Militari in malattia e accessi alle caserme. Informazioni sulla salute non indispensabili. Il Garante interrompe il trattamento dei dati
Con un provvedimento adottato nei confronti
del Comando regionale di una forza di polizia il Garante ha vietato un illecito
trattamento di informazioni sulla salute di alcuni militari. Al Comando è stato
imposto di interrompere ogni operazione e di limitarsi alla sola conservazione
dei dati.
Lo ha stabilito il Garante accogliendo i
ricorsi di alcuni sottufficiali che lamentavano una violazione della privacy
ogni volta che, in licenza per malattia o in aspettativa, recandosi in caserma
trovavano all’ingresso un elenco con i nomi di tutti i militari corredati dalle
varie cause dell’assenza. In particolare, accanto ai nominativi dei militari
temporaneamente assenti dal servizio che l’amministrazione comunica al
responsabile che disciplina gli ingressi in caserma, compariva la dicitura "in
convalescenza" o "in aspettativa". Queste informazioni, anche senza
l’indicazione di particolari patologie, sono in grado di rivelare lo stato di
salute. Per lo scopo perseguito è sufficiente un elenco con i nominativi privo
di altre indicazioni.
Dopo una prima istanza rivolta
all’amministrazione nella quale si contestava la presenza di tali diciture che a
parere dei sottufficiali costituiscono un illecito trattamento di dati sulla
salute, insoddisfatti della risposta ricevuta, hanno presentato separati ricorsi
al Garante. I militari non contestavano le misure di sicurezza, ma si opponevano
al tipo di procedura adottata dall’amministrazione ritenuta lesiva della privacy
chiedendone l’interruzione.
Il Garante ha dato loro ragione e ha, dunque,
disposto l’interruzione del trattamento illegittimo dei dati.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Comando
regionale, infatti, l’indicazione del dato relativo all’assenza per
"convalescenza" dà luogo ad un trattamento di dati sensibili dal momento che
questa informazione è come detto in grado di rivelare lo stato di salute del
dipendente e non risulta, peraltro, indispensabile. Con l’introduzione del nuovo
Codice i soggetti pubblici per svolgere attività istituzionali devono poi
rispettare il principi di necessità : devono, cioè, impiegare solo dati
indispensabili, riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali ed
identificativi quando le finalità perseguite possono essere altrimenti
raggiunte, come nel caso in esame. Per disciplinare l’ingresso dei militari che
si assentano dal servizio è sufficiente indicare solo i loro nomi, senza
menzionare espressamente la ragione di tale assenza attinente allo stato di
salute. Ed anche se l’amministrazione non ha ancora adottato un regolamento in
cui specificare i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, le finalità
perseguite, essa deve comunque attenersi a tale principio, altrimenti il
trattamento è illecito.



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