I liberi professionisti sono assimilabili alle imprese e soggetti alla normativa sulla tutela della concorrenza -; TAR LAZIO, Sezione I, Sentenza n. 8368 del 03/09/2004


Anche gli esercenti di professioni intellettuali  ancorchè non
qualificabili come imprenditori ai sensi dell’articolo 2082 del Codice civile,
possono e devono essere considerati imprese ai fini specifici della tutela della
libera concorrenza. Pertanto, anche la delibera di un Ordine professionale puo’
essere censurata se vuole orientare il comportamento economico dei
professionisti di riferimento, a prescindere se essi non sono iscritti al
Consiglio nazionale ma agli Albi tenuti dai collegi provinciali. La disputa era
nata su un’approvazione del Consiglio nazionale geometri che obbligava i Collegi
a far applicare la nuova tariffa ai geometri nell’esercizio dell’attività di
amministratori di condominio. La circolare diffondeva pero’ delle tariffe
"adottate" dal Consiglio nazionale ma non ancora approvate dal ministero,
raccomandando alle sezioni locali di promuoverne la diffusione e il rispetto tra
gli iscritti. Sono stati questi termini a far scattare la violazione della legge
sulla concorrenza. Il Tar ha confermato che il Consiglio nazionale tendeva a
influenzare il comportamento degli associati, sollecitando i geometri ad
applicare importi non ancora approvati dal Ministero.


Il Consiglio ha il potere di fissare minimi e massimi tariffari
ma nel case in esame, pero’, si trattava di un atto solo adottato dal Consiglio
nazionale, ma ancora senza il "visto" ministeriale. A giudizio dell’Authority,
del tutto recepito dai giudici amministrativi, l’adozione  di tariffari
riguardanti il prezzo di servizio da parte di associazioni che riuniscono gran
parte degli operatori del settore, dà luogo a intese che restringono in modo
consistente la concorrenza.


TAR LAZIO, Sezione I, Sentenza n. 8368 del 03/09/2004

composto dai signori:

Corrado Calabro’                         
Presidente

Antonino Savo Amodio               Consigliere

Davide Soricelli                           Primo
Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente


sentenza

sul ricorso n. 2371 del 1995
R.G., proposto da Consiglio nazionale dei geometri, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Salvatore Orestano e Cesare Piazza, elettivamente domiciliato in Roma, viale
Gorizia n. 52, presso lo studio Orestano


contro

l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata
ex
lege

e
nei confronti di

ministero di grazia e giustizia,
in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio

Consiglio nazionale dei dottori
agronomi e forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Campagnola, presso il cui studio in
Roma, viale Carso n. 71, è elettivamente domiciliato

per
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

del provvedimento n. 2550 del 14
dicembre 1994 (pubblicato nel Bollettino 2 gennaio 1995) dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
conseguente.

Visto il ricorso e i relativi
allegati;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visti gli atti tutti della
causa;

Relatore alla udienza pubblica
del 26 maggio 2004 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditi altresi’ gli
avvocati Piazza e Orestano per il ricorrente e l’avvocato Ferrante per
l’amministrazione resistente;

FATTO
e DIRITTO

1. Con il provvedimento
impugnato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che:
a) l’approvazione e la diffusione di un tariffario relativo all’attività di
amministrazione di condominio da parte di FIABS (Federazione italiana
amministratori beni stabili), AIACI (Associazione italiana amministratori di
condomini e immobili), ANAI (Associazione nazionale amministratori immobiliari),
nonchè da parte di ALAC-CONFAPPI, e l’approvazione delle clausole statutarie e
deontologiche facenti obbligo agli associati di osservare i tariffari disposti
dalle rispettive associazioni hanno costituito infrazione all’art. 2, comma 2,
lettera a), della legge n. 287/90; b) che la raccomandazione ai Collegi
Provinciali dei Geometri da parte del Consiglio nazionale dei geometri diretta a
far applicare la c.d. “tariffa 90”  (cioè la nuova tariffa professionale,
predisposta all’inizio del 1990 e includente una più dettagliata specificazione
delle prestazioni di amministrazione di condomini – rispetto al tariffario in
vigore, che configurava solo la generica funzione di amministratore immobiliare
– e le relative tariffe) ancora prima della sua approvazione ministeriale
ha costituito infrazione all’art. 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90; l’Autorità ha di conseguenza disposto che FIABS, AIACI, ANAI,
ALAC-CONFAPPI e CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI rimuovessero, nel termine di
trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, le infrazioni
contestate, presentando nello stesso termine una relazione al riguardo.

Contro tale provvedimento è
stato proposto il ricorso in esame da parte del Consiglio nazionale dei geometri
che ne contesta la legittimità sotto vari profili e ne chiede l’annullamento.

2. Si è costituita in giudizio
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che resiste al ricorso.

Si è altresi’ costituito il
Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali; quest’ultimo è pero’
estraneo alla vicenda oggetto del processo in quanto la sua partecipazione al
giudizio è il frutto di un errore, reso evidente dalla circostanza che le
argomentazioni svolte nella memoria di costituzione non si riferiscono ad un
atto dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ma ad una nota del
ministero di grazia e giustizia, cioè ad un atto del tutto diverso da quello
impugnato con il ricorso e privo di connessione con la vicenda in esame.

3. Ai fini della migliore
comprensione delle ragioni della decisione è opportuno premettere una sintetica
descrizione della parte dell’atto impugnato relativo alla posizione del
Consiglio nazionale dei geometri.

4.1 Il fatto contestato al
Consiglio nazionale dei geometri è sostanzialmente il seguente: comunicazione
in data 25 luglio 1990 ai Presidenti dei Consigli dei Collegi dei Geometri ed ai
Presidenti dei Comitati Regionali dei Geometri dell’avvenuta predisposizione
della nuova tariffa professionale (cd. “tariffa 90”), allegandone copia con
“l’intesa che i Collegi suggeriscano l’integrale applicazione agli iscritti come
tariffa consigliata, in attesa dell’iter della legge”. Alla comunicazione era
allegato un modello di delibera da adottare da parte dei singoli Consigli dei
Collegi Provinciali dei Geometri, nel quale tra l’altro si riteneva, in
conformità alle indicazioni del Consiglio nazionale, di dover diffondere fra
tutti gli iscritti la nuova normativa tariffaria, “raccomandandone
l’applicazione convenzionale ancor prima che essa venga sanzionata con il
decreto ministeriale di approvazione”.

4.2. L’Autorità ha quindi
ritenuto che: a) “le persone fisiche esercenti attività professionali devono
considerarsi imprese ai fini dell’applicazione degli articoli del Trattato CEE
che tutelano la concorrenza, poichè nel contesto del diritto della concorrenza
la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività
economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle
sue modalità di finanziamento”; b) “le associazioni che radunano e
rappresentano liberi professionisti, ed in particolare le associazioni tra
persone esercenti l’attività professionale di amministratori condominiali, sono
da considerarsi associazioni di imprese e le loro decisioni sono da considerarsi
decisioni di associazioni di imprese”, non ostando a tale qualificazione e
all’applicazione della legge n. 287 del 1990 la natura ed il regime giuridico
del soggetto “esponenziale” dei professionisti (nel caso in esame si tratta
infatti di un ente pubblico); c) la decisione del Consiglio nazionale dei
geometri “di diffondere presso i Collegi Provinciali di cui esso è emanazione
la c.d. tariffa 90, prima della sua futura ed eventuale approvazione
ministeriale
, raccomandando a queste organizzazioni di promuoverne la
diffusione e il rispetto fra gli iscritti” costituisce “intesa” ai sensi
dell’articolo 2 della legge n. 287, in quanto: c1) “la decisione in questione è
in grado di influenzare profili concorrenziali dell’attività degli aderenti
alle organizzazioni territoriali dalle quali questo Ente promana”; c2) il
Consiglio nazionale dei geometri è assimilabile ad una associazione di imprese
poichè il suo operato “rileva, per il profilo sostanziale della sua
qualificazione, come attività decisoria di un organo che è emanazione diretta
dei Collegi Provinciali che riuniscono i relativi professionisti”.

4.3. Sulla base di questi
presupposti l’Autorità ha ritenuto che il comportamento del Consiglio nazionale
dei geometri ” in particolare la decisione di promuovere l’applicazione della
tariffa ancora prima della prescritta approvazione ministeriale – violasse la
previsione dell’articolo 2 della legge n. 287, cioè il divieto di intese
restrittive della concorrenza, e, in particolare, il divieto di “fissare
direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali”.

5. Cio’ premesso, il ricorso è
infondato.

6. Con il primo motivo il
ricorrente deduce la violazione degli articoli 1 e 2 della legge 10-10-90, n.
287 e dell’articolo 1 della legge 18-10-61, n. 1181.

In sintesi il ricorrente
contesta che il consiglio nazionale di un ordine professionale possa
qualificarsi impresa, associazione di imprese o organismo similare secondo il
disposto dell’articolo 2 della legge n. 287; da cio’ deriverebbe che l’attività
di siffatti organismi ” che si estrinseca in atti amministrativi soggetti al
regime proprio di questa categoria di atti ” sarebbe istituzionalmente sottratta
al controllo dell’Autorità garante della concorrenza.

Più in particolare il
ricorrente contesta anzitutto che i geometri possano qualificarsi come imprese
(o meglio imprenditori), trattandosi invece di prestatori d’opera professionale,
e che, di conseguenza, il consiglio nazionale dei geometri possa qualificarsi
come “associazione di imprese”; in realtà ” ad avviso del ricorrente ” il
consiglio nazionale dei geometri è “un organo istituzionale” che svolge
funzioni di controllo, di governo e di disciplina degli iscritti negli albi dei
geometri, privo di funzioni sindacali o di rappresentanza giuridica della
categoria dei geometri nonchè privo di poteri di direttiva nei confronti dei
collegi provinciali dei geometri.

6.1. Il motivo è infondato.

Come rilevato dalla difesa dell’Autorità
” che ha tra l’altro fatto notare come questa sezione abbia respinto con
decisione n. 476 del 27 marzo 1996, ormai passata in giudicato, il ricorso
proposto dallo ANAI avverso il medesimo provvedimento impugnato con il ricorso
in esame ” le nozioni di impresa, associazione di imprese e organismi similari
utilizzata dalla legge n. 287 non coincidono con quelle risultanti (o
desumibili) dal vigente codice civile.

Ai fini dell’applicazione della
legge 10 ottobre 1990 n. 287, occorre infatti riferirsi alla nozione di impresa
risultante dal diritto comunitario, che abbraccia tutti i soggetti che svolgono
un’attività economica, e, quindi, siano attivi su un determinato mercato; da
cio’ deriva che anche gli esercenti  professioni intellettuali ” ancorchè non
qualificabili imprenditori ai sensi dell’articolo 2082 c.c. ” possono e devono
essere considerati imprese ai fini specifici della tutela della libera
concorrenza, con la conseguenza che in linea di principio è senz’altro
ammissibile l’intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
ai sensi dell’articolo 2 legge n. 287 nei confronti di Consigli nazionali degli
Ordini professionali, nonostante la loro qualificazione come enti pubblici
associativi (T.A.R. Lazio, sez. III, 28 maggio 2002, n. 4739, T.A.R. Lazio, I
sezione, 7 settembre 2001, n. 7287, T.A.R. Lazio, I sezione, 28 gennaio 2000, n.
466).

Da cio’ deriva ulteriormente che
anche il comportamento del consiglio nazionale di un ordine professionale puo’
venire in rilievo ai fini dell’applicazione della legge n. 287 allorchè ponga
in essere comportamenti che risultino idonei a orientare il comportamento
economico dei professionisti di riferimento, a prescindere dal rilievo formale
che questi ultimi non sono iscritti al consiglio nazionale ma agli albi tenuti
dai collegi provinciali. Sul punto puo’ solo aggiungersi che le valutazioni

https://www.litis.it

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