Sanzioni amministrative per i saldi anticipati -; TAR LAZIO, Sezione II, Sentenza n. 6997 del 15/07/2004


 

Gli esercizi
commerciali che decidono di anticipare i saldi per favorire i clienti in
possesso di "carta fedeltà" rischiano la sospensione dell’attività per alcuni
giorni, ma l’Amministrazione che applica la sanzione ha il dovere di essere
imparziale per salvaguardare l’azienda. Il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio ha cosi’ accolto il ricorso della Coin S.p.a contro il Comune di Roma
che aveva disposto la sospensione dell’attività commerciale di un punto vendita
della società per cinque giorni (proprio durante il periodo dei saldi) in
seguito all’anticipo dei saldi effettuato dall’esercizio a favore dei possessori
della carta fedeltà. I giudici amministrativi hanno chiarito che anticipare i
saldi, anche se per una parte selezionata della clientela, costituisce
ugualmente un illecito amministrativo in quanto i saldi devono svolgersi nel
periodo che è stato fissato dalla legge. Tuttavia, nel caso in esame il
provvedimento è stato annullato per eccesso di potere in quanto in primo luogo
non spettava all’amministrazione decidere il periodo di chiusura, ed, in secondo
luogo, la decisione di chiudere l’esercizio proprio nel periodo dei saldi ha
prodotto all’azienda un danno ulteriore violando il dovere di imparzialità
della Pubblica Amministrazione. (2 settembre 2004)            



TAR LAZIO, Sezione
II, Sentenza n. 6997 del 15/07/2004


 

IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEZIONE II ter

Composto dai
Signori:

Consigliere
Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente rel.

Consigliere
Paolo RESTAINO correlatore

Primo
referendario Silvia MARTINO correlatore

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso
n. 508 del 2004 proposto dalla COIN S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Romanelli, Gabriele Pafundi e
Alfredo Bianchini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in
Roma, viale Giulio Cesare, n. 14.

CONTRO

– il Comune
di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro
Bonanni ed elettivamente domiciliato presso gli studi dell’avvocatura comunale
in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per
l’annullamento

– della
determinazione dirigenziale del Comune di Roma, Dipartimento VIII, n. 26 del
14.1.2004 che dispone la sospensione per la durata di giorni cinque dell’attività
di vendita presso l’esercizio Coin s.p.a. siton in Roma, piazzale Appio n. 7 ”
via Magnia Grecia n. 2;

Visto il
ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto
di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Viste le
memorie prodotte dalle parti;

Visti i
motivi aggiunti depositati dalla ricorrente;

Visti gli
atti tutti della causa;

Uditi, alla
pubblica udienza del 16 febbraio 2004, con designazione del Presidente Roberto
Scognamiglio relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;

Ritenuto in
fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e
DIRITTO

1. Con due
separati accertamenti effettuati nell’esercizio commerciale di piazzale Appio,
nelle date del 7 e 8 gennaio 2004 il terzo gruppo del Servizio ispettivo
annonario del comune di Roma elevava due distinti processi verbali con i quali
contestava alla ricorrente la violazione degli articoli 46 e seguenti della
legge della regione Lazio 18 novembre 1999 n. 33  e dell’art. 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 114 per avere effettuato una vendita straordinaria
di fine stagione in periodo non consentito.

Invero, ai
sensi dell’art. 12 della legge regionale 25 maggio 2001 n. 12, che modifica il
primo comma dell’art. 48 della citata legge regionale 33 del 1999, in tutto il
territorio della regione le vendite di fine stagione, che riguardano i prodotti
di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non
venduti entro un certo periodo di tempo, hanno inizio, per il periodo invernale,
a partire dal secondo sabato del mese di gennaio (nel caso di specie: 10 gennaio
2004) e possono avere una durata massima di sei settimane consecutive.

Contro gli
anzidetti processi verbali la società COIN proponeva ricorso ai sensi dell’art.
18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

In relazione
a questa reiterata condotta il dipartimento VIII° del comune applicava, con il
provvedimento in questa sede impugnato, la sanzione accessoria della sospensione
dell’attività di vendita al pubblico per avere riscontrato nel caso in esame la
fattispecie della recidiva come definita dall’art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, modificato dall’art. 79, comma terzo,
lettera c), della legge regionale 16 aprile 2002 n. 8.

Ai fini
dell’applicazione della anzidetta sanzione accessoria l’amministrazione
comunicata alla ricorrente, con nota del 10 gennaio 2004, l’avvio del
procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
conferendo un termine per le controdeduzioni, fissato per le ore 13,00 del
giorno 12 gennaio 2004.

Con il
provvedimento impugnato (determinazione dirigenziale 14 gennaio 2004 n. 26)
l’amministrazione, dopo avere esaminato attentamente la memoria difensiva
tempestivamente depositata dalla società COIN e richiamato un parere
dell’avvocatura comunale, espresso con nota 5 gennaio 2004 n. 265 in relazione
ad iniziative di vendita in prossimità della data prevista per l’inizio delle
vendite di fine stagione a favore di una ristretta cerchia di clienti possessori
di apposita tessera che ne attesta la "fedeltà" (consuetudine agli acquisti nel
medesimo esercizio commerciale), comminava la chiusura dell’esercizio per la
durata di giorni cinque a decorrere dal 19 gennaio 2004.

Contro il
detto provvedimento la società COIN ricorreva con atto notificato il 15 gennaio
2004, depositato nello stesso giorno lamentando eccesso di potere, sviamento per
irragionevolezza, violazione dell’art. 50 della legge regione Lazio 18 novembre
1999 n. 33, violazione dell’art. 49 della citata legge regionale 33 del 1999 e
difetto di motivazione.

L’esecuzione
dell’atto impugnato era sospesa in via provvisoria con decreto presidenziale 16
gennaio 2004 n. 230.

La ricorrente
ha presentato ulteriori motivi di censura entro il termine per ricorrere.

Le parti
hanno depositato ampie memorie a sostengo delle rispettive tesi difensive.

Alla udienza
pubblica del 16 febbraio 2004, fissata previa rinuncia delle parti ai termini
processuali, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il
commercio è attività di scambio di merci e capitali esercitata a scopo di
lucro ed esplicata generalmente mediante atti di compravendita. Esso serve da
elemento di raccordo tra la produzione e consumo ed è tipica espressione della
libertà di iniziativa economica garantita dalla Costituzione, soggetta ai
limiti e alle limitazioni in presenza dei presupposti indicati dalla legge
ovvero sulla base della legge a tutela di interessi meritevoli di essere
considerati in modo particolare e che rischierebbero di essere pregiudicati
dall’esercizio del commercio senza controlli e rimesso al mero arbitrio degli
operatori.

In questo
specifico settore dell’economia privata la pubblica amministrazione svolge una
azione penetrante di coordinamento, la quale senza giungere a forme di direzione
e di manovra assume concretezza nei poteri di vigilanza e, in taluni casi (per
lo più desueti), di programmazione, che le competono, i quali si concludono con
una valutazione sulla stessa ammissibilità del privato all’esplicazione dell’attività
anzidetta.

Il sistema
nella sostanza non è cambiato anche a seguito della profonda
pseudo-liberalizzazione introdotta dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114
in attuazione dell’art. 4, comma quarto, della legge 15 marzo 1997 n. 59, con la
quale, a differenza di altri settori rimasti, per dissonanza legislativa,
soggetti a vincoli, autorizzazioni preventive e altre limitazioni, è stata
sottratta a questo settore la intima razionalità di un vero sistema liberale
volto ad assicurare, nel rispetto della legge, un equilibrio tra quanti
investono la propria esistenza e il patrimonio in una attività che ha notevoli
rilievi di pubblico interesse e che è soggetta (a rischio esclusivo degli
operatori) a un regime di accentuata concorrenza.

Senza
considerare i casi eccezionali, come le limitazioni (disposte, ad esempio, col
calmiere, che è un sistema di contenimento dei prezzi) ovvero il divieto di
commercio di determinate merci (ad esempio, armi da guerra, stupefacenti), l’attività
del commercio resta comunque soggetta a una puntuale disciplina per assicurare
alla rete distributiva un assetto ordinato attraverso la realizzazione di
molteplici obiettivi, quali la produttività e l’efficienza dell’intero settore,
la difesa contro azioni fraudolente o di mera turbativa, il rispetto della
concorrenza e l’equilibrio tra le varie forme di offerta, la considerazione
delle situazioni socio-economiche e del territorio eventualmente coinvolto, il
contenimento dei prezzi e, infine, la tutela del consumatore.

E’ nutrito
l’art. 2 della legge della regione Lazio 18 novembre 1999 n. 33, che interessa
il caso di specie, laddove elenca le molteplici finalità perseguite dalle
disposizioni che disciplinano le funzioni e i compiti amministrativi in materia
di commercio, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 114.

Conviene sin
da ora chiarire che tra la congerie delle disposizioni citate, la maggior parte
di esse non sono poste a tutela diretta del consumatore, bensi’ ad assicurare
l’ordine nell’esercizio del commercio, dal quale indirettamente trae beneficio
lo stesso consumatore.

3. Una
particolare attenzione è dedicata dal legislatore a forme straordinarie di
vendita che, se incontrollate, possono anche alterare l’equilibrio dell’offerta
a danno degli operatori del settore (gli altri commercianti, i fornitori, i
dipendenti dell’azienda), con possibile (ma ultima) ricaduta negativa sugli
stessi consumatori.

Le forme
particolari di vendita, disciplinate dall’art. 15 del decreto legislativo 114
del 1998 e, nella regione Lazio, dal capo I° del titolo IV della legge regionale
33 del 1999, sono le vendite di liquidazione, di fine stagione, le promozionali
e le altre vendite con le quali il dettagliante offre i prodotti a condizioni
favorevoli di acquisto.

<span style=

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed