Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse. DECRETO-LEGGE 6 settembre 2004, n. 233
DECRETO-LEGGE 6 settembre 2004, n.233
Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che per errore di coordinamento formale del testo della
legge 20 luglio 2004, n. 215, il comma 1 dell'articolo 7, concernente
le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in
materia di conflitto di interessi, opera un riferimento normativo
esterno all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
disposizione che in realtà risulta già abrogata dall'articolo 28,
comma 1, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che lo
stesso comma 1 omette di richiamare la legge 3 maggio 2004, n. 112;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla
conseguente rettifica, al fine di garantire la piena operatività
della medesima legge;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessità ed urgenza di
integrare il contenuto del comma 2 dell'articolo 4 della medesima
legge n. 215 del 2004, concernente l'abuso di posizione dominante,
con il rinvio anche all'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n.
112;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le
parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997,
n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge
3 maggio 2004, n. 112».
2. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215,
dopo le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le
seguenti: «e alla legge 3 maggio 2004, n. 112,».
3. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215,
dopo le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249,» sono
aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004,
n. 112».
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle
comunicazioni
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli



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