.000 euro di ammenda, a seconda dei casi). In particolare, è prevista
la responsabilità penale delle persone giuridiche con possibilità di
dichiararne l’interdizione.



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