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Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse. DECRETO-LEGGE 6 settembre 2004, n. 233

DECRETO-LEGGE 6 settembre 2004, n.233
 

Modificazioni  alla  legge  20  luglio  2004,  n.  215, in materia di
risoluzione dei conflitti di interesse.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Rilevato  che  per  errore di coordinamento formale del testo della
legge 20 luglio 2004, n. 215, il comma 1 dell'articolo 7, concernente
le  funzioni  dell'Autorità  per  le garanzie nelle comunicazioni in
materia  di  conflitto  di  interessi, opera un riferimento normativo
esterno  all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
disposizione  che  in realtà risulta già abrogata dall'articolo 28,
comma  1,  lettera  f),  della  legge 3 maggio 2004, n. 112, e che lo
stesso comma 1 omette di richiamare la legge 3 maggio 2004, n. 112;
  Ritenuta  la  straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla
conseguente  rettifica,  al  fine  di garantire la piena operatività
della medesima legge;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessità  ed  urgenza di
integrare  il  contenuto  del  comma 2 dell'articolo 4 della medesima
legge  n.  215  del 2004, concernente l'abuso di posizione dominante,
con  il  rinvio  anche  all'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n.
112;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  1.  All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le
parole:  «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997,
n.  249» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge
3 maggio 2004, n. 112».
  2.  All'articolo  7,  comma  1, della legge 20 luglio 2004, n. 215,
dopo  le  parole:  «legge  22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le
seguenti: «e alla legge 3 maggio 2004, n. 112,».
  3.  All'articolo  4,  comma  2, della legge 20 luglio 2004, n. 215,
dopo le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249,» sono
aggiunte  le seguenti: «e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004,
n. 112».

      
                               Art. 2.
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2004

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Gasparri,       Ministro      delle
                                     comunicazioni
                                  Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

https://www.litis.it

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