Necessario l’esame della per autorizzare la raccolta dei rifiuti tossici – CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentnenza m. 5136 del 17/07/2004


Per
modificare una discarica ambientale, fino a renderla idonea a raccogliere
residui tossico-nocivi, bisogna prima passare per la Valutazione di impatto
ambientale (Via).  Nella pronuncia in
rassegna, Il Cds ribadisce i limiti entro i quali le associazioni ambientali
sono legittimate a ricorrere, in questa materia, ai tribunali amministrativi
per chiedere l’annullamento di atti considerati illegittimi e precisa che
l’autorizzazione, anche se non formalizzata, di una discarica per rifiuti
speciali tossico-nocivi presuppone necessariamente la valutazione di impatto
ambientale.

La sentenza sottolinea anche
che la speciale legittimazione riconosciuta dall’articolo 18 della legge
349/1986 alle associazioni di protezione ambientale (che consente loro di intervenire
nei giudizi di danno ambientale e di ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l’annullamento di provvedimenti di rilevanza ambientale)
riguarda le associazioni ambientalistiche nazionali formalmente riconosciute,
ma non le loro articolazioni territoriali, che non possono dunque ritenersi
munite di autonoma legittimazione processuale, neppure per l’impugnazione di
provvedimenti di efficacia territorialmente limitata

REPUBBLICA ITALIANA     
N. 5136/04 REG.DEC.

          IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO    
N.2644    REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede 
giurisdizionale   Quinta  Sezione       ANNO 2003

ha pronunciato la seguente


DECISIONE
 

sul ricorso in appello n. 2644
del 2003 proposto da ROTAMFER s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo
Dell’Anno ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, via Cicerone n.
60

c  o 
n  t  r  o

– Bertucco Michele, nella
qualità di Presidente p.t. dell’Associazione Legambiente di Verona, nonchè dei
sig.ri Carla Tonoli, Laura Tonoli, Beniamino Boscaini , Annalisa Zorzan, Micaela
Armani, Feruccio Armani, Vittorino Armani, Idelma Boscaini, tutti rappresentati
e difesi dagli Avv.ti Maurizio Sartori e Mario Sanino ed elettivamente
domiciliati presso il secondo, in Roma, viale Parioli n. 180

– Comune di Sona, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Clementi e Giulio
Cevolotto ed elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, via
Bennicelli n. 27;

e nei
confronti

– della Regione Veneto, in
persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Zambelli
e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, Via
Confalonieri n. 5;

– della Provincia di Verona, in persona del
Presidente p.t., n.c.;

– del Comune di Verona, in persona del Sindaco
p.t., n.c.; 

per
l’annullamento o la riforma

della sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione terza,
n. 1629 del 1.3.2003.

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle
parti intimate;

Visto il ricorso d’appello autonomo della
Regione Veneto proposto nella forma dell’appello incidentale;

Viste le memorie prodotte dalle parti resistenti
e dalla Regione Veneto;

Visto l’atto di rinuncia all’appello della
società appellante;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito, alla pubblica udienza del 3 febbraio
2004, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti Masini
per delega dell’avv. Dell’Anno, Manzi, Sanino e Cevolotto come da verbale
d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:

F  A 
T  T  O

Con deliberazione n. 713 del
9.4.2002 la Regione Veneto ha approvato, conformandosi al parere della
Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CTRA) e alle condizioni ivi espresse, il
progetto della soc. Rotamfer di variante all’allestimento del terzo lotto di una
discarica di tipo B (il cui originario progetto era stato approvato con delibera
della G.R. 27.10.1998 n. 3827), sito nel Comune di Sona, località Cà di Capri,
finalizzato alla maggiore impermeabilizzazione del fondo e delle pareti del 2°,
3° e 4° settore del 3°lotto e all’adeguamento agli standard previsti dal punto
4.2.3.3. della delibera del Comitato Interministeriale 27.7.1984 per le
discariche di seconda categoria di tipo C.

Il Comune di Sona e Legambiente
di Verona, unitamente ad alcuni cittadini di Sona, hanno chiesto al TAR Veneto,
con separati ricorsi, l’annullamento della delibera regionale, in quanto, a loro
avviso, la variante avrebbe trasformato, senza che fosse stata preventivamente
attivata la VIA, la discarica da tipo B a tipo C, consentendo il conferimento di
rifiuti speciali pericolosi.

Anche la soc. Rotamfer ha
impugnato la delibera regionale, chiedendone l’annullamento per la parte in cui
imponeva il rispetto delle distanze dagli edifici previste dalla L.R. n. 3/00 ad
una discarica già in funzione al momento della sua entrata in vigore.

Il TAR Veneto ha riunito i tre
ricorsi e, disattese le questioni pregiudiziali sollevate dalla soc. Rotamfer in
ordine alla inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione attiva,
della sezione veronese della Legambiente e degli altri ricorrenti, ha accolto il
suddetto ricorso e quello proposto dal Comune di Sona ed ha dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a causa dell’annullamento
dell’atto impugnato, il ricorso proposto dalla soc. Rotamfer.

La soc. Rotamfer e la Regione
Veneto, quest’ultima con appello autonomo proposto nella forma dell’appello
incidentale, hanno impugnato la sentenza del TAR.

Entrambe hanno reiterato
l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di Legambiente e dei cittadini
di Sona; la Regione ha anche eccepito l’inamissibilità del ricorso proposto dal
Comune di Sona per difetto di interesse, non avendo lo stesso impugnato le
originarie delibere regionali di approvazione della discarica. 

Nel merito la soc. Rotamfer ha
contestato le conclusioni cui è pervenuto il TAR, deducendo: a) erronea
applicazione del principio di conservazione degli atti amministrativi (perchè
non avrebbe verificato la possibilità di un parziale annullamento); b)
violazione degli artt. 27 e 28 del d.lgs n. 22 del 1997 e della delibera del C.I
del 17.7.1984 e per illogicità ed erroneità di presupposto (in quanto
l’autorizzazione alla costruzione della discarica, disciplinata dall’art. 27,
non contempla i tipi e le quantità di rifiuti, che costituiscono invece il
contenuto tipico dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di
smaltimento).

Censure analoghe a quelle di cui
al punto b) sono state dedotte dalla Regione Veneto.

In prossimità dell’udienza del
9.12.2003 la Soc. Rotamfer ha dichiarato, con atto ritualmente notificato alle
altre parti del giudizio, di rinunciare all’appello, in quanto, nelle more
processuali, aveva provveduto all’adeguamento della discarica alle disposizioni
del d.lgs. 13.1.2003 n. 36; successivamente ha depositato atto di revoca della
rinuncia.

Sull’accordo delle parti la
trattazione dell’appello è stata rinviata all’udienza del 3.2.2004.

Prima di detta udienza il
difensore della soc. Rotamfer ha confermato la rinuncia al ricorso, dichiarando
che “la società non ha più alcun interesse ad una decisione nel merito, in
quanto il Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona, con
determinazione n. 3379/03 del 16.6.2003, ha concesso una nuova autorizzazione
all’esercizio della discarica di seconda categoria tipo B”.

Le parti resistenti hanno
depositato memoria con la quale hanno sottolineato come, a seguito della
determinazione del Dirigente della Provincia, che ha prorogato il progetto già
approvato dalla Regione Veneto nel 1988, sia questa che la soc. Rotamfer non
avrebbero alcun interesse ad una pronuncia di questo Consiglio sulla sentenza
appellata, “in quanto un eventuale accoglimento dell’appello non potrebbe
comportare alcun interesse ulteriore rispetto a quello già ottenuto con la
determinazione n. 3379/03 del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di
Verona”.

Hanno, inoltre, dichiarato di
non contestare la rinuncia all’appello, se non per i profili inerenti alle spese
di lite, per il pagamento delle quali, in misura non simbolica, hanno chiesto la
condanna della soc. Rotamfer.

La Regione Veneto, con memoria
depositata il 22.1.2004, dopo avere ribadito le tesi difensive esposte nel suo
appello incidentale ha sottolineato che la rinuncia della soc. Rotamfer non
incida sul suo ricorso, avendo lo stesso una propria autonomia rispetto a quello
della soc. Rotamfer.

D  I 
R  I  T  T  O

1 – Va dato, innanzi tutto, atto
della rinuncia all’appello della soc. Rotamfer.

2 – Va, peraltro, precisato che
la rinuncia suddetta non incide sull’appello incidentale proposto dalla Regione
Veneto, in quanto, nella specie, si tratta di un appello autonomo, di cui
rispetta i requisiti processuali, proposto nella forma dell’appello incidentale.

3 – Non si puo’ neanche ritenere
che a seguito della determinazione n. 3379/03 del Dirigente del Settore Ecologia
della Provincia di Verona – con la quale la soc. Rotamfer è stata autorizzata
“all’esercizio della discarica di seconda categoria, tipo B,, in conto proprio
per rifiuti speciali, non tossico-nocivi, e adeguata nel 3° lotto, 2° e
3° settore, relativamente all’impermeabilizzazione del fondo al punto 4.2.3.3.
della stessa D.C.I. …” – sia venuto meno l’interesse della Regione alla
decisione dell’appello, in quanto l’autorizzazione della provincia presuppone
entro certi limiti, come si vedrà, la legittimità della determinazione
regionale.

Per tale ragione, infatti, il
Collegio non si è neanche posto il problema dell’eventuale sopravvennuta
carenza di interesse degli originari ricorrenti.

4 – Cio’ premesso, occorre
verificare se sia fondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della
Associazione Legambiente di Verona e dei cittadini del Comune di Sona
proprietari di alcune aree confinanti con la discarica, sollevata dalla soc.
Rotamfer in primo grado e che la Regione Veneto ripropone nel presente giudizio
di appello, essendo stata la stessa disattesa dal TAR.

4.1 – Per quanto concerne la
legittimazione della Associazione Legambiente di Verona, l’eccezione è fondata.

Al riguardo, la giurisprudenza
ha avuto, infatti, occasione di chiarire che la speciale legittimazione delle
associazioni di protezione ambientale – di intervenire nei giudizi per il danno
ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l’annullamento di atti illegittimi – riconosciuta dall’art. 18 della L. 8.7.1986
n. 349, riguarda l’associazione ambientalistica nazionale formalmente
riconosciuta e non le sue propagini territoriali e che, pertanto, queste ultime
non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale, neppure per
l’impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata (cfr.
C.d.S., Sez. IV, 11.7.2001 n. 3878).

4.2 – Infondata è, invece,
l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva dei cittadini di
Sona.

Anche se esatto che in primo
grado non è stata fornita una puntuale prova della contiguità dei loro beni
alla discarica, ogni dubbio è, comunque, fugato dal doc. 31, versato in atti
nel presente grado di giudizio, dal quale si evince che le proprietà dei
cittadini ricorrenti si trovano effettivamente nella vicinanza della discarica,
nella quale è stato accertato, in sede penale – oltre che in sede comunitaria
(v. comunicato ANSA del 24.7.2003 e comunicato IP/03/1108 del 24.7.2003 della
Commissione Europea. v. doc. 32 e 33) – che sono stati conferiti “rifiuti
pericolosi”. (Si tratta della sentenza n. 1769 del 2003 con la quale il
Tribunale di Verona, all’esito del giudizio penale svoltosi nei confronti degli
amministratori e direttori tecnici della Rotamfer per la violazione delle
autorizzazioni alla stessa rilasciate per la discarica di Cà di Capri, avendo
la Rotamfer effettuato la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento di
rifiuti pericolosi, ha condannato gli imputati al rimborso delle spese
processuali in favore delle parti civili ritualmente costituite, tra le quali
compaiono quasi tutti gli originari ricorrenti).

In sostanza, ai suddetti
soggetti non puo’ essere negata la legittimazione ad impugnare una delibera che,
in ipotesi, potenzierebbe una discarica consentendo lo smaltimento di rifiuti
pericolosi, tenuto conto dell’incidenza che detta discarica potrebbe avere sul
pieno godimento dei loro beni.</fo

https://www.litis.it

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