Lavoratori transfrontalieri residenti all’estero ma che lavorano in Italia devono essere assoggettati a imposizione in base alla propria residenza -; CASSAZIONE CIVILE, Sez. V, Sentenza n. 12595 del 08/07/2004
I giudici della
Corte suprema di cassazione, con la sentenza n. 12595 dell’8 luglio 2004, si
sono pronunciati sul principio della territorialità dell’imposizione da
applicare ai lavoratori residenti in un altro Paese e che prestano la loro
attività in Italia.
Alla luce di questa interessante pronuncia, che rappresenta la principale
precisazione fornita, vediamo allora la questione sottoposta al vaglio della
Cassazione e il giudizio della Corte suprema, accennando poi brevemente alla
disciplina del reddito di lavoro dipendente secondo le convenzioni contro le
doppie imposizioni ratificate dall’Italia.
La questione
Una musicista residente a Mentone (Francia) e dipendente del comune di Sanremo,
invocando la convenzione Italia – Francia contro le doppie imposizioni fiscali,
ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi a seguito della presentazione di
istanze di rimborso dell’Irpef pagata in Italia dal 1993 al 1996. Essendo stato
il ricorso accolto dalle due commissioni tributarie adite, l’Amministrazione
finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo la falsa applicazione
degli articoli 15 e 17 della convenzione Italia – Francia, in quanto avrebbe
dovuto trovare applicazione il disposto dell’articolo 17 della medesima
convenzione, secondo cui i redditi dei musicisti sono imponibili nello Stato in
cui viene svolta l’attività che li produce (nel caso di specie, in Italia) e
non in quello di residenza.
La disciplina del reddito di lavoro dipendente secondo le convenzioni contro
le doppie imposizioni
La normativa interna italiana, in materia di territorialità della tassazione si
basa su due principi fondamentali:
– principio della residenza
– principio della territorialità.
Il principio della residenza fa si’ che il soggetto, qualificato come residente,
sia assoggettato a tassazione su tutti i suoi redditi ovunque prodotti
(principio del world wide income).
Il principio della territorialità, invece, viene utilizzato nel caso in cui un
soggetto sia considerato non residente.
In altri termini, si determina un nesso di collegamento tra la singola
fattispecie di reddito e il territorio nazionale, per cui saranno imponibili
solo i redditi considerati prodotti in Italia dalle norme vigenti.
Risulta evidente, pertanto, che è di estrema importanza riuscire a qualificare
un soggetto come residente o non residente.
Alla luce di quanto detto, l’articolo 2 del Tuir stabilisce che sono soggetti
residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di
imposta (tale condizione si ritiene verificata qualora la permanenza del
soggetto nello Stato è di almeno 183 giorni, anche se non continuativi):
-
risultano
iscritte nelle anagrafi della popolazione residente nello Stato -
hanno il
domicilio nel territorio dello Stato, hanno, cioè, stabilito nel territorio
italiano la sede principale dei loro affari e interessi -
hanno la
residenza nello Stato, hanno, cioè, stabilito nel territorio italiano la loro
dimora abituale, il luogo nel quale abitualmente si trovano.
La maggior parte
dei trattati contro le doppie imposizioni sui redditi stipulati dall’Italia si
ispira al modello di convenzione elaborato dall’Ocse, il quale, all’articolo 15,
statuisce le norme concernenti le modalità per evitare la doppia imposizione
internazionale sui redditi di lavoro dipendente.
In particolare, tale articolo prevede che i redditi derivanti da lavoro
dipendente e le altre remunerazioni analoghe percepite da un residente di uno
Stato, in relazione ad attività ivi svolte, sono tassabili solo in detto Stato.
Se lo Stato in cui si svolge l’attività è diverso da quello di residenza, è
prevista la tassazione nello Stato dove il lavoratore esercita la propria
attività, secondo le disposizioni interne vigenti.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore presti la propria attività lavorativa in
Paese con il quale l’Italia non ha stipulato alcuna convenzione contro le doppie
imposizioni, egli sarà assoggettato a "doppia imposizione".
Da una parte, infatti, il Paese della fonte (i.e. dove viene svolta
l’attività lavorativa) avanzerà le proprie pretese impositive in relazione al
nesso di territorialità che caratterizza il reddito prodotto, dall’altra il
Paese di residenza avanzerà le proprie pretese impositive in base al
worldwide principle.
Tale sovrapposizione potrà pero’ essere attenuata mediante l’applicazione del
nuovo articolo 165 del Tuir, dal quale scaturisce la possibilità per il
lavoratore di ottenere un credito di imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il giudizio della Corte suprema
Respingendo il ricorso proposto dall’Amministrazione, i giudici della Corte
suprema hanno innanzi tutto precisato che la previsione di cui all’articolo 17
della convenzione Italia – Francia, riguardante gli artisti e gli sportivi, e
secondo cui i redditi di tali soggetti sono imponibili nello Stato in cui viene
svolta l’attività, ha valenza derogatoria rispetto alla regola generale dettata
dall’articolo 15 della stessa Convenzione, che invece equipara il frontaliere al
residente e dispone che i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone
abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati e che lavorano nella zona di
frontiera dell’altro Stato sono imponibili soltanto nello Stato in cui tali
soggetti sono residenti.
In particolare, la disciplina dettata dall’articolo 15 della convenzione Italia
– Francia ha, secondo il giudizio della Cassazione, natura speciale rispetto a
quella generale posta dall’articolo 17, che, con riferimento agli artisti e
sportivi, è ispirata al cosiddetto principio del world-wide income e
all’esigenza di scongiurare fenomeni di evasione fiscale collegati alle
attività svolte in regime di lavoro autonomo "…nelle località più
disparate".
Pertanto, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto opportuno
respingere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria contro le sentenze di
merito che avevano riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irpef corrisposta
alla musicista francese.
Rosanna Acierno
www.fiscooggi.it



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