La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Articolo 1.
(Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)
1. All’articolo
5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 [1], e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), le
parole: "32° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "34° anno di età";
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero
4), è inserito il seguente:
"4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che,
all’atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato
il 34° anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo
di appartenenza".
Articolo 2.
(Commissione superiore d’avanzamento dell’Esercito)
1. All’articolo
12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 [2], e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), le parole: "che
ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed
ispettori a competenza generale nell’ambito dell’Esercito" sono sostituite
dalle seguenti:
"che siano preposti al comando di Alti
Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico,
addestrativo e territoriale";
b) al comma 3, lettera c), le parole: "o di
Capo del Corpo degli ingegneri" sono soppresse e le parole: "ove non
compreso nei 3 suddetti" sono sostituite dalle seguenti: "ove non compreso
nei 2 suddetti".
Articolo 3.
(Transito dei tenenti e dei capitani
dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali)
1. All’articolo
30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 [3], e
successive modificazioni, le lettere a) e b) sono sostituite delle seguenti:
"a) un’età non superiore a 41 anni;
b) conseguito il diploma di laurea
specialistica".
2. All’articolo
21, comma 3, alinea, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 [4],
le parole: "nel numero massimo di cinque posti" sono sostituite dalle
seguenti: "nel numero massimo di dieci posti".
Articolo 4.
(Partecipazione al concorso per i ruoli speciali)
1. All’articolo
58, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 [5],
le parole: "in servizio di prima nomina" sono soppresse.
Articolo 5.
(Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)
1. L’articolo 34 della
legge 20 settembre 1980, n. 574 [6], è sostituito dal seguente:
"Art. 34. – 1. Gli ufficiali di tutti i
ruoli,che non usufruiscano della promozione prevista dalla
legge 22 luglio 1971, n. 536 [7], e successive modificazioni, sono
promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva
o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il
ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d’armata e
gradi corrispondenti".
Articolo 6.
(Aspettativa per riduzione dei quadri)
1. All’articolo
58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 [8], e
successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2005," sono
soppresse.
2. All’articolo
49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69[9], e
successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2007," sono
soppresse.
3. All’articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 [10], sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a domanda, ai sensi dell’articolo
43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224".
4. All’articolo
43 della legge 19 maggio 1986, n. 224 [11], dopo il comma 6 sono
inseriti i seguenti:
"6-bis. Fermo restando quanto previsto dal
comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell’economia e delle
finanze, nell’ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate
esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza
hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli
interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa
per riduzione di quadri in applicazione dell’articolo 7 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del
comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2.
6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si
applicano nei confronti degli ufficiali che, all’atto del collocamento in
aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli
normali".
5. All’articolo
35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 [12], le
parole: "al ruolo normale dell’Arma dei carabinieri" sono sostituite dalle
seguenti: ", fino all’anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell’Arma dei
carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale".
Articolo 7.
(Regime transitorio dell’avanzamento)
1. Dopo l’articolo 60 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:
"Art. 60-bis. – (Avanzamento. Modifiche del
regime transitorio). –
1. Fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2,
lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono
prorogate fino all’anno 2009".
Articolo 8.
(Modifica all’articolo 31 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)
1. All’articolo
31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 [13],
in corrispondenza dei capoversi relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008,
dopo le parole: "i colonnelli" sono inserite le seguenti: "già valutati e
quelli".
Articolo 9.
(Modifiche all’articolo 33 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)
1. All’articolo
33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 [14], dopo il comma 4
è inserito il seguente:
"4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo
speciale in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3,
http://www.cittadinolex.kataweb.it/
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